Dopo diverse pronunce sul tema ci viene riproposto il quesito circa il vincolo del decennio dalla cessione delle "precedente farmacia".
Alcuni lettori infatti hanno ricevuto una determina regionale recante l'esclusione dal concorso a seguito dei controlli successivi disposti dall'ufficio regionale per violazione del bando di concorso che pedissequamente richiama la legge 475 del 1968.
Farmacisti esclusi dal concorso per la violazione dei dieci anni
Ed infatti richiamati l'’art. 2 del bando di concorso straordinario che individua i requisiti di ammissione al concorso; l’art. 6 del bando di concorso straordinario recante: “Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di non ammissione al concorso” che prevede: “In caso di partecipazione in forma associata, le cause di irricevibilità, di esclusione e di inammissibilità relative ad uno degli associati determinano l’esclusione dal concorso di tutti gli altri componenti l’associazione medesima”;
E poi l’art. 12 del bando di concorso straordinario recante: “Cause di esclusione dalla graduatoria”, che dispone: “In caso di partecipazione in forma associata è causa di esclusione dalla graduatoria anche il verificarsi dell’ipotesi sub e) anche in capo a uno solo degli associati”;
Ed infine l’art. 13 del bando di concorso straordinario recante: ”Accertamento dei requisiti” che dispone: “ In qualsiasi fase del concorso o momento successivo all’assegnazione della sede, qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo concorrente decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”;
Considerato che l’art. 2 al punto 6 del bando di concorso prevede tra i requisiti richiesti, che il candidato non deve aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni e che tale condizione permanga fino al momento dell’assegnazione della sede;
Alla luce dell'applicazione delle norme del bando sopra richiamate, comuni a tutte le regioni, gli uffici centrali della stessa regione procedono a controlli presso l’Archivio Ufficiale della Camera di Commercio Industria ed Artigianato, in ordine alla mancanza alla permanenza della condizione di non aver ceduto la farmacia negli ultimi 10 anni e fino al momento dell’assegnazione della sede farmaceutica,
Ove da tale controllo formale risulti una intestazione con anzianità inferiore al termine di legge, la candidatura sia esse associata o singola, si vedrà notificare una determina dirigenziale di esclusione dal concorso.
Ben diverso invece il caso in cui il riscontro della assenza dei requisiti venga accertata successivamente alla assegnazione ed autorizzazione, in tale caso, come già affrontato in altri articoli non si tratterà di una esclusione concorsuale bensì di una ben piu' grave procedura di revoca o di decadenza dell'autorizzazione medio tempo ottenuta su presupposti non rivelatesi veri, come quelli dichiarati in occasione delle dichiarazioni circa la sussistenza dei requisiti di legge.
La cessione della precedente sede, sia essa per mezzo di società di persone (SaS - Snc - SS) o per mezzo di ditta individuale rimane nodo da affrontare con la dovuta accortezza vieppiu' che anche stratagemmi societari come la trasformazione e la donazione sono stati censurati dalla giustizia amministrativa mentre solo in caso di cessione di quote minoritarie di srl è stata riconosciuta una compatibilità con le normative concorsuali.
Lo scopo della norma infatti è quello di evitare un doppio vantaggio economico da parte del farmacista (o farmacisti) assegnatari evitando altresì di ricorrere ad atti elusivi o in frode alla legge. (CdS 229/20).
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avv. Aldo Lucarelli
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