Quando la farmacia è prelazionata dal Comune si puo' parlare di sede vacante? No.
Cosa accade alla farmacia prelazionata dal Comune ma non aperta, in caso di revisione della pianta organica? E' possibile ipotizzarne la soppressione? No.
E’ bene premettere che, secondo la giurisprudenza (v. T.A.R. , Latina , sez. I , 30/05/2019 , n. 403;) l'obbligo di revisione biennale della pianta organica delle sedi farmaceutiche, in caso di diminuzione della popolazione residente, non comporta un vero e proprio obbligo di soppressione delle stesse, che risulterebbero in esubero, in quanto, comunque, il Comune in materia esercita un'attività discrezionale, e non vincolata, volta al perseguimento dell'interesse generale alla fruizione di un adeguato servizio farmaceutico nell'intero ambito territoriale comunale.
In tal senso, l'obbligo di soppressione delle sedi farmaceutiche quale conseguenza di un decremento demografico che abbia condotto la popolazione al di sotto dei parametri dell'art. 2 della l. n. 475/1968 è da riferirsi alle sole sedi previste e che non siano ancora state “assegnate”.
E’ evidente che, in tali casi, la revisione delle sedi integra un adeguamento solo “cartolare” dei programmi dell’Ente, che si sostanzia nella soppressione di una (mera) previsione che non ha comportato alcuna conseguenza in ordine all’organizzazione di impresa sottesa alla istituzione della sede farmaceutica, né ha comportato variazioni concrete in ordine alla qualità del servizio ed alla sua potenzialità, in termini di cura di interessi generali e territoriali dell’utenza.
In altri termini, il riesame (da considerarsi alla stregua di un esercizio di attualizzazione delle originari statuizioni) non comporta alcun bilanciamento di contrapposti interessi ed il presupposto della popolazione, ovvero del decremento demografico, costituisce l’unico parametro che viene in esame.
La stessa giurisprudenza offre ulteriori indicazioni, evidenziando che la revisione periodica delle farmacie non comporta, in caso di mutamenti demografici, l’obbligo di sopprimere le sedi farmaceutiche vacanti in due casi, ovvero quando per le stesse sia pendente il relativo concorso straordinario ex art. 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; e quando la Farmacia divenuta soprannumeraria per effetto del calo demografico non è vacante, nel qual caso il relativo titolare può chiedere il trasferimento presso altro Comune, alle condizioni ivi previste (art. 2, co. 2 bis, della L. 475/1968; v. in proposito, TAR Catania, IV, 17/05/2019, nr. 1162;
Ecco quindi che il calo demografico non comporterà la soppressione della sede né in caso di pendenza del relativo ricorso, né in caso di prelazione operata dal Comune sebbene la sede non sia stata ancora aperta.
Diritto Farmaceutico
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