In cado gestione della farmacia comunale di chi è l'autorizzazione ?
Per rispondere a tale quesito precisiamo che l’indirizzo giurisprudenziale avviato dalla giurisprudenza amministrativa CdS 474/2017 sancisce che
“La gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali è collocata come modalità gestoria "in nome e per conto" del S.s.n., come tale non riconducibile né all'ambito dei servizi di interesse generale nella definizione comunitaria, né alla disciplina sui servizi pubblici locali secondo l'ordinamento italiano; piuttosto deve ritenersi che l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell' art. 112 D.Lgs. n. 267 del 2000. La procedura per l'individuazione dell'affidatario non riguarda perciò l'affidamento del servizio, la cui "concessione/autorizzazione rimane in capo al Comune", come precisa lo stesso disciplinare di gara”, con conseguente applicazione del termine ordinario di impugnazione ( Cons. Stato Sez. III, Sent., 08/02/2013, n. 729).
L'autorizzazione della farmacia comunale
E quanto alle incompatibilità?
Secondo lorientamento mai smentito del Cons. Stato Sez. V, Sent., 06/10/2010, n. 7336, secondo il quale “la formulazione del citato art. 8 L.n.362/1991, indicativa e comprensiva delle varie incompatibilità concernenti i singoli farmacisti, ha chiaramente la ratio di rendere applicabile anche nei confronti dei partecipanti alle società di persone o alle società cooperative a responsabilità limitata le incompatibilità per i farmacisti persone fisiche titolari o gestori di farmacie, già disseminate in numerose disposizioni di legge.
Conseguentemente oggi tale divieto deve necessariamente ritenersi operante anche nei confronti dei soci delle società di gestione delle farmacie comunali, in coerente applicazione dei parametri costituzionali di riferimento”.
L'autorizzazione della farmacia comunale
Detto diversamente, non si intravedono ragioni per le quali l’incompatibilità sancita dall’art. 8 lett. b) non debba estendersi anche alla partecipazione societaria ad una società che ha per oggetto esclusivo la gestione di una farmacia comunale, una volta che il diritto vivente è giunto ad ammettere tale modalità di gestione.
Tali precisazione avranno risvolti operativi per coloro che partecipano ai bandi di affidamento in concessione delle farmacie sia per ciò che attiene ai requisiti sia per i riflessi operativi nei concorsi.
Hai un quesito? Cerca nel blog o contattaci
Avv Aldo Lucarelli
Comments