La materia é regolata dalla legge del 2 aprile 1968, n. 475 secondo cui “Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica”.
Le Farmacie ed i poteri del Comune
Ecco quindi che l’individuazione concreata delle zone di competenze per una farmacia e del relativo perimetro é materia riservata al Comune a cui la Regione richiede regolare attestazione circa la regolarità della legittimità delle ubicazioni degli esercizi farmaceutici.
Così come la circolazione stradale, l’accesso alle strade in caso di isole pedonali ed i sensi di viabilità sono atti a contenuto discrezionale del Comune chiamato a verificare la rispondenza alle norme sulla circolazione e sulla sicurezza stradale prima dell’interesse del farmacista imprenditore.
Da quanto sopra deriva non solo che la Regione non ha competenze in tema di ubicazioni territoriali (mappa comunale) ma non ha competenza nemmeno sulla verifica tecnica delle distanze (200 metri) che sono demandate quindi alla Polizia Locale.
Ricordiamo tuttavia che le singole leggi regionali dettano iter procedurali e che sono di competenza della Giunta Regionale le funzioni di indirizzo e coordinamento nell'ambito della programmazione regionale, al fine di assicurare l'uniformita' degli interventi e delle prestazioni in materia di assistenza farmaceutica e di assistenza integrativa sul territorio regionale.
Leggi pure: Farmacie quali sono le competenze del Comune
Inoltre secondo consolidata giurisprudenza (Cons. Stato, sez. III, 16 gennaio 2018, n. 223), le scelte relative alla localizzazione di una farmacia, laddove siano rispettati il criterio demografico e quello della distanza minima, sono caratterizzate da un elevato tasso di discrezionalità e, quindi, sono sindacabili solo nei ben noti limiti entro i quali è consentito il sindacato sull'eccesso di potere.
Pertanto, fermo il rispetto del nuovo parametro relativo alla popolazione, la localizzazione da parte dell'Amministrazione deve obbedire unicamente ai vincoli in tema di distanze minime stabiliti dalla legge e trarre ispirazione dall'obiettivo primario della maggiore fruibilità del servizio farmaceutico e della sua capillare articolazione sul territorio, purché la scelta in concreto adottata sia immune da illogicità o da palese irragionevolezza.
Esistono forme di tutela per il singolo farmacista che si sente leso?
Il controllo risiede in una attività di accesso civico che consenta l’accesso agli atti e documenti 📃 di interesse anche se non strettamente di pertinenza personale (accesso civico generalizzato) oltre che il ricorso, nei casi più gravi, alla giustizia amministrativa in caso di eccesso di potere, difetto di istruttoria, illogicità manifesta da parte dell’Ente che ha esercitato il potere.
Studio Legale Angelini Lucarelli
Avv Aldo Lucarelli
Studio Legale Angelini Lucarelli
Avv Aldo Lucarelli
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