Ci è stato chiesto di precisare il fondamento dei pareri della ASL e dell'Ordine dei Farmacisti in relazione alla revisione della pianta organica.
Visto che detti pareri non sono vincolanti, è comunque obbligatorio per il Comune richiederli?
Per rispondere a tale quesito utilizziamo la recente giurisprudenza del Tar Napoli che nella pronuncia n. del 2023 ha avuto modo di evidenziare l'obbligatorietà della richiesta indipendentemente dalla vincolatività.
Sarà quindi necessario per l'Ente Comunale richiedere detti pareri fermo restando la piena autonomia dell'Ente nella decisione amministrativa programmatoria della revisione, sussistendo tuttavia un obbligo motivazionale particolarmente stringente ove il Comune decida di non attenervisi.
Ed infatti precisa il TAR 4123/23: “il potere pianificatorio compete, secondo la nuova disciplina introdotta nel 2012 (d.l. n. 1/2012, convertito con l. n. 27/2012), ai Comuni, i quali, peraltro, non decidono da soli, essendo tenuti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 475/1968, nel testo modificato sopra riferito, ad acquisire il parere obbligatorio (non vincolante) delle Aziende sanitarie e degli Ordini provinciali dei farmacisti competenti per territorio: ciò affinché tramite tali pareri gli operatori sanitari pubblici ed i rappresentanti dei farmacisti privati possano esprimere le proprie posizioni in ordine all'iniziale previsione del Comune” (T.AR. Campania, Napoli, sez. III, 1.09.2021, n. 5691).
Dispone, per quanto d’interesse, l’art. 2, comma 1, della l. n. 475/1968: “Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”.
Consolidato e condiviso è l’orientamento per cui
“il Comune che intenda adottare un provvedimento di modifica delle sedi farmaceutiche è tenuto alla previa acquisizione dei prescritti ed obbligatori pareri dell'Autorità sanitaria locale e dell'Ordine dei farmacisti territorialmente competenti” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 08/06/2020, n. 1004).
Vero è che deve escludersi in capo all'Ordine dei farmacisti e all'Azienda sanitaria locale un potere di concertazione o codecisione, cionondimeno “I pareri dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'Ordine provinciale dei farmacisti sulla istituzione e localizzazione di nuove farmacie devono essere obbligatoriamente acquisiti dal Comune, anche se dallo stesso non necessariamente recepiti” (Cons. di St., sez. III, 30/05/2017, n. 2557).
Invero, essi “mantengono comunque una rilevanza sul piano conoscitivo e valutativo, nella misura in cui possano refluire sul giudizio di congruenza contenutistica del provvedimento sul quale sono resi” (Cons. di St., sez. III, 02/11/2020, n. 6750), “con la conseguenza che la motivazione del provvedimento comunale può essere censurata se oggettivamente illogica e frutto di errori di travisamento, eventualmente segnalati nei pareri” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 30/07/2018, n. 5051).
Pianta Organica e l'obbligo di richiesta dei pareri alla ASL ed all'Ordine dei Farmacisti.
Ed ecco quindi la conclusione a cui si giunge in caso di assenza dei pareri della ASL e dell'Ordine dei farmacisti,
É allora “illegittima la revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche che sia stata adottata in assenza dei pareri dell'ASL e dell'Ordine dei farmacisti territorialmente competenti, la cui acquisizione è obbligatoria, anche se non vincolante, dovendo porsi le Aziende sanitarie e gli Ordini provinciali dei farmacisti in condizione di esprimere le proprie posizioni in ordine all'iniziale proposta programmatoria del Comune” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 09/08/2021, n. 5478 e Tar Napoli n. 4123/2023.
Avv. Aldo Lucarelli
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