I concorsi "ordinari" già indetti prima della conversione in legge del D.L. 24.01.2012, n. 1 dovranno svolgersi secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298 "Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico (G.U. 19.05. 1994, n. 115). Inoltre, le norme previste in detto regolamento trovano applicazione anche al concorso straordinario previsto dal D.L. 1/2012, per le parti applicabili. Ma quali diritti vanta un candidato al concorso?
Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio da parte di privati ha luogo mediante concorso provinciale (o regionale, vedi art. 48, c. 29. L. 326/2003) per titoli ed esami bandito entro il mese di marzo di ogni anno dispari dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano (art. 4 L.362/1991) :
Sono ammessi al concorso i cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea maggiori di età, in possesso dei diritti civili e politici e iscritti all'albo professionale dei farmacisti, che non abbiano compiuto i sessanta anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande .
Salvo diversa disciplina regionale, il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei, risultante da un concorso unico regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla Regione ogni quattro anni (art. 48, c. 29 D.L. 30-9-2003 n. 269 convertito con L. 24.11. 2003, n. 326)
E cosa puo' accadere se i candidati abbiano partecipato a pregressi concorsi ordinari o straordinari e siano risultati idonei e vincitori ma non abbiano poi aperto la sede? E' ipotizzabile una clausola del Bando del concorso ordinario farmacie che escluda chi abbia partecipato e vinto una sede ma poi non abbia risposto all'interpello per dimenticanza di controllare la PEC, oppure abbia lasciato scadere i termini di apertura della sede, o ancora non abbia ottenuto una proroga.
E' possibile ipotizzare una clausola di sbarramento, limitativa dell'accesso, ma che potrebbe essere illegittima ove prevista, a meno di una apposita norma legislativa.
Certo che nel concorso ordinario finiranno le sedi di nuova istituzione, quelle ancora disponibili dai precedenti concorsi, quelle la cui autorizzazione sia decaduta o ritirata al precedente titolare e quelle straordinarie richieste dai Comuni.
Il vaglio delle sedi disponibili avrà un ruolo importante nella geografia delle sedi, visto che alcune sedi di nuova istituzione dell'ormai "vecchio" concorso straordinario non sono state accettate, alcune (poche) sono state restituite, ed altre non hanno mai visto la luce per problemi logistici di cui ci siamo ampiamente occupati.
Procediamo con la disamina e parliamo del Bando.
Il bando di concorso deve indicare (art. 3 D.P.R.1275/1971):
a) la qualifica urbana o rurale delle farmacie messe a concorso;
b) il comune o la località in cui la farmacia ha o avrà sede e, quando si applichi il criterio della distanza, l'ubicazione delle farmacie rispetto alle quali deve osservarsi la distanza ;
c) l'ammontare della tassa di concessione governativa;
d) l'ammontare dell'indennità di avviamento, prevista dall'art. 110 del T.U.L.S. 1265/1934, e dall'art. 17 della L. 475/1968;
e) le disposizioni degli articoli 108, 110 e 112 del testo unico citato, degli articoli 3, ultimo comma, 12, quarto comma, della legge citata, anche mediante semplice richiamo, nonché ogni altra prescrizione utile;
f) i titoli e documenti richiesti, per il concorso;
g) il termine, non minore di sessanta giorni, decorrente dalla pubblicazione nel Foglio annunzi legali della provincia (ora Bollettino Ufficiale della Regione), entro il quale devono essere presentati la domanda ed i titoli.
Art. 5. D.P.R. 1275/1971: Gli aspiranti per l'autorizzazione all'esercizio della farmacia devono far pervenire, entro il termine fissato dal bando, alla Regione (o Provincia) che ha indetto il concorso la domanda in carta legale contenente l'indicazione del domicilio, l'ordine di preferenza delle sedi messe a concorso e la dichiarazione di non partecipare a più di tre concorsi provinciali, nonché l'eventuale indicazione dei concorsi ai quali abbiamo già presentato la domanda in relazione a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 3 della L. 475/1968
La domanda, entro il termine di presentazione, deve essere corredata come segue:
1) certificato, rilasciato dal comune di residenza a norma dell'art.11 della L.15/1968 attestante:
a) data e luogo di nascita;
b) la residenza;
c) lo stato di famiglia;
d) il godimento dei diritti politici;
2) certificato generale del casellario giudiziario;
3) certificato medico comprovante che il concorrente è di sana costituzione fisica, esente da difetti ed imperfezioni che possono impedirgli l'esercizio personale della farmacia e da malattie contagiose in atto che non abbiano carattere temporaneo e che rendano pericoloso l'esercizio stesso. I concorrenti potranno essere sottoposti a visita medica di controllo per accertare lo stato di salute;
4) certificato rilasciato dal competente ordine professionale, indicante:
a) data di iscrizione all'albo;
b) il titolo di studio posseduto con data, luogo ed università presso la quale è stato conseguito;
c) data e luogo in cui è stata conseguita l'abilitazione professionale, ovvero estremi del decreto ministeriale di abilitazione definitiva ai sensi dell'art.7 della L. 1378/1956;
5) documenti, pubblicazioni e titoli di servizio che l'aspirante ritenga utile produrre nel proprio interesse.
I servizi di direttore di farmacia e di collaboratore in farmacia devono risultare da certificati rilasciati dagli uffici dei medici provinciali (ora ASL), dai sindaci competenti o dagli ordini provinciali dei farmacisti. Gli altri certificati relativi alla pratica professionale sono rilasciati a seconda dei casi dalle autorità competenti o dagli ordini provinciali dei farmacisti.
I documenti devono essere in regola con le disposizioni della legge sul bollo.
I documenti indicati ai numeri 1), 2), 3) e 4) devono essere di data con anteriore ai tre mesi dalla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La certificazione dell'anzianità di servizio quale direttore o collaboratore di farmacia viene ora rilasciata dall'ASL, oltre che dal Sindaco o dall'Ordine professionale. A tal fine i titolari o direttori di farmacia sono obbligati a comunicare all'Autorità sanitaria l'assunzione o cessazione dal servizio del personale laureato addetto alla farmacia.
Pubblicità del bando di concorso
Il bando di concorso deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma e per estratto, entro i successivi dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso deve essere trasmesso in copia all'ordine provinciale dei farmacisti e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani; dello stesso deve essere data comunicazione anche al Ministero della sanità.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data della pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma. (art. 2 D.P.C.M. 30-3-1994 n. 298).
Dalla Pubblicazione del bando decorrono i termini di impugnazione.
Da non sottovalutare nella fase iniziale il Bando di concorso ordinario farmacie. Come abbiamo avuto modo di verificare dinanzi a numerosi TAR alcune vicende problematiche dei concorsi sono criticabili e ricorribili solo in pendenza dei termini di vigenza del Bando, pertanto eventuali vizi, lacune, omissioni dovranno essere sollevati entro i 60 giorni dalla pubblicazione del BANDO del concorso ordinario farmacie, per non incorrere in quelle decadenze, che nemmeno i tanto odiati "motivi aggiunti" in passato hanno reso alcune volte possibile, trattandosi di "vizi" attinenti al bando, e quindi alla fase genetica della vicenda del Concorso Ordinario Farmacie.
Commissione esaminatrice.
La commissione esaminatrice, nominata dalla regione o dalla provincia autonoma, è composta da:
a) un professore universitario ordinario o associato con un'anzianità di insegnamento di almeno cinque anni in una delle materie oggetto di esame;
b) due funzionari dirigenti o appartenenti alla carriera direttiva, dipendenti dalla regione o dalla provincia autonoma, dei quali almeno uno farmacista;
c) due farmacisti, di cui uno titolare di farmacia e uno esercente in farmacia aperta al pubblico, designati dall'ordine provinciale dei farmacisti.
Le funzioni di presidente sono esercitate dal professore universitario o da uno dei due funzionari regionali; quelle di segretario da un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione o della provincia autonoma. (art. 3 D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298:).
Delle deliberazioni prese dalla commissione e di tutte le operazioni di esame si deve redigere, giorno per giorno, un processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. (art. 7 D.P.R. 21-8-1971 n. 1275)
Ciascun commissario dispone di 10 punti per la valutazione dei titoli e di 10 punti per la prova attitudinale. La commissione esaminatrice, fermo restando l'obbligo di procedere alla determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli prima dell'espletamento della prova attitudinale, può stabilire di procedere all'attribuzione del punteggio per titoli ai soli candidati che hanno superato la suddetta prova. (art. 4 D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298).
Valutazione dei titoli
Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone:
a) fino a un massimo di 3 punti per titoli di studio e di carriera;
b) fino a un massimo di 7 punti per titoli relativi all'esercizio professionale.
Non sono valutabili i periodi di esercizio professionale superiori ai venti anni ed inferiori ad un anno.
Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale, sono assegnati i seguenti punteggi:
a) per l'attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,5 per anno per i primi dieci anni; 0,2 per anno per i secondi dieci anni;
b) per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,45 per anno per i primi dieci anni; 0,18 per anno per i secondi dieci anni;
c) per l'attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di farmacia, per l'attività di farmacista dirigente dei ruoli delle unità sanitarie locali, per l'attività di direttore di farmacia ospedaliera o di farmacia militare, per l'attività di direttore tecnico di stabilimento farmaceutico: punti 0,40 per anno per i primi dieci anni; 0,15 per anno per i secondi dieci anni;
d) per l'attività di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, di informatore scientifico o di collaboratore ad altro titolo di industria farmaceutica, di coadiutore o collaboratore dei ruoli delle unità sanitarie locali, di farmacista militare, di direttore di deposito o magazzino all'ingrosso di medicinali, di direttore tecnico di officine di produzione di cosmetici, di professore universitario associato della facoltà di farmacia, di farmacista dipendente del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome: punti 0,35 per anno per i primi dieci anni; 0,10 per i secondi dieci anni.
La mancata iscrizione all'albo professionale non preclude la valutazione del titolo, quando l'iscrizione stessa non sia obbligatoria per l'esercizio dell'attività espletata.
L'attività professionale dei candidati appartenenti alla Comunità economica europea è valutata come appresso:
a) l'attività di titolare o di direttore di farmacia aperta al pubblico svolta in un Paese della Comunità economica europea è equiparata a quella del titolare o del direttore di farmacia italiana;
b) l'attività di ogni altro farmacista che lavori a tempo pieno in farmacia aperta al pubblico di Paese comunitario, è equiparata all'attività di collaboratore di farmacia italiano;
c) l'attività di direttore di farmacia ospedaliera di un Paese comunitario è equiparata all'attività di direttore di farmacia ospedaliera italiana;
d) l'attività espletata in farmacia ospedaliera a diverso titolo di un Paese comunitario è equiparata all'attività di farmacista coadiutore o collaboratore delle unità sanitarie locali (art. 5 D.P.C.M. 30-3-1994 n. 298).
Ai fini della valutazione dei titoli di studio e di carriera, sono assegnati i seguenti punteggi:
a) voto di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica fino a un massimo di punti 1;
b) possesso di seconda laurea in una delle seguenti discipline: medicina, scienze biologiche, veterinaria e chimica: punti 0,7;
c) specializzazioni universitarie o conseguimento di borse di studio o di ricerca relative alla facoltà di farmacia o chimica e tecnologia farmaceutiche, erogate ai sensi o dell'art. 80 del D:P:R: 11.07.1980, n. 382 o dell'art. 8 della L. 30.11.1989, n. 389 fino ad un massimo di punti 0,4;
d) possesso di seconda laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o in farmacia: punti 0,3;
e) pubblicazioni scientifiche inerenti alle materie d'esame: fino a un massimo di punti 0,2;
f) idoneità in un precedente concorso, da valutarsi una sola volta: punti 0,2;
g) idoneità nazionale a farmacista dirigente: punti 0,2;
h) voto con cui si è conseguita l'abilitazione e altri titoli conseguenti in materia di aggiornamento professionale: fino a un massimo di punti 0,1(art. 6 D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298)
Prova attitudinale.
La prova attitudinale si articola in cento domande, riguardanti le seguenti materie: farmacologia; farmacognosia; tossicologia; tecnica farmaceutica, anche con riferimenti alla chimica farmaceutica; farmacoeconomia, con specifico riferimento alla gestione della farmacia; legislazione farmaceutica; diritto sanitario, ivi inclusa la legislazione dei prodotti di interesse sanitario. Il candidato deve indicare la risposta esatta fra le cinque già predisposte (testo introdotto dal c.1, lettera a, art. 1 D.P.C.M. 18.04.2011, n. 81).
Le domande, con le relative risposte, sono estratte a sorte dalla commissione esaminatrice fra le tremila predisposte ogni due anni dal Ministero della sanità, su proposta di una commissione nominata dal Ministro e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, unitamente alle relative risposte (testo introdotto dall'art.1, D.P.C.M 13.02.1998, n. 54).
La commissione esaminatrice adotta le misure necessarie ad impedire che i candidati possano risalire al numero d'ordine con il quale le domande sorteggiate sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale (testo introdotto dall'art.1, D.P.C.M 13.02.1998, n. 54).
Finché il Ministero della sanità non provveda all'adempimento di cui al comma 2, le domande della prova attitudinale sono predisposte dalla commissione esaminatrice con modalità che assicurino la segretezza e la casualità della scelta.
Per la prova è concesso un tempo non superiore a un'ora e trenta minuti.
A ciascuna risposta esatta sono attribuiti 0,1 punti per commissario. Sono considerate sufficienti, ai fini della idoneità, le prove, dei candidati che conseguono almeno 37,5 punti (art. 7 D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298).
Graduatoria.
La commissione giudicatrice formula la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine risultante dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli e di quelli conseguiti nella prova attitudinale. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza nella prova attitudinale (art. 8 D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298).
E le graduatorie rettificate saranno impugnabili autonomamente?
Assegnazione delle sedi.
I candidati che risultano vincitori del concorso indicano, secondo l'ordine di graduatoria, la sede farmaceutica prescelta ai fini dell'assegnazione. L'indicazione non può essere modificata. (art. 8 D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298).
Quindi, entro 30 giorni l'assegnatario della farmacia deve indicare gli estremi del locale dove sarà aperto l'esercizio, trasmettere la bolletta comprovante il versamento della tassa di concessione e dimostrare di aver provveduto al pagamento dell'indennità di avviamento, di cui agli articoli 110 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 17 della L. 475/1968, o di aver concluso opportuni accordi con gli aventi diritto ai fini del suddetto adempimento. In caso di dimostrata impossibilità di eseguire il versamento agli aventi diritto il medico provinciale, cui ne venga fatta richiesta dall'assegnatario, può autorizzare il deposito della somma, presso la Cassa depositi e prestiti. In tal caso il termine di trenta giorni per la dichiarazione di accettazione rimane sospesa per un numero di giorni pari a quelli intercorrenti fra la spedizione della richiesta di autorizzazione al medico provinciale e la ricezione della risposta di questi in ordine a tale richiesta.
Il mancato adempimento delle prescrizioni che precedono, nei termini stabiliti, equivale a rinunzia alla assegnazione.
Intervenuta l'accettazione ed esauriti gli adempimenti di cui sopra, il medico provinciale (ora il Servizio Farmaceutico dell'ASL) provvede entro due mesi alla ispezione dei locali prescelti per la sede, dandone preavviso all'interessato non meno di trenta giorni prima (art.9 D.P.R. 21.08.1971 n. 1275).
Adempiute da parte del vincitore le formalità di cui agli articoli 9 e 10, il medico provinciale (ora l'Autorità sanitaria locale) emette il decreto di autorizzazione.
Questo deve indicare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita del farmacista autorizzato, data e università o scuola nella quale conseguì il certificato di abilitazione all'esercizio professionale;
b) ammontare della tassa di concessione governativa, data e numero della relativa quietanza ed ufficio che l'ha rilasciata;
c) comune in cui è situata la farmacia; circoscrizione della zona ed estremi del locale in cui sarà ubicato l'esercizio;
d) eventuale indennità di residenza.
Copia del provvedimento è trasmessa all'intendenza di finanza e all'ordine provinciale dei farmacisti. (art. 11 D.P.R. 21.08.1971 n. 1275).
L' Art. 12 D.P.R 21.08.1971 n. 1275 ha poi modificato l'art. 32 del R.D. 30.09.1938 n. 1706 stabilendo che : Il titolare di un esercizio farmaceutico deve comunicare al medico provinciale (ora al Servizio Farmaceutico dell'ASL, salvo diverse disposizioni regionali) il nome e cognome e la data di assunzione degli addetti all'esercizio stesso ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l'esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio stesso.
Ugualmente deve comunicare la data di cessazione degli stessi dal servizio.
Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'ufficio del medico provinciale (ora dal Servizio Farmaceutico dell'ASL, salvo diverse disposizioni regionali).
Ai fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare all'autorità sanitaria competente le generalità del farmacista praticante, la data di effettivo inizio nonché di effettiva cessazione della stessa. Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'autorità sanitaria competente che è tenuta ad effettuare periodiche verifiche sull'effettivo svolgimento della pratica professionale (art. 12 L. 475/1968, come modificato dall'art. 6 della L. 892/1984). Sui poteri di controllo leggi il nostro articolo.
Al vincitore di pubblico concorso di farmacia precedentemente gestita in via provvisoria fanno carico, nei confronti del cessante, tutte le obbligazioni previste dall'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 1265/1934 (art. 17 L. 475/1968). La Corte costituzionale, con sentenza 11-24 marzo 1988, n. 333, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 17, nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione la regolamentazione dell'indennità di avviamento prevista dall'art. 110 del T.U.L.S. (Leggi).
L'indennità al farmacista uscente, la sua quantizzazione, e le modalità di versamento, hanno dato vita ad un gran dibattito stante diverse soluzioni operative a seconda della Regione di riferimento. Vi sono casi in cui è stata preventivamente quantificata, ed altri in cui si è dovuto ricorrere a forme di mediazione/accordo, sino al caso in cui viene avviato un procedimento dinanzi al Tribunale per la determinazione.
Farma&Diritto
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