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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

La Farmacia e la produzione di preparati, Impresa idonea ad ottenere i fondi comunitari?


La farmacia come impresa con codice ATECO 47... è idonea per partecipare a bandi pubblici per avviare una produzione nel settore biotecnologico?


Tale attività, puo' essere creata ad hoc o deve pre-esistere alla domanda di ammissione ai fondi pubblici?


Per rispondere a tale domanda si deve fare riferimento ad alcune norme di base.


I fondi pubblici, ove erogati anche da imprese in house, o imprese formalmente private ma con capitale pubblico, o ancora incaricate da Enti e/o Regioni, dovranno essere erogati sulla base del rispetto della normativa nazionale e comunitaria, secondo un principio di trasparenza, meritocrazia e nell'ottica di accrescere la competitività in determinati settori, quali ad esempio quelli ritenuti strategici.


In recenti casi è stata ammessa la possibilità di erogazione pubblica, tramite società ad hoc, anche per imprese di nuova istituzione, che non siano già attive ed operanti, sebbene chiaramente esistenti, e ciò alla luce di una lettura orientata del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 in materia di aiuti compatibili con il mercato interno, che costituisce il dato normativo euro – unitario di riferimento per l’erogazione dei finanziamenti pubblici, il quale espressamente prevede aiuti a PMI e società per "investimenti iniziali", ovvero per attività da avviare quindi, e ciò con la chiara finalità di crescita economica di un territorio che si perse (anche) favorendo l’ingresso di nuovi operatori in un dato settore, secondo i principi propri del mercato (pienamente) concorrenziale.


La produzione biotecnologica puo' ottenere fondi strategici se richiesti da un'impresa esercente Farmacia? Vediamo un caso pratico con l'avvocato Aldo Lucarelil.
Farmaci e Biotecnologie


Chiaro che la regolamentazione dell'intera vicenda deve essere rintracciata nell'avviso pubblico o bando di gara utilizzato dall'Ente titolare il quale regolerà a priori i requisiti.

Va quindi precisato che l’avviso con il quale è dato avvio alla procedura è l’unico atto cui occorre far riferimento per stabilire i requisiti di ammissione delle imprese a finanziamento; non gli altri atti che l’avviso abbiano preceduto e in seguito ai quali sia stato adottato.


L’avviso, infatti, al pari del bando di gara di una procedura di evidenza pubblica per l’affidamento di un contratto, è l’atto amministrativo generale con il quale sono fissate le regole al cui rispetto l’amministrazione procedente si vincola nella selezione del privato cui assegnare il finanziamento (come nella scelte del contraente in caso di procedura di gara); in tal senso, come noto, si dice che è lex specialis della procedura, che va ad integrare le disposizioni generali contenute in atti normativi (ex multis, cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 novembre 2022, n. 200; III, 31 marzo 2021, n. 2707).


Gli atti che precedono l’avviso, se provengono da organi politici o che esprimono l’indirizzo politico – amministrativo dell’ente – come ad esempio le delibere della Giunta regionale – possono fornire indicazioni di massima circa i criteri e il metodo da seguire per la selezione dei progetti finanziabili (o, comunque, degli operatori meritevoli di essere supportati con finanziamenti pubblici), non dettano però essi stessi le regole della procedura, né, in definitiva, potrebbero farlo per il principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa, tra la quale ultima rientra l’adozione degli atti di una procedura amministrativa per l’erogazione di contributi pubblici.


Va aggiunto, poi, che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza, le regole contenute nel bando di gara – ma stesso discorso vale per gli avvisi con cui è indetta una procedura per l’erogazione di contributi pubblici per l’identica natura giuridica – vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione procedente!


Ed infine il ruolo delle FAQ...

La domanda sorge ove l'avviso o il bando di gara rimandasse a chiarimenti o integrazioni documentali previste dalle o nelle "Frequently Asked Question", ovvero l'elenco delle "domande frequenti" a cui sempre piu' spesso Enti ed Operatori pubblici e Privati, rimandano per fornire informazioni ulteriori o dare chiarimenti pratici ed operativi.



Ma mentre in ambito di contrattazione privata, e quindi rivolta tra società e soggetti privati tali FAQ potranno considerarsi integrative del contenuto del contratto, ove espressamente richiamate, aventi quindi una valore suppletivo ed integrativo, il problema sorge, in modo preponderante ove le FAQ, o domande frequenti, siano ri-chiamate in ambito pubblicistico o nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. E' il caso delle FAQ a cui un avviso pubblico per l'erogazione di un finanziamento rimandi per la produzione di documenti e/o integrazioni.


Concludiamo


quindi nel ritenere ammissibile per una Farmacia, richiedere fondi pubblici, per lo sviluppo di attività come la produzione di farmaci e preparati, nel settore delle biotecnologie, pure ove tale attività sia da avviare e quindi non sia tecnicamente già operante.






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