No ad indennità di avviamento 110 per Farmacia chiusa da tempo
- Avv Aldo Lucarelli
- 4 ore fa
- Tempo di lettura: 3 min
E' dovuta l'indennità di avviamento ex art. 110 del TULS nell'ipotesi in cui il nuovo gestore subentri ad una gestione di una Farmacia chiusa da tempo?
La funzione pubblicistica dell'indennità di avviamento - indennitaria - si ferma davanti alla chiusura dell'esercizio farmaceutico non operante da tempo?
Per risponder a tale quesito è necessario precisare che
In tale senso la Corte di Appello di ha statuito che
"il fondamento del diritto all'indennità di avviamento va dunque ravvisato non nel fatto che il titolare cessante dell'esercizio dovrebbe essere per così dire compensato risarcito, giacché rendendolo disponibile per decadenza o per morte ne rende possibile il passaggio ad altri, bensì nell'incremento di attività dell'esercizio, e quindi nella sua futura redditività".
Pertanto - ad avviso della Corte d'Appello - "in assenza di continuità tra la vecchia e la nuova gestione, protrattasi per un così esteso arco temporale, non è invero configurabile alcuna redditività aziendale acquisita per effetto dell'attività svolta dall'attrice e che risulti essersi trasferita nuovo esercente".
Trattasi di giudizio pienamente meritale che non può in alcun modo essere rimesso in discussione in Cassazione, anche perché perfettamente aderente agli orientamenti giurisprudenziali cristallizzati nel tempo.
Ha aggiunto la Corte d'Appello che
"il riconoscimento dell'indennità non può prescindere in concreto dal trasferimento del valore inerente all'azienda farmaceutica, rappresentato dalla sua capacità di produrre profitto, acquisita grazie all'attività svolta dal precedente titolare di cui si avvantaggia subentrante".
L'indennità quindi - sebbene sorretta da una doppia anima - privatistica aziendale e pubblicistica indennitaria sembra soggiacere comunque alle regole aziendali e quindi viene esclusa ove si recida il collegamento con la precedente gestione.

No ad indennità di avviamento 110 per Farmacia chiusa da tempo
Il ragionamento è sposato anche da recente giurisprudenza sul punto secondo cui acclarato che l'indennità di avviamento costituisce il corrispettivo dell'incremento dell'attività di esercizio che il gestore subentrante deve corrispondere a quello subentrante per evitare che egli subisca un ingiustificato depauperamento, l'individuazione dei suoi presupposti deve essere effettuata anche alla luce dei criteri elaborati in materia di continuità aziendale commerciale.
Leggi pure
Se l'imprenditore che svolge attività di impresa farmaceutica può essere ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis L.F. (ora art. 84, comma 2, CCII), è evidente che, dalla prosecuzione dell'attività, può prodursi un valore "eccedente quello di liquidazione", con un incremento della redditività che viene preso in esame dal legislatore, in quanto in tal caso, ai fini della omologazione del piano di concordato, si può procedere ad una distribuzione del ricavato con criteri diversi rispetto alla graduazione delle cause legittime di prelazione, in quanto "è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore" (art. 84, comma 6, CCII).
Sia pure in assenza di pronunce sull'applicabilità e definizione della continuità aziendale nel settore degli esercizi farmaceutici è proprio la connotazione spiccatamente imprenditoriale riconosciuta anche dalla Corte Costituzionale che impone l'esame degli elementi estranei alla disciplina pubblicistica. (Corte. Cost. 86/2006)
Di conseguenza, in una fattispecie in cui la nuova attività è stata aperta a quasi quattro anni di distanza dalla cessazione di quella precedente, non si può negare che tale decorso del tempo impedisca al nuovo gestore di beneficiare dell'avviamento, in termini di clientela, consolidato dalla precedente titolare dell'attività, come affermato in entrambe le pronunce dei gradi di merito.
Leggi pure:
E se quest'ultima circostanza costituisce, come visto, la ratio sottesa al riconoscimento dell'indennità, difettando tale presupposto viene meno anche il diritto previsto dall'art. 110 cit. (Cass. 3374/2025).
Prima di chiudere un cenno al concetto di "avviamento" da corrispondere ai sensi dell'art. 110 del Tuls. Una tesi prevalente fa riferimento all'avviamento commerciale, proprio delle società e dell'impresa (Cass., sez. I, 23 maggio 1978, n. 2561).
Si è dunque sostenuto (Cass., sez. I, 26 giugno 1995, n. 7220; di recente nella giurisprudenza di merito cfr. C. App., Venezia, 18 luglio 2022, n. 1638) che, anche in base all'interpretazione letterale dell'art. 110 TULS, per ""reddito... imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell'applicazione dell'Irpef..." non può che intendersi che il reddito imponibile prodotto dall'impresa farmacia".
Di conseguenza, "per "reddito accertato agli effetti dell'Irpef e non può intendersi il reddito della farmacia decurtato del tutto quanto sia consentito detrarre allo specifico contribuente che effettua la dichiarazione, ma soltanto il reddito della farmacia decurtato di quanto è stato necessario spendere per la sua produzione" (Cass., n. 7220 del 1995).
Avv. Aldo Lucarelli
Comments