Ci viene chiesto di definire le differenze tra Società Occulta (non esteriorizzata all'esterno per motivi di convenienza, si pensi ad una società di tre persone che agisce esternamente come farmacia individuale), Società di Fatto, quando una società non formalmente costituita tra due soggetti agisce per l'appunto di fatto come società, e Società irregolare, che però non è un caso frequente nel mondo delle farmacie.
Si deve precisare che il compito di individuare la società spetta ai presunti soci anche non farmacisti sui quali grava quindi anche l'onere di procedere in giudizio davanti ad un Tribunale chiamato all'accertamento del rapporto societario.
Sul punto qui in discussione è stato infatti affermato dalla giurisprudenza della Corte che la proposizione della domanda di riconoscimento della qualità di socio accomandante occulto rispetto a quella di riconoscimento della qualità di socio di fatto, originariamente proposta, non integra una inammissibile domanda nuova, poiché la “causa petendi” è costituita in entrambi i casi dall’accertamento del rapporto sociale, indipendentemente dalla sua esteriorizzazione nei confronti dei terzi (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7776 del 27/03/2017; cfr. anche: Cass. n. 8981-2016; Cass. n. 17925-2016).
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In realtà, si parla di rapporto sociale di fatto nel caso in cui manchi la prova scritta della costituzione del rapporto, peraltro non richiesta dalla legge ai fini della sua validità (Cass., sez. VI, 5 maggio 2016, n. 8981, Cass., sez. I, 11 marzo 2010, n. 5961); mentre società irregolare è quella che, anche se costituita per esplicito accordo scritto, non sia stata registrata (Cass.. sez. I, 29 ottobre 1997, n. 10695, m. 509395).
Il rapporto sociale è occulto quando, pur esistendo anche solo di fatto, non venga esteriorizzato nei rapporti con i terzi (Cass., sez. VI, 12 settembre 2016. n. 17925).
Ciò che rileva in ogni caso, sia nei rapporti interni tra i soci sia nei rapporti con i terzi, è l'effettiva esistenza della società, perché la società di persone realmente esistente, ma occulta, risponde di fronte ai terzi anche in difetto della esteriorizzazione, ossia della prova di un comportamento dei soci apparenti idoneo a determinare in concreto l'incolpevole affidamento dei terzi circa l'esistenza della società, essendo sufficiente che la società esista di fatto, anche a prescindere da un accordo espresso fra le parti (Cass., sez. I, 23 aprile 1969 n. 1284, Cass., sez. I, 12 novembre 1984, n. 5691).
È stato altresì precisato sempre dalla giurisprudenza della Corte che la mancata esteriorizzazione del rapporto societario costituisce il presupposto indispensabile perché possa legittimamente predicarsi, da parte del giudice, l'esistenza di una società occulta, ma ciò non toglie che si richieda pur sempre la partecipazione di tutti i soci all'esercizio dell'attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regole dell'ordinamento interno, e che i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio "comune", sottratto alla libera disponibilità dei singoli partecipi (art. 2256 c.c.) ed alle azioni esecutive dei loro creditori personali (art. 2270 e 2305 c.c.), l'unica particolarità della peculiare struttura collettiva della società occulta consistendo nel fatto che le operazioni sono compiute da chi agisce non già in nome della compagine sociale (vale a dire del gruppo complessivo dei soci) ma in nome proprio (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14365 del 25/05/2021)
Avv. Aldo Lucarelli
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