Ci viene posto il quesito in tema di differenza tra requisiti di partecipazione al concorso e requisiti di autorizzazione.
Sul tema abbiamo già risposto in altre occasioni, è sufficiente ricordare che i requisiti di partecipazione sono quei requisiti (art. 2 del Bando concorso straordinario) che
de-limitano l'accesso alla competizione concorsuale, solo coloro che li posseggono alla data di presentazione della domanda possono partecipare, pena l'esclusione dal concorso e dalla graduatoria. (Tar Campania 1341/23)
I requisiti di autorizzazione invece - tra cui il regime delle incompatibilità di cui alle legge 362 del 1991 articoli 7 ed 8 - attengono alla seconda fase ovvero quella di coloro che avendo avuto i requisiti di partecipazione sono stati ammessi, selezionati e quindi hanno ricevuto l'assegnazione. Ecco quindi che i requisiti di autorizzazione (da dichiarare in fase di autorizzazione con il meccanismo del Dpr 445/2000) sono successivi svincolati dai primi, sebbene "figli" logici per coloro che per l'appunto hanno potuto partecipare.
Risulta altresì evidente che la perdita dei requisiti di partecipazione durante il concorso potrebbe non essere una condizione fatale ove vengano recuperati in tempo utile per l'assegnazione (CdS 2736/22).
Requisiti di partecipazione e requisiti di autorizzazione della farmacia
Le ultime pronunce del giudice amministrativo hanno posto l’accento sulla correlazione tra i requisiti di partecipazione al concorso straordinario – i quali, ai sensi dell’art. 11, comma 3, d.l. n. 1/2012, non consentono la partecipazione al medesimo concorso dei “farmacisti titolari, compresi i soci di società titolari, di farmacia diversa da quelle di cui alle lettere b) e c)”, ovvero delle farmacia rurali sussidiate e di quelle soprannumerarie,
e le cause di incompatibilità applicabili ai vincitori del medesimo concorso: correlazione dalla quale deriva la conclusione secondo cui sarebbe irragionevole consentire il riconoscimento della titolarità della farmacia assegnata al vincitore del concorso straordinario a favore di chi, essendo socio di società titolare di farmacia, non avrebbe potuto prendere parte alla selezione.
Deve invero osservarsi che la fattispecie in esame è governata dai principi peculiari che ispirano la disciplina del concorso straordinario, siccome orientato, come previsto dall’art. 11, comma 1, del d.l. n. 1/2012, al fine dichiarato di “favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché di favorire le procedure per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico”.
Inoltre, il parallelismo tra requisiti di partecipazione e situazioni di incompatibilità si evince anche da quanto affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la già citata sentenza n. 1 del 17 gennaio 2020, allorché, sebbene in relazione ad altro contesto interpretativo, ha affermato che
“se si considera del resto che l’art. 11, comma 3, del d.l. n. 1 del 2012 ha vietato la partecipazione al concorso straordinario a farmacisti che siano già titolari di sede, anche laddove siano soci di società - di persone e oggi, dopo la l. n. 124 del 2017, anche di capitali - titolari di sede, proprio per impedire a chi sia già titolare di sede di ottenere altra sede all’esito del concorso straordinario, sarebbe del resto incongruo e contrario ad ogni principio di concorrenza, sotteso al dichiarato fine di “favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge”, anche solo ipotizzare che l’art. 11, comma 5, del medesimo d.l. n. 1 del 2012 abbia addirittura consentito l’assegnazione di due sedi ai farmacisti in due distinte Regioni, con il risultato di favorire oltre ogni misura i farmacisti persone fisiche, singolarmente o in forma associata, con l’assegnazione di ben due sedi, in deroga al divieto di cumulo generalmente vigente per tutti i farmacisti ai sensi dell’art. 112 del T.U. leggi sanitarie e ribadito nella procedura in questione per i già titolari di sede”. CdS 6137/23
Avv. Aldo Lucarelli
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