Si se occorre soddisfare i bisogni della popolazione anziana, anche alla campagna vaccinale contro il Covid-19, dalla combinata applicazione tra la legge regionale e la legge nazionale.
Questo il quesito risolto di recente dalla giurisprudenza, quindi, è possibile istituire un dispensario farmaceutico a causa di una contingenza specifica per una determinata popolazione, o per un determinato servizio.
Nel caso di specie quindi oltre al dispensario farmaceutico è accluso un centro vaccinale per l'emergenza Covid 19.
In via preliminare va esclusa la competenza del Consiglio Comunale in materia di revisione della pianificazione delle sedi farmaceutiche e, a maggior ragione, di istituzione dei dispensari e dal fatto che quest’ultimo è l’organo di indirizzo politico-amministrativo comunale, in quanto tra i programmi sono da ricomprendere solo gli atti fondamentali relativi alla programmazione della vita politico-amministrativa dell’ente locale, e non anche ogni altra attività pianificatoria quale è l’attività di mera ricognizione degli abitanti su un dato territorio e conseguente distribuzione e allocazione delle sedi farmaceutiche o dei dispensari, sulla quale il Comune è chiamato a svolgere una funzione meramente gestionale, seppure di lato indirizzo politico-amministrativo, priva di qualsiasi connotazione di natura programmatica e previsionale; ne consegue che, trattandosi di attività gestionale con pianificazione di mero dettaglio, la competenza ben può essere attribuita all’organo giuntale. (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 22 marzo 2017; TAR Campania Napoli, Sez. V, 2 maggio 2022 n.).
A livello legislativo Nazionale poi il richiamato articolo 1 della legge n. 221/1968 così dispone per i dispensari:
“1. Le farmacie sono classificate in due categorie: a) farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti; b) farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.
Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle città, congiunti a queste senza discontinuità di abitati.
Nei comuni, frazioni, o centri abitati di , ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista nella pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici.
Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l’apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica”.
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Dal chiaro combinato disposto della normativa regionale di dettaglio, di seguito citata, e di quella nazionale di principio, sopra delineata, – trattandosi nella specie di ambito tematico rientrante nella materia della tutela della salute, soggetta a legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cost. – si ricavano agevolmente le seguenti coordinate:
a) i dispensari farmaceutici possono essere istituiti, con provvedimento comunale, solo nelle zone rurali e in quelle turistiche;
b) per zone rurali devono intendersi quelle di insediamento delle farmacie rurali, ossia delle farmacie che la pianta organica comunale prevede di aprire nei comuni, nelle frazioni o nei centri abitati (da intendere come conglomerati urbani separati dalle frazioni) con popolazione non superiore a 5.000 abitanti
(cfr. TAR Campania Salerno, Sez. I, 22 dicembre 2021);
nelle zone rurali l’istituzione del dispensario è giustificata dalla mancata attivazione della farmacia (rurale) prevista in pianta organica e mira a garantire l’assistenza farmaceutica minima alla popolazione di un determinato comprensorio.
In tali zone la coesistenza tra farmacia attiva e dispensario deve ritenersi esclusa non solo per espresso divieto del legislatore regionale ma anche perché risulta confliggente con una logica di pianificazione razionale – e quindi capillare e ben distribuita – del servizio, che tendenzialmente non ammette lacune o scoperture territoriali.
Ne deriva che la messa in esercizio della farmacia rurale, contemplata dalla pianta organica comunale, comporta l’esaurimento, quanto meno nell’ambito territoriale regionale, delle condizioni per il mantenimento del dispensario farmaceutico a suo tempo istituito
d) nelle zone turistiche l’istituzione di dispensari farmaceutici, consentita solo in relazione a località con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, ha carattere ancillare
Quindi di supporto alle farmacie già esistenti e stagionale, in ragione della media giornaliera delle presenze annuali di villeggianti.
E poi specificatamente per la Campania la legge farmacie , la legge regionale 5/2013.
Ecco quindi come son focalizzate le ragioni di istituzione di un nuovo dispensario secondo i requisiti Regionali e Statali sopra delineati.
Concludiamo quindi affermando che si è possibile una nuova istituzione lì dove però siano soddisfatte le peculiarità regionali con i requisiti nazionali.
Assistenza e Consulenza Legale per Farmacie ed Enti su normativa nazionale e Regionale.
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