in tema di trasferimento farmacia,
Cosa si intende per istruttoria comunale?
Quali sono i passaggi che devono essere posti in essere dal Comune?
In quali casi sarebbe possibile impugnare un trasferimento di una farmacia?
Per rispondere a tali domande, si osserva che l’articolo 1 del decreto-legge 4 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, attribuisce al Comune ampia discrezionalità (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione III, 27 aprile 2018, n. 2562) nell’organizzazione della dislocazione del servizio farmaceutico nel territorio di riferimento, stabilendo che l’individuazione della localizzazione della farmacia debba essere adottata secondo una prudente valutazione di vari interessi che possono, al limite, contrapporsi, quali le esigenze della popolazione da servire, la sua consistenza, la situazione complessiva della viabilità e la presenza di altre farmacie che si rivolgono al medesimo bacino di utenza.
La disposizione normativa citata, tuttavia, segna l’ultimo intervento di rilievo del legislatore in materia, atteso che, quanto al trasferimento della farmacia il settore è stato regolato dall’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nel testo vigente a seguito della novella introdotta dall’articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e dall’articolo 13 del d.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275.
Trasferimento farmacia ed istruttoria Comunale
In questo quadro normativo di riferimento, il titolare di una farmacia è tendenzialmente libero di chiedere ed ottenere il trasferimento della sede, a condizione che i nuovi locali siano ubicati all’interno della zona assegnata dalla pianta organica del Comune (anche se la zona è sempre più spesso sostituita dal concetto di ambito di pertinenza, inteso come area di utenza che la farmacia è deputata a servire, cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 29 gennaio 2018 n. 613), sia rispettato il limite di duecento metri dalle farmacie più vicine e, soprattutto, siano garantite le esigenze della popolazione ricadente in quella determinata porzione di territorio.
La base dell'istanza di trasferimento è però l'istruttoria (CdS 2829/2024) effettuata dal Comune che deve precedere la delibera autorizzativa.
Quali sono questi atti tipici di una istruttoria Comunale per autorizzare o negare il trasferimento di una farmacia?
I passaggi possono essere così sintetizzati (senza presunzione di esaustività)
- Istanza al protocollo comunale/Suap
- Parere al Comando della Polizia Municipale, non prescritto da norme ma necessario per l'individuazione delle zone e delle distanze.
- Pubblicata della domanda dell'interessato sull’Albo pretorio per quindici giorni al fine di consentire agli interessati di prendere conoscenza della richiesta e di formulare eventuali osservazioni, che non sono state presentate; (pubblicità notizia)
- Trasmissione atti alla ASL/ASP di competenza da parte del Responsabile della procedura, ed all'ordine dei farmacisti per i pareri di competenza.
- In tale successione temporale si innesta il diritto delle osservazioni da parte degli altri interessati e per tali si devono intendere cittadini o altre farmacie che anche indirettamente nutrono un interesse alla procedura. (art. 10 Legge 241/1990);
L’atto conclusivo del procedimento deve quindi racchiudere al suo interno tutte le fasi dalla istanza alla pubblicità fino alla presenza di risposte alla osservazioni ricevute, oltre che tenere in considerazione i pareri ASL ed Ordine dei FArmacisti e gli atti di indirizzo del Sindaco o della Giunta al fine della emissione di una delibera che sia conforme alle esigenze della popolazione interessata.
Per quanto attiene alla documentazione invece va evidenziato che l’istanza deve essere integrata dalla seguente documentazione:
1. Planimetria dei nuovi locali con indicazione della via e del numero civico;
2. Per i Comuni con più sedi farmaceutiche, deve essere allegata da parte del farmacista perizia giurata/asseverata sulle distante a meno che tale incombenza non venga svolta dalla polizia municipale dell'Ente.
Conclusivamente per rispondere al quesito posto, il trasferimento è una procedura complessa ove i contro interessati - farmacie e popolazione - hanno un ruolo seppure marginale, in tema di osservazioni che seppure non vincolanti dovranno comunque essere valutate nell'istruttoria Comunale.
Un difetto di procedura o un difetto di risposta/analisi delle osservazioni apre infatti la strada ad un ricorso amministrativo per carenza di istruttoria o difetto di motivazione della delibera, ferma tuttavia la discrezionalità, nei limiti citati, del Comune.
Avv. Aldo Lucarelli
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