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L’assegnazione del dispensario farmaceutico

Immagine del redattore: Avv Aldo LucarelliAvv Aldo Lucarelli

A chi tocca gestire il dispensario farmaceutico?


É possibile una “gara” tra i farmacisti confinanti?

Cosa accade in caso di contrasti tra farmacisti per la gestione del dispensario farmaceutico?

In caso di contrasto tra Farmacisti confinanti, interessati alla gestione del dispensario farmaceutico di un comune limitrofo, quali sono i parametri da seguire?


E' sufficiente il criterio delle vicinanza?


Non sempre o per lo meno non da solo.

Cerchiamo di fare il punto sul dispensario farmaceutico, oggi che a distanza di 10 anni dall'avvio del Concorso Straordinario, il numero di farmacie titolari si è esponenzialmente innalzato e quindi la sorte dei dispensari farmaceutici diventa sempre più precaria, sebbene gli stessi soggiacciono a logiche differenti da quelle delle Farmacie. Proveremo a rispondere ad alcune domande, visto che l'istituzione dei dispensari farmaceutici non è passata di moda ove sussistano oggettivi requisiti che altro non sono se non la traduzione pratica della difficoltà di accesso al sistema farmaceutico, problema questo irrisolto in alcune aree del nostro paese.

In un altro contributo invece affronteremo il problema opposto, ovvero cosa accade ai dispensari delle aree che da sprovviste diventano invece coperte delle nuove sedi farmaceutiche.


Hai un quesito? Contattaci senza impegno Per quel che qui rileva, laddove in un Comune con popolazione non superiore a 5.000 abitanti non risulti aperta “la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici” (art. 1, comma 2 L. n. 221/1968). Il seguente art. 1, comma 3 della L. n. 221/1968 prevede che “la gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina. Nel caso di rinunzia il dispensario è gestito dal comune”; Va subito precisato che in presenza dei requisiti richiamati “le Regioni sono vincolate ad aprire dispensari, al fine di garantire l'effettiva copertura dell'intero territorio comunale” (Cons. Stato, Sez. III, 27.02.2018, n. 1205). Il dispensario farmaceutico a chi tocca gestirlo? Quindi emerge chiaramente come non sia necessario un prodromico atto istitutivo del dispensario farmaceutico, sicché l’amministrazione regionale procede unicamente e direttamente all’apertura del dispensario, ove non vi sia la relativa farmacia.

Neppure è necessario che la Regione disciplini a monte regole procedimentali relative ad un confronto competitivo tra i farmacisti interessati alla gestione temporanea del dispensario istituito. Ciò è infatti chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha rilevato che l’affidamento della gestione del dispensario farmaceutico (non stagionale) non è l’esito di una procedura ad evidenza pubblica, dovendo essere esclusa l'applicazione del metodo concorsuale, essendo i principi di imparzialità e non discriminazione rispettati a monte, posto che il dispensario costituisce un servizio aggiuntivo, estensivo dell'attività di altra farmacia posta in prossimità, e quindi non assimilabile all'ordinario servizio farmaceutico, in quanto privo di circoscrizione e di autonomia tecnico-funzionale (Cons. Stato, Sez. III, 27 giugno 2018, n. 3958). Ne consegue che alcun procedimento competitivo partecipativo che coinvolga i titolari delle farmacie della zona deve essere disciplinato dalla Regione, né ci si può dolere del mancato rispetto dei principi partecipativi in quanto il dispensario esula dalla procedura concorsuale dell'art. 4 della legge 362/1991 vertendo nel'alveo della attività vincolata della Regione ove sussistano i requisiti. Nè è possibile richiamare contenuti tipici della concorrenza tra farmacie, il criterio principe per la gestione del dispensario è quello della accessibilità e vicinanza con la farmacia titolare piu' prossima. Anche il concetto di vicinanza deve essere però precisato infatti, oltre alla vicinanza è necessario anche il rispetto della migliore condizione di accessibilità del dispensario da parte del farmacista in rapporto al luogo nel quale questi svolge l'attività principale, che si riflette sull'efficienza, continuità, possibilità di assidua presenza per l'organizzazione e l'esercizio di compiti aggiuntivi a quelli ordinari. (cfr. sul punto Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014, n. 2906 ancora Cons. Stato, Sez. III, 7 novembre 2019, n. 7620).


Vediamo a chi compete la gestione se la Regione istituisce un nuovo dispensario farmaceutico. A cura dell'Avv. Aldo Lucarelli.
Dispensario Farmaceutico

Ma come dimostrare tali elementi? Per la Giustizia Amministrativa anche tramite Google Maps! prima di chiudere ancora alcune considerazioni di carattere pratico


É possibile configurare una offerta migliorativa anche in ambito sanitario farmaceutico?


É possibile applicare il principio dell’offerta migliorativa al dispensario farmaceutico offerto da un Comune?


Per rispondere a tali domande riprendiamo i passi di una recente sentenza della giurisprudenza amministrativa (Tar Campania 506/25) secondo cui:


La rivisitazione delle lavorazioni a base di gara attraverso l’offerta e la specificazione dei materiali utilizzati può costituire una prestazione migliorativa in chiave qualitativa la cui ammissibilità trova riscontro (oltre che, nel caso specifico, nella disciplina di gara) nella nozione stessa di “miglioria” per come elaborata in giurisprudenza in contrapposizione a quella di “variante”. Difatti, le prestazioni migliorative consistono in soluzioni tecniche che investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell'opera, configurandosi come integrazioni e precisazioni che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste.


Leggi pure




In motivazione la sezione ha precisato che il disciplinare di gara consentiva espressamente offerte migliorative consistenti in opere e attività complementari a quelle oggetto di appalto, nonché opere e forniture aggiuntive che, senza incidere sulla struttura e tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o aspetti tecnici dell’opera facendo espresso riferimento, nel prosieguo, alle “caratteristiche dei materiali e dei prodotti proposti dal concorrente”.


É possibile applicare il principio dell’offerta migliorativa al dispensario farmaceutico offerto da un Comune?
É possibile applicare il principio dell’offerta migliorativa al dispensario farmaceutico offerto da un Comune?

Offerta migliorativa e dispensario farmaceutico

Rispondere alla terza domanda a questo punto é direttamente conseguente, ed infatti é possibile avere una offerta migliorativa anche in ambito sanitario farmaceutico, si pensi al caso di una assegnazione di un dispensario farmaceutico offerto dal Comune a più farmacisti ugualmente vicini al presidio interessato, il farmacista offerente un servizio extra o un prolungamento di orario potrà, ad avviso di ciò scrive, essere considerato vincitore grazie al principio dell’o “offerta migliorativa” a meno che ciò non sia contrario all’avviso di gara pubblicato.





Conformi: Cons. Stato, sez. V, 15 novembre 2021, n. 7602; 5 febbraio 2021, n. 1080; 12 maggio 2020, n. 2969. Fonte giustizia amministrativa.

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