La donazione modale della farmacia come modello di passaggio generazionale
- Avv Aldo Lucarelli
- 20 mar
- Tempo di lettura: 7 min
Affrontiamo un caso complesso di carattere ereditario nel quale il #farmacista defunto aveva donato in vita la propria #Farmacia come azienda ad una #società costituita dai propri figli, con l'onere (donazione modale) che la stessa #Farmacia desse adeguate provviste alla ex coniuge ed effettuasse alcuni specifici investimenti.
Venuti a mancare sia il donante che la donataria, uno dei figli chiede della possibilità di agire contro la Farmacia Azienda responsabile a suo dire di non aver rispettato l'onere-modale imposto dal padre defunto al momento della donazione.
Da qui il quesito, la donazione modale in favore di una Farmacia può essere impugnata da uno degli eredi?
La risoluzione della donazione modale è ammissibile in caso di una clausola prevista nel contratto notarile di donazione?
La donazione modale della farmacia come modello di passaggio generazionale dal farmacista titolare alla società é quindi il risultato finale dell’operazione della donazione ma quali sono i riflessi ed i rischi connessi a tale attività?
Come noto ai sensi dell'art. 793 cc della domanda di risoluzione per inadempimento dell'onere imposto sulla donazione può essere domandata dal donante ovvero dai suoi eredi. Quindi per il primo quesito trova risposta positivo nel testo della legge.
In punto di diritto, è opportuno evidenziare che la donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa, di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione. Tale contratto costa di elementi costitutivi, quali lo spirito di liberalità e l'incontro di volontà delle due parti, e di elementi accidentali.
Con riferimento alla donazione modale la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso-onere al beneficiario purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio che non snatura l'essenza di atto di liberalità della donazione (cfr. Cass. 28 giugno 2005, n.13876).
E' possibile quindi donare ad un soggetto – anche società – apponendo a tale donazione un peso, per l'appunto un onere che questi dovrà adempiere con le attività ricevute in donazione. In linea di diritto quindi è possibile donare la propria azienda ad una società ed imporre a questa l'adempimento di alcune volontà prestabilite dal donante.
Il quesito che viene posto però è riferito alla possibilità di chiedere la risoluzione quindi lo scioglimento della donazione modale per l'inadempimento da parte del donatario ricevitore dei beni degli obblighi imposti in sede di costituzione della donazione.
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In sintesi cosa accade se la società che ha ricevuto l'azienda – farmacia non adempie ai propri obblighi dopo la morte del donante?
E' possibile risolvere la donazione modale per inadempimento?

La donazione modale della farmacia come modello di passaggio generazionale
Infatti, la donazione modale (art. 793 cod. civ.) non introduce elementi di corrispettività nella causa liberale del contratto, costituendo il modus solo una modalità del beneficio attribuito e, in senso proprio, una sua limitazione. In termini più precisi, è stato osservato che, sotto il profilo strutturale, il modus-onere integra un elemento accessorio della donazione volto al conseguimento di finalità diverse e ulteriori rispetto al fine liberale della donazione che non snatura la causa unitaria (liberale) della donazione e non dà vita ad un negozio autonomo con causa propria ovvero ad un negozio complesso nel quale coesistono rapporti a titolo gratuito e a titolo oneroso (cfr. Cass., 18 dicembre 1986, n. 7679; v., ancora di recente, Cass., 17 gennaio 2019, n. 1039 che, sia pur in tema di comodato gratuito, ribadisce l'inapplicabilità al modus dell'istituto della risoluzione contrattuale in forza di clausola risolutiva espressa, "istituto che, essendo proprio dei contratti sinallagmatici, non può estendersi al negozio a titolo gratuito, cui pure acceda un "modus"").
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Peraltro, in mancanza di espliciti limiti codicistici, si deve ritenere che l'onere possa avere ad oggetto sia un dare, sia un fare, sia un non fare e che possa essere posto a vantaggio non solo del donante o di terzi, ma anche dell'onerato.
Pertanto, l'onere imposto dovrà presentare i requisiti che l'art. 1174 c.c. quindi suscettibile di valutazione economica e corrispondente ad un interesse anche non patrimoniale del creditore. Deve, infatti, ritenersi che l'onere si concreta nella costituzione di un rapporto obbligatorio in senso tecnico e come tale giuridicamente coercibile con la conseguenza che il donatario è tenuto alla esecuzione della prestazione dedotta in contratto. Deve essere, inoltre, soggiunto che, nell'ambito della donazione modale, il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata perchè il modus non può impoverire in modo completo il vantaggio attribuito dalla donazione.
Rapporto di valore tra donazione ricevute e valore dell'obbligo ricevuto.
Infatti, in ordine al rapporto tra il valore della donazione e il valore del modus, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nell'affermare che se il valore della donazione è inferiore a quello del modus, come si desume dall'art. 793, comma 2, c.c., rimane comunque un atto liberale, avendo l'ordinamento solo stabilito i limiti dell'obbligo cui è tenuto il donatario affinché non venga snaturata la causa donativa e tramutata in causa di impoverimento. Se, invece, i due valori coincidano, si tratterà di un contratto a prestazioni corrispettive se non vi è un lasso apprezzabile di tempo tra le prestazioni e l'equivalenza è conosciuta dalle parti e di una donazione se l'adempimento dell'onere deve essere effettuato dopo qualche tempo, di modo che il donatario tragga vantaggio dal godimento della cosa donata in base al risultato finale ottenibile con lo sfruttamento del bene donato e il suo incremento patrimoniale una volta adempiuto l'onere. Trib. Avellino 1184/23
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La donazione modale, inoltre, si distingue per diversità della causa, della natura giuridica e degli effetti dal vitalizio oneroso che è un contratto dal quale derivano obbligazioni reciproche contrapposte tra i contraenti e legate da un nesso di interdipendenza.
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La donazione, infatti, a cui acceda un onere comporta l'obbligo, giuridicamente coercibile, del donatario di effettuare prestazioni periodiche in favore del donante o di un terzo per tutta la vita contemplata.
Quanto all'onere della prova, deve essere ricordato che la parte che agisce per la risoluzione è tenuta a dimostrare l'esistenza di un titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, nonchè il fatto d'inadempimento e la sua gravità ai sensi dell'art. 1455 c.c. incombendo, invece, sul donatario la dimostrazione che lo stesso è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile.
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Con riferimento al requisito della gravità dell'inadempimento, infatti, secondo la giurisprudenza "In tema di donazione modale, la risoluzione per inadempimento dell'onere non può avvenire "ipso iure", senza valutazione di gravità dell'inadempimento, in forza di clausola risolutiva espressa, istituto che, essendo proprio dei contratti sinallagmatici, non può estendersi al negozio a titolo gratuito, cui pure acceda un "modus" (cfr. Cassazione Civile, sez. II, 20 giugno 2014 n.14120).
Con la sentenza in esame la Cassazione ha precisato che le norme in esame delineano "... l'istituto della clausola risolutiva espressa come proprio dei contratti sinallagmatici, per i quali soltanto la risoluzione è configurata come effetto automatico dell'inadempimento, quale che ne sia la gravità, mentre per il modus, che accede invece a un negozio a titolo gratuito, non è stabilita una analoga disciplina, sicché resta ferma la necessità che il suo inadempimento, per poter comportare la risoluzione, non abbia scarsa importanza: è significativo che l'art. 793 c.c. consente al donante o ai suoi eredi di "domandare" la risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di liberalità, con terminologia analoga a quella utilizzata per l'azione costitutiva nell'art. 1453 c.c., senza disporre in ordine alla risoluzione stabilita dall' come effetto "di diritto", oggetto quindi di sentenza di accoglimento di domanda di semplice accertamento..." con la conseguenza che l'indagine sull'importanza dell'inadempimento del modus non può essere omessa dal giudicante in base all'erroneo presupposto dell'applicabilità nella specie dell'art. 1456 c.c. le cui disposizioni non si estendono all'ipotesi prevista dall'art. 793 c.c.
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Sempre in ordine al requisito dell'importanza dell'inadempimento devono essere richiamati i principi generali che impongono al giudice di tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale avuto riguardo all'operazione complessiva sulla base di un duplice criterio: quello oggettivo, volto alla verifica sul se l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto. La gravità, infatti, deve essere commisurata all'interesse che la parte adempiente aveva alla regolare esecuzione e non alla convenienza della domanda di risoluzione rispetto a quella di adempimento (cfr. Cass. n. 8212/2020; Cass. n. 4022/2018). Infine, anche nel caso di inadempimento parziale, il giudizio sulla non scarsa importanza dell'inadempimento non può essere affidato solo alla rilevata entità della prestazione inadempiuta rispetto al valore complessivo della prestazione, costituendo questa soltanto uno degli elementi di valutazione (cfr. Cass. n. 3742/2006).
"Mentre l'azione di adempimento dell'onere imposto dalla donazione può essere proposta da chiunque vi abbia interesse (in quanto è la volontà del donante che viene protetta e si chiede che venga realizzata), la domanda di risoluzione per inadempimento dell'onere anzidetto può essere esclusivamente proposta dal donante o dai suoi eredi e soltanto nel caso che essa sia stata espressamente prevista dall'atto di donazione, rimanendo esclusa la legittimazione di qualsiasi altro titolare del diritto... in quanto si è inteso attribuire la valutazione dell'opportunità di richiedere la risoluzione per l'inadempimento soltanto al donante e, dopo la sua morte, ai suoi eredi, considerati come continuatori della personalità del donante e, quindi, gli unici in grado di apprezzare le ragioni dell'inadempimento con riguardo allo spirito di liberalità da cui era animato il loro dante causa"(cfr. Cass. 1036/2000).
Possiamo quindi concludere affermando che la risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi e valutata dal giudice secondo i principi generali in tema di gravità. Diversamente invece sarà possibile esperire solo l'azione mentre per l'adempimento dell'onere può agire, oltre sia il donante in vita, sia qualsiasi interessato , anche durante la vita del donante stesso.
Avv. Aldo Lucarelli
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