A seguito della esplosione delle attività di marketing si sono rese necessarie delle indicazioni integrative da parte del Ministero della Salute.
La pubblicità dei medicinali presso il pubblico è, come noto, disciplinata dal decreto legislativo 219/2006 che al Titolo VIII, con gli articoli da 113 a 118, definisce principi fondamentali, limiti, caratteristiche, contenuto minimo e contenuti non consentiti, oltre a regolamentare la procedura di autorizzazione dei messaggi da parte del Ministero.
L’autorizzazione di un messaggio pubblicitario già concessa per uno o più mezzi di diffusione (carta stampata, televisione, radio, internet, ecc.) può essere estesa ad un altro mezzo di diffusione che utilizza il medesimo supporto tecnico. L’estensione è consentita, su richiesta del titolare dell’autorizzazione originaria, unicamente qualora il messaggio pubblicitario per cui si chiede l’estensione dell’autorizzazione sia identico a quello precedentemente autorizzato.
La data di scadenza dell’autorizzazione, anche a seguito dell’estensione, sarà comunque quella originariamente determinata in fase di autorizzazione del messaggio, secondo quanto previsto dall’art. 118, commi 8 e 9, del d.lgs. 219/2006. L’Azienda che intenda estendere l’autorizzazione ad un altro mezzo di diffusione, deve inoltrare una richiesta al Ministero della salute, indicando i riferimenti dell’autorizzazione originaria e il/i mezzo/i di diffusione per cui si chiede l’estensione dell’autorizzazione originaria.
La pubblicità dei farmaci
Specifiche per gli OTC
Tutti i messaggi pubblicitari relativi ai medicinali OTC devono riportare la seguente dicitura “E’ un medicinale a base di … (riportare la denominazione della sostanza attiva; l’indicazione di quest’ultima non è obbligatoria se il medicinale è costituito da più sostanze attive). Leggere attentamente il foglio illustrativo”. Tutti i messaggi pubblicitari relativi ai medicinali antistaminici devono, inoltre, riportare anche la seguente indicazione, se l'avvertenza è riportata nel foglio illustrativo:” È' un medicinale che può indurre sonnolenza".
Tutti i messaggi pubblicitari relativi ai medicinali FANS devono, invece, riportare la seguente indicazione: "E' un medicinale a base di …. … (riportare la denominazione della sostanza attiva; l’indicazione di quest’ultima non è obbligatoria se il medicinale è costituito da più sostanze attive) che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo".
La pubblicità dei farmaci
Specifiche per i SOP
Tutti i messaggi pubblicitari relativi ai medicinali SOP devono riportare la seguente dicitura “E’ un medicinale senza obbligo di prescrizione (SOP) a base di …. (specifica da riportare se il medicinale è costituito da una sola sostanza attiva) che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo”.
Nelle pubblicità diffuse attraverso mezzi fonici la frase deve essere letta alla stessa velocità delle restanti frasi a carattere pubblicitario e informativo. In alternativa alla succitata frase, può essere letta la seguente versione ridotta: “E’ un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo.”
Per quanto concerne la pubblicità presso i punti vendita - considerato che per i SOP non è consentitol’accesso diretto da parte dei clienti, ma tali farmaci devono essere consegnati dal farmacista - non è ammesso l’utilizzo di mezzi pubblicitari quali espositori, reglette per gli scaffali o di qualsiasi altra forma di pubblicità che consenta, in contrasto con la norma, un’ostentazione della/delle confezione/i del medicinale.
La pubblicità dei farmaci
INFORMAZIONE MEDICO SCIENTIFICA L’informazione rivolta agli operatori sanitari, come previsto dall’art. 119 del d.lgs. 219/2006, è regolamentata da specifiche norme e rientra nelle competenze dell’Agenzia italiana del farmaco; essa deve essere accessibile esclusivamente ai predetti operatori, anche quando è diffusa via internet.
MESSAGGI PUBBLICITARI RIFERITI ANCHE A PRODOTTI PER I QUALI NON È RICHIESTA L’AUTORIZZAZIONE
Nei casi in cui la pubblicità contenga informazioni anche per prodotti diversi da quelli per i quali è prevista l’autorizzazione del Ministero, il messaggio pubblicitario relativo a tali prodotti deve essere ben distinto, a livello grafico, da quello del medicinale e deve riportare la seguente dicitura “Materiale promozionale non soggetto ad autorizzazione ai sensi della vigente normativa in materia di pubblicità sanitaria”. Nel caso specifico di siti internet, l’Azienda, in alternativa, potrà decidere di riportare nelle pagine i cui contenuti si riferiscono anche a prodotti per i quali non è prevista l’autorizzazione, la seguente frase: “E’ autorizzato dal Ministero della salute esclusivamente il contenuto pubblicitario relativo a…….(inserire i prodotti sanitari coinvolti). Eventuali informazioni riguardanti prodotti diversi presenti nel sito web sono di esclusiva responsabilità dell’Azienda”.
Avv Aldo Lucarelli
Fonte: circolare Ministero della Salute 19 luglio 2023.
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