Questo è il pensiero del Tar Marche che in una recente ed importante vicenda atti nente al tema caldo delle incompatibilità della legge 362 art. 7 co. 2 ha statuito in favore di FederFarma Nazionale, unica titolare ad agire in giudizio per la difesa di interessi di di carattere nazionale.
In sintesi ove sebbene la vicenda per cui è causa riguardi uno specifico ambito territoriale, con la presente iniziativa giudiziaria Federfarma Regionale, per sua stessa ammissione, fa valere in giudizio un interesse istituzionalizzato riferibile all’intera categoria dei farmacisti titolari di farmacie private (oltre 18.000 su tutto il territorio nazionale), consistente appunto nella difesa dell’interpretazione più rigida della disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 7, comma 2, della legge n. 362 del 1991, come modificato dall’articolo unico, commi 157 e ss. della legge n. 124 del 2017.
Nè la questione puo' essere superata dall'intervento in giudizio ad adiuvandum di Federfarma,
Peraltro, ad avvalorare quanto appena sostenuto, vi è la circostanza che, avverso i medesimi atti oggetto della presente impugnativa, sia Federfarma Nazionale, sia la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI) hanno proposto autonomi ricorsi, iscritti, rispettivamente, al n. 452/2019 RG e al n. 447/2019 RG e passati in decisione alla medesima pubblica udienza.
La legittimazione al ricorso sarebbe dunque sicuramente spettata a Federfarma Nazionale, che, nella sua qualità di associazione maggiormente rappresentativa dei farmacisti titolari, è chiamata a far valere in giudizio gli interessi della categoria unitariamente considerata; non a caso la stessa espressamente annovera, tra i suoi scopi statutari, quello “di tutelare in ogni sede, anche giurisdizionale, e anche in una con le Organizzazioni aderenti, gli interessi sindacali e professionali dei Titolari di Farmacia” e “di rappresentare le Organizzazioni aderenti avanti gli organi tecnici, giurisdizionali ed amministrativi…”
Inoltre, come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, è inammissibile l’intervento ad adiuvandum nel processo amministrativo da parte di un soggetto portatore di una propria legittimazione a proporre il ricorso giurisdizionale in via principale (quali appunto Federfarma Nazionale e l’Ordine dei farmacisti), potendo esso essere spiegato solo da parte di soggetti titolari di una posizione meramente accessoria o dipendente rispetto a quella dei ricorrenti (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 22 luglio 2019, n. 5124; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 4 febbraio 2019, n. 562).
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