Per la prima volta dopo anni assistiamo a chiarimenti che circoscrivono il limite di cui
all’art. 12 comma 4 della L. 475/1968, ai sensi del quale
il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento;
- l’art. 7 legge 362/1991, così come modificato dall’art. 1 comma 157 della Legge 124/2017, ai sensi del quale le società di capitali possono essere titolari di farmacie private, avendo come oggetto esclusivo la gestione delle farmacie stesse;
Ed ecco la delibera 1584 dell’’ 8 luglio 24 della Regione Emilia Romagna secondo cui
non possono partecipare utilmente e devono essere esclusi dal Concorso pubblico regionale, i farmacisti che nel decennio precedente abbiano:
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- trasferito, a titolo oneroso o a titolo gratuito o per conferimento dell’azienda in una società di persone o di capitali anche a socio unico, la titolarità individuale della propria farmacia ad altro titolare individuale o a società di persone o di capitali;
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- trasferito la propria quota della società, di persone o di capitali, costituita per la gestione associata con riguardo a farmacia conseguita attraverso la partecipazione in forma associata insieme ad altri farmacisti in un concorso straordinario;
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Ecco ecco il nuovo periodo:
di specificare altresì, in via complementare a quanto indicato al punto 1, che
la preclusione decennale di cui all’art. 12 comma 4 della L. 475/1968 non può applicarsi al farmacista che abbia ceduto quote di società titolare di farmacia acquisite a titolo oneroso, oppure quote ricevute, anche indirettamente, per successione o divisione ereditaria o patto di famiglia o donazione o altri atti di liberalità”;
La preclusione quindi non si applicherebbe né in caso di farmacia o quota ricevuta per successione ereditaria né in caso di precedente acquisito
Il doppio vatanggio vietato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato nel 2023 (Leggi qui) sarebbe quindi aggirato ed evitato?
Questo sembra essere il senso della disposizione.
E quindi di ribadire che il requisito di cui all’art. 12 comma 4 della L. 475/1968 deve essere mantenuto fino al momento dell’autorizzazione all’apertura della farmacia;
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Si evidenzia poi che nel caso di co-titolarità o titolarità di quota di società, di persone o di capitali, costituita per la gestione associata con riguardo a farmacia conseguita attraverso la partecipazione in forma associata insieme ad altri farmacisti in un concorso straordinario, è possibile la rinuncia, con conseguente possibilità di assegnazione di nuova sede farmaceutica a seguito di concorso, a condizione che tale rinuncia sia da parte di tutti i co-titolari o soci, in modo che la farmacia (rinunciata) ritorni nella disponibilità pubblica e possa nuovamente essere assegnata per concorso.
Leggi pure:
Tali precisazioni sono contenute nella delibera regionale Emilia Romagna 8 luglio 2024 1564 sono apprezzabili
ma saranno sufficienti ad orientare le scelte della Giustizia Amministrativa?
Ricordiamo infatti che la disposizione del divieto decennale é data da una norma primaria art 12 legge 475/1968
che difficilmente potrà essere interpretata da una norma di carattere Regionale con l’evidente rischio della immediata disapplicazione da parte della Giustizia Amministrativa.
Attendiamo sviluppi da parte delle altre Regioni e dello stesso Governo in quanto così scritta la delibera Regionale, a modesto avviso di chi scrive, rischia di diventare una norma di interpretazione di una legge nazionale con evidente invasione di competenze Stato/Regioni.
Rimane infatti il nodo della applicabilità di una simile interpretazione da parte di farmacisti in altre Regioni o riferite a periodi antecedenti la delibera regionale che si ricorda NON ha valore di legge sul territorio nazionale.
Attendiamo sviluppi nel frattempo di poter valutare l’applicazione di tale tesi interpretativa regionale su altro piano di livello nazionale.
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Diritto farmaceutico
Avv Aldo Lucarelli
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