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La disciplina dei dispensari farmaceutici e casi pratici

La disciplina dei dispensari.


Analizziamo in questo articolo le domande più frequenti in tema di dispensario farmaceutico, il tema del rinnovo del dispensario farmaceutico stagionale, la valutazione aziendale del dispensario come cespite della farmacia, cercando di fare chiarezza usando le parole della giurisprudenza amministrativa e civile sul tema.

La disciplina primaria traccia una summa divisio tra dispensari ordinari e dispensari stagionali:



l’art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, delinea ai commi 3 e 4 la figura del dispensario ordinario stabilendo che “nei comuni, frazioni, o centri abitati […], ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista nella pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici. La gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina. Nel caso di rinunzia il dispensario è gestito dal comune. I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati”.


Di contro, la figura del dispensario stagionale


è regolata dal successivo comma 5 alla stregua del quale “nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, di cui all’articolo 1 del R.D.L. 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti ai sensi dell’art. 1 della L. 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l’apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica di cui all’art. 4 della L. 17 maggio 1938, n. 217”.


Autorizzazione del dispensario stagionale


La domanda insiste nel tracciare un discrimen tra autorizzazioni in sede di conferma e quelle in sede di prima istanza escludendo l’automatico rinnovo autorizzativo dei dispensari già assegnati solo in caso di “rinuncia” del farmacista assegnatario.


La disciplina dei dispensari farmaceutici e casi pratici
La disciplina dei dispensari farmaceutici e casi pratici

La disciplina dei dispensari farmaceutici e casi pratici


A ben vedere, gli argomenti richiesti sono inficiati da un travisamento di fondo della figura del dispensario farmaceutico stagionale con quello ordinario: quest’ultimo è regolato dal comma 4 dell’art. 1 legge n. 221/1968 ed ha carattere di stabilità nel tempo, salvo revoche o sopravvenienze, mentre il dispensario stagionale trova la propria disciplina nel successivo comma 5 e riveste carattere intrinsecamente transeunte (tant’è che la norma primaria discorre di “apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica”).




Il rinnovo del dispensario stagionale


Merita invece piena adesione il principio Tar Puglia 978/2020 secondo cuil’errato presupposto che l’autorizzazione e l’assegnazione del dispensario stagionale siano suscettibili di mero rinnovo o di proroga, mentre in realtà essi sono oggetto di atti puntuali, efficaci per un determinato periodo di tempo, così come determinato è il lasso di tempo in cui si manifesta l’esigenza locale di un servizio farmaceutico aggiuntivo che l’apertura del dispensario è destinata a soddisfare. Tale esigenza peraltro viene verificata anno per anno attraverso il dato della presenza di turisti”.


Va dunque affermata la regula iuris per cui il dispensario stagionale si distingue ontologicamente da quello ordinario per la sua intrinseca caducità – in coerenza con la giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 febbraio 2015, n. 521; id., sez. IV, 25 marzo 2003, n. 1554)


da cui discende la natura a tempo dei provvedimenti autorizzatori

insuscettibili di generare affidamento da un anno all’altro, in quanto subordinati alla verifica dei presupposti (flusso turistico e distanze chilometriche).


dispensario farmaceutico come cespite aziendale


La tesi del dispensario farmaceutico come cespite aziendale è fallace e non può trovare adesione: vanno tenute distinte le cessioni dei beni aziendali dai titoli pubblicistici, suscettibili di cessione e circolazione inter privatos nei termini fissati dal titolo e nei suoi limiti di validità.



In un’ottica eminentemente civilistica, le autorizzazioni amministrative all’esercizio di un’attività di impresa, tanto più nel settore sanitario, avendo carattere personale, non sono riconducibili al novero dei beni aziendali e dunque non sono trasferibili con il relativo contratto di cessione o di affitto (cfr. Cass. civ., sez. II, 16 ottobre 2006, n. 22112; id., 6 febbraio 2004, n. 2240).



Trattandosi di dispensario stagionale, come già osservato, l’affidamento ha valenza temporanea e va incontro ad autonomo rinnovo anno per anno, sicché la cessione inter vivos dispiega limitato rilievo entro i limiti di efficacia degli affidamenti dell’epoca. Non può, di contro, vincolare in alcun modo l’operato dell’amministrazione per le successive stagioni, per le quali si attivano nuovi titoli concessori.


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Dispensario e distanza dalla Farmacia


Invero, il criterio della vicinanza è stato correttamente esteso dalla disciplina dei dispensari ordinari a quella più scarna dei dispensari stagionali anche sulla scorta di precedenti pronunce del Consiglio di Stato che hanno ammesso questa ermeneusi estensiva (v. Cons. Stato, III Sez., n. 7620/2019, id., n. 521/2015, cit.; id., sez. V, 4 aprile 2006, n. 1754).



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rinnovo dispensario e atti di autotutela del Comune


Gli atti autorizzatori che scandiscono anno per anno l’affidamento dei dispensari stagionali non possono configurare, neanche implicitamente, atti di autotutela degli atti dell’anno precedente, bensì concretano nuovi momenti di esercizio del potere presupponenti autonome istruttorie da svolgersi con riferimento ai flussi turistici, che intrinsecamente variano di anno in anno.


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Merita, dunque, condivisione la statuizione del che ritiene incompatibile siffatta qualificazione “con il carattere puntuale e temporalmente limitato dell’autorizzazione stagionale”. CdS 558/2024.


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