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FARMA DIRITTO
I CASI AFFRONTATI DALL'AVVOCATO
ALDO LUCARELLI

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Quando la farmacia รจ โ€œrevocataโ€ dopo anni a causa di una falsa auto dichiarazione

Aggiornamento: 1 ott 2023

Ci viene chiesto se รจ possibile a distanza di anni dall'apertura che l'amministrazione proceda, a seguito di controlli, a revocare o annullare in autotutela l'autorizzazione della farmacia concessa anni addietro, sulla base delle dichiarazioni rese dai candidati vincitori, dichiarazioni poi rivelatesi inesatte o addirittura false.


Leggi pure:

Non si tratta di ipotesi fantasiosa, ed infatti possibile (ed รจ giร  accaduto) che l'amministrazione proceda con lโ€™avvio del procedimento di annullamento in autotutela della autorizzazione all'apertura della farmacia anche a distanza di anni, ove emerga che uno dei titolari della nuova farmacia non fosse compatibile.


E' ad esempio il caso di un candidato rivelatosi titolare di altra farmacia, (quale socio accomandatario della SaS).


Va infatti tenuto presente che le autodichiarazioni rese in fase di apertura possono essere verificate a distanza di tempo.

E secondo un recente orientamento del TAR Brescia


"le cause di incompatibilitร  vanno rimosse nel momento in cui si verificano e non nel momento in cui vengono scoperte dallโ€™Amministrazioneโ€
e ciรฒ in ragione che una volta acclarata lโ€™illegittimitร  del provvedimento di riconoscimento della titolaritร  della farmacia, siccome inficiato dalla sussistenza (alla data della sua adozione) di una (non previamente rimossa) causa di incompatibilitร , non sarebbe stato possibile sanare โ€œora per alloraโ€ la situazione di conflitto contestata. CdS 6137)
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Quando la farmacia รจ โ€œrevocataโ€ dopo anni a causa di una falsa auto dichiarazione


L'autotutela dell'amministrazione e quindi l'annullamento dell'autorizzazione discende dalla inesattezza dolosa delle dichiarazioni rese in fase di rilascio.


Trattasi delle dichiarazioni rese dai candidati farmacisti divenuti titolari ai sensi dellโ€™art. 47 d.P.R. n. 445/2000 in sede di presentazione dellโ€™istanza diretta ad ottenere il riconoscimento della co-titolaritร  della farmacia assegnata a seguito del concorso straordinario farmacie โ€œdi non essere titolare nรฉ socio di societร  titolare di farmaciaโ€ ed in violazione del disposto di cui allโ€™art. 8, comma 1, lett. b) l. n. 362/1991, ai sensi del quale โ€œla partecipazione alle societร  di cui allโ€™articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, รจ incompatibile (โ€ฆ) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmaciaโ€.


In sintesi una auto dichiarazione falsa o mendace o semplicemente inesatta puรฒ aprire la strada ad un procedimento di revoca dell'autorizzazione anche a distanza di anni dall'apertura, con consequenziale chiusura dell'esercizio.

Quando la farmacia รจ โ€œrevocataโ€ dopo anni a causa di una falsa auto dichiarazione

Ma รจ tutto cosรฌ categorico?


L'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione o di annullamento concede alle parti un termine per dare contezza della vicenda e quindi aprire un contraddittorio con l'amministrazione, e ciรฒ con il dichiarato intento di evitare provvedimenti non sufficientemente motivati o che abbiano avuto una istruttoria inesatta o superficiale e dare cosรฌ la possibilitร  al farmacista di spiegare le proprie ragioni.

Quando la farmacia รจ โ€œrevocataโ€ dopo anni a causa di una falsa auto dichiarazione

Ma รจ possibile subire l'annullamento dell'autorizzazione della farmacia anche a distanza di anni?


Si in quanto la giurisprudenza (CdS 6137/23) ammette il superamento del termine di 12 mesi ai fini dellโ€™esercizio del potere di annullamento in autotutela in due ipotesi, ovvero, da un lato, nel caso in cui la falsa attestazione, inerente i presupposti per il rilascio del provvedimento ampliativo, abbia costituito il frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante (indipendentemente dal fatto che siano state allโ€™uopo rese dichiarazioni sostitutive), dallโ€™altro lato, nel caso in cui lโ€™(acclarata) erroneitร  dei ridetti presupposti risulti comunque non imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) allโ€™Amministrazione ma esclusivamente al dolo (equiparabile alla colpa grave) della parte, e che solo nel primo รจ necessario lโ€™accertamento definitivo in sede penale con una sentenza.


Tale conclusione discende dalla ragionevole considerazione che, cosรฌ come lโ€™Amministrazione non puรฒ essere considerata in colpa (nel rilascio del provvedimento ampliativo) laddove sia stata fuorviata dal contributo istruttorio del privato, se non sussistevano oggettive ragioni per dubitare della sua attendibilitร  e correttezza, allo stesso modo, nessun consolidamento dellโ€™affidamento del suddetto in ordine al vantaggio giuridico (illegittimamente) conseguito puรฒ predicarsi qualora questo abbia costituito il frutto di un suo comportamento volto, dolosamente o colposamente, alla rappresentazione artificiosa, oggettivamente non veritiera, dei fatti rilevanti.


L' autodichiarazione rivelatasi falsa o mendace quindi puรฒ condurre a distanza di anni all'avvio del procedimento di annullamento dell'autorizzazione della farmacia anche se la sede รจ stata aperta.



I rimedi difronte ad una situazione di tale portata saranno quelli di affrontare un ricorso amministrativo atto dimostrare la fondatezza dell'auto dichiarazione, o la tardivitร  dell'intervento da parte della pubblica amministrazione.



Sussiste infine il lato "penale" della vicenda ove l'autodichirazione abbia contenuto dichiarazioni false, e quindi l'amministrazione abbia proceduto a proporre denuncia querela in sede penale.

Avv. Aldo Lucarelli

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