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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Successione Farmacia e Comunione Ereditaria

Aggiornamento: 23 ott

Siamo 3 fratelli che abbiamo ereditato il 60% della farmacia dello zio. Come possiamo evitare di pagare la tassa di successione prevista dalla legge?


Successione Farmacia e Comunione Ereditaria


Il caso prospettato ricade apparentemente nella esenzione prevista per le successioni e donazioni aziendali di cui all'art 3 co 4 ter del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 il tutto con alcune precisazioni. (La presente non costituisce consulenza)



L'articolo 3, comma 4­ter, del d.lgs. n. 346 del 1990 prevede l'esenzione poiché «I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui all'articolo 768 bis e seguenti del

codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote

sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta.


In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, [...] il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1),

del codice civile. Il beneficio si applica condizione che gli aventi causa proseguano

l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata».


Successione Farmacia e Comunione Ereditaria



Con la richiamata disposizione, il legislatore ha inteso favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia, a condizione, tuttavia, che i beneficiari del trasferimento proseguano l'attività d'impresa o mantengano il controllo della società, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.


Successione Farmacia e Comunione Ereditaria
Successione Farmacia e Comunione Ereditaria
Successione Farmacia e Comunione Ereditaria

La ratio dell'esenzione in discorso, infatti, come anche chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 23 giugno 2020, n. 120, è quella di agevolare, attraverso l'eliminazione dell'onere fiscale correlato al trasferimento per successione o donazione, la successione nella gestione dell'impresa nell'ambito dei discendenti nella famiglia in occasione della successione mortis causa, rispetto alla quale il trasferimento a seguito di

donazione può rappresentare una vicenda sostanzialmente anticipatoria.


Il predetto trattamento agevolativo spetta ai beneficiari del trasferimento, discendenti o coniuge del disponente, a condizione che gli stessi proseguano l'attività d'impresa o mantengano il controllo della società, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e sempreché rendano, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione di proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o detenere il controllo dell'attività d'impresa.


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Ecco quindi che i requisiti per ottenere e mantenere l' agevolazione in caso di successione d 'azienda come la #farmacia sarà il trasferimento per successione o donazione del controllo societario, inteso come maggioranza in assemblea senza voti riferiti a terzi estranei ed il mantenimento dell'azienda per almeno 5 anni.




Per quanto qui d'interesse, l'esenzione quindi spetta il solo trasferimento di partecipazioni che consente ai beneficiari di acquisire oppure integrare il controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile.


Tale ultima disposizione definisce la nozione di ''controllo di diritto'' che si realizza quando un soggetto «dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria» di una società, ossia detiene più del 50 per cento delle quote o azioni della società, con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.



Nel caso in cui la partecipazione di controllo, posseduta dal dante causa, sia frazionata tra più discendenti l'agevolazione spetta esclusivamente per l'attribuzione che consente l'acquisizione o l'integrazione del controllo da parte del discendente; nel caso in cui il trasferimento della partecipazione di controllo avvenga a favore di più discendenti in comproprietà, ai sensi dell'articolo 2347 c.c., il beneficio viene sempre riconosciuto (cfr. circolare AgE del 16 febbraio 2007, n. 11).



L'agevolazione in parola trova, dunque, applicazione anche per i trasferimenti che

consentano l'acquisizione o l'integrazione del controllo in regime di ''comproprietà'', acondizione che, ai sensi dell'articolo 2347 del codice civile, i diritti dei comproprietari siano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria.


Tale effetto si ritiene realizzato anche nel caso in cui il controllo societario della farmacia si realizzi in più fasi e quindi nel caso in cui detto controllo arrivi a seguito della somma della precedente partecipazione unita a quella arrivata successivamente per donazione o successione.


Ultimo aspetto riguarda il vincolo temporale dei 5 anni. Per essere sicuri di ottenere e mantenere l'esenzione sarebbe opportuno che le parti si auto vincolino con un regolamento interno volto a stabilire l'obbligo di mantenimento delle quote della farmacia per il tempo necessario ad ottenere l'esenzione quindi 5 anni, ai sensi dell'art 1111 del codice civile secondo cui «ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione [...]. Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se è stato stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni».



Con il Regolamento si può individuare l'assemblea dei comproprietari quale organo che delibera sull'esercizio dei diritti amministrativi ed economici inerenti alle partecipazioni in comproprietà che ha nominato, tra l'altro, il rappresentante comune come previsto dall'articolo 2347 del codice civile. (AdE 72/24)


In particolare, si possono disciplinare le modalità di funzionamento dell'assemblea

ed inserite clausole necessarie a disciplinare i casi di cessione di quote da parte dei

comproprietari relative quali il diritto di prelazione, la clausola di gradimento e il diritto

di co­vendita.


il tempo, il regolamento, la presenza del controllo e la modalità di funzionamento dell'assemblea della #farmacia ereditata costituiscono requisiti per ottenere e mantenere l'esenzione dalla tassa di successione e donazione.



Avv Aldo Lucarelli




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