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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Un farmacista può opporsi al trasferimento di altro farmacista?

Ci viene chiesto se un farmacista che noi chiamiamo per comodità "competitor" puo' partecipare ed opporsi al procedimento di trasferimento di un'altra farmacia del suo comune.


La risposta é meno scontata di quello che si pensi.


Il trasferimento della farmacia (ovvero il cambio del locale) è un procedimento amministrativo regolato dall'art. 1 della legge 362 del 1991 che tra le altre cose prevede

la presentazione della domanda di trasferimento della farmacia con l'indicazione della planimetria dei nuovi locali, dell'agibilità, la conformità degli impianti e la documentazione personale del titolare.


L'elemento utile per rispondere al nostro lettore è però il passaggio previsto dalla legge secondo cui


"La domanda di trasferimento della farmacia deve essere pubblicata all’albo del Comune e a quello della Azienda Sanitaria locale"

Un farmacista può opporsi al trasferimento della sede altrui?


La pubblicazione sull'albo pretorio per quindici giorni è lo strumento di pubblicità che consente a (tutti) gli interessati di prendere conoscenza della richiesta e di formulare eventuali osservazioni. Ecco quindi che un cittadino della zona servita dalla farmacia che chiede il trasferimento o un altro farmacista del medesimo Comune potrà avere


interesse a partecipare al procedimento amministrativo del trasferimento della farmacia del proprio competitore

e ciò in quanto venga garantita sia la distanza minima (elemento che viene rilevato dalla Polizia municipale su incarico del Comune o della ASL) sia soprattutto affinché il Comune, unico titolare della procedura, provveda a compiere una istruttoria completa che tenga in debita considerazione la morfologia del territorio la raggiungibilità della nuova sede di farmacia e quindi abbia a cuore la corretta distribuzione dei farmaci nella zona di competenza.




Il farmacista competitor può opporsi al trasferimento della farmacia altrui?
Il farmacista competitor puo' partecipare al procedimento di trasferimento di un'altra farmacia


Il farmacista competitor puo' partecipare al procedimento di trasferimento di un'altra farmacia


L'atto con cui il Farmacista competitor potrà partecipare al procedimento è quindi una memoria redatta ai sensi dell'art. 10 della legge 241 del 1990 nella quale far confluire tutte le osservazioni pro e contro la richiesta di trasferimento del farmacista.

Come è stato infatti osservato da ultimo nella sentenza del CdS del 2024, l’articolo 1 del decreto-legge 4 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, attribuisce al Comune ampia discrezionalità (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione III, 27 aprile 2018, n. 2562) nell’organizzazione della dislocazione del servizio farmaceutico nel territorio di riferimento, stabilendo che l’individuazione della localizzazione della farmacia debba essere adottata secondo una prudente valutazione di vari interessi che possono, al limite, contrapporsi, quali le esigenze della popolazione da servire, la sua consistenza, la situazione complessiva della viabilità e la presenza di altre farmacie che si rivolgono al medesimo bacino di utenza.


In questo quadro normativo di riferimento, il titolare di una farmacia è tendenzialmente libero di chiedere ed ottenere il trasferimento della sede, a condizione che i nuovi locali siano ubicati all’interno della zona assegnata dalla pianta organica del Comune


anche se la zona è sempre più spesso sostituita dal concetto di ambito di pertinenza, inteso come area di utenza che la farmacia è deputata a servire, cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 29 gennaio 2018 n. 613,

sia rispettato il limite di duecento metri dalle farmacie più vicine e, soprattutto, siano garantite le esigenze della popolazione ricadente in quella determinata porzione di territorio.


Un farmacista può opporsi al trasferimento della sede altrui?


In questo quadro normativo ribadito dalla sentenza n. 839 del 2024 si inserisce quindi la partecipazione del Farmacista che abbiamo chiamato "competitor" che nella sua veste di controinteressato potrà far valere tutte le osservazioni ritenute necessarie per "ostacolare" il trasferimento, tenendo presente tuttavia che il faro illuminante della trattativa tra Farmacisti e Comune è la distribuzione del farmaco alla popolazione e non l'interesse privato del farmacista rispetto al quale il correlativo interesse della farmacia contro-interessata, di natura imprenditoriale, pur riconosciuto come azionabile giudizialmente (Consiglio di Stato, Sezione III, 9 ottobre 2018, n. 5795) deve intendersi recessivo (Corte Costituzionale, 6 marzo 2006, n. 87).


Un farmacista può opporsi al trasferimento della sede altrui?

In conclusione è ammessa la partecipazione del farmacista competitor nella procedura di trasferimento di una farmacia avversaria,

il procedimento amministrativo consente la produzione di memorie presso il Responsabile della pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 della L. 241/1990.


La memoria del farmacista competitor tuttavia avrà rilevanza solo ove evidenzi necessità che vadano oltre il puro interesse economico imprenditoriale e siano rivolte all'interesse della distribuzione capillare dei farmaci alla popolazione.


Tali osservazioni avversarie infatti costituiranno "istruttoria" del Comune nel provvedimento conclusivo di concessione o diniego al trasferimento.




avv. Aldo Lucarelli





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