La violazione della prelazione tra soci nella farmacia.
Ci è stato chiesto di chiarire cosa accade in una farmacia – nella forma della SRL – aperta a seguito del concorso farmacie nella quale dopo il triennio uno dei soci decida di alienare la propria quota.
Oggi come ben noto la previsione legale post riforma 2017 – legge 124 – consente anche ai non farmacisti la proprietà delle quote di una società di Farmacia, e per cio' che attiene al Concorso ed è possibile decorsi i 3 anni dall'apertura.
Ma cosa accade se gli altri soci non sono d'accordo ad una cessione di quote ad un estraneo?
Tale domanda appare legittima alla luce del principio associativo che ha sorretto l'intera impalcatura concorsuale, ricordiamo infatti che l'associazione di farmacisti ha permesso la sommatoria dei titoli per periodi temporali, ed ha consentito anche ai piu' giovani farmacisti di acquisire punti in graduatoria per l'apertura di una sede.
E' stato altresì affrontato numerose volte il punto se l'autorizzazione sia unica, oppure pro quota, ed è stato quindi individuato nel vincolo associativo, soggetto al vincolo triennale, il rapporto necessario per l'apertura in cogestione della farmacia.
Scaduto quindi il triennio è possibile che il socio – ex associato al concorso – decida di vendere la propria quota, magari perché per aprire la farmacia vinta si era trasferito lontano da casa, ed al termine del triennio si sente “liberato” dal peso di avere la proprietà delle quote collegate all'autorizzazione.
Ecco quindi che si pone il problema della prelazione del diritto in capo agli altri soci.
La prelazione infatti potrà operare sia in base ad uno specifico accordo tra le parti, patto parasociale, sia in base uno specifico richiamo contenuto nell'atto costitutivo.
Oggi tale prelazione-avente natura negoziale – è depotenziata dal fatto che possono essere soci di società di Farmacia anche i non farmacisti, mentre prima della nota riforma, la titolarità era riservata ai farmacisti iscritti all'albo, ecco quindi che la platea dei contendibili è assai estesa.
E' quindi opportuno che l'atto costitutivo preveda il meccanismo della prelazione, ovvero dell'obbligo giuridico di chi intende vendete, di offrire – a parità di condizioni e previa denuncia/comunicazione, agli altri soci il diritto di acquistare la quota da cedere. (art. 2355 bis cc e 2469 cc)
E se tale diritto non è previsto dall'atto costitutivo?
Sarà possibile prevedere anche dopo la nascita della società SRL – SPA – un patto parasociale, quindi con contratto, un vincolo di prelazione in favore degli altri soci, vincolo che potrà vedere anche il diritto di riscattare detta partecipazione, ove la stessa non venga offerta in prelazione.
Ricordiamo infatti che la prelazione prevista contrattualmente non ha natura reale, quindi il mancato rispetto della stessa comporterà una controversia di carattere risarcitorio, ed una inefficacia nei confronti della società e dei soci contro la quale è stata adoperata.
L’evidente carattere pattizio della prelazione comporta che il contratto ha – in via di principio – effetto solo tra le parti, con la conseguenza che le posizioni soggettive scaturenti dall’accordo negoziale non possono riflettersi sui terzi.
Le pattuizioni contenute in tale accordo hanno, in altri termini, carattere obbligatorio e non reale. Ne discende che l’eventuale violazione dell’obbligo gravante sulla parte alienante, la quale ceda il bene ad un terzo senza consentire al titolare del diritto di esercitare la prelazione convenzionalmente accordatagli, puo’ giustificare la reazione del titolare della prelazione sul piano risarcitorio, ma non anche mettere in dubbio la validita’ dell’acquisto compiuto dal terzo estraneo al patto, con la conseguente inopponibilita’ dei relativi effetti a chi non sia stato parte dell’accordo.
Il patto in questione viene, pertanto, a porsi come un tipico accordo parasociale destinato, in quanto tale, a vincolare i soli soci che lo abbiano stipulato, ma non anche a riflettersi sulla conformazione dell’ente societario.
Quel che ne forma oggetto, infatti, e’ un diritto, avente ad oggetto un bene – la quota di partecipazione in societa’ – esistente nel patrimonio personale del socio, agli atti di disposizione del quale la societa’, in quanto persona giuridica titolare di un patrimonio ben distinto da quello dei propri stessi soci, e’, in linea di principio, estranea (cfr., in tal senso, Cass. n. 7614/1996).
In un prossimo contributo affronteremo le differenze tra la Prelazione pattizia inserita nell'atto costitutivo e la prelazione creata ad hoc successivamente con un contratto.
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