Assistiamo ad una pluralità di situazioni che si sovrappongono tra diverse Regioni in tema di Farmacie, ci è stato quindi chiesto fino a che punto le Regioni sono autonome nelle proprie decisioni le une rispetto alle altre e soprattutto in ottica nazionale.
Per focalizzare questa domanda abbiamo selezionato una serie di argomenti...ed, invero, in questa materia -rientrante nella sanità pubblica e, quindi, appartenente alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, Cost.-, le leggi regionali non possono non rispettare i principi fondamentali della legislazione statale, fra cui quello relativo ai presidi secondari.
In tema di dispensari e farmacie succursali, ad esempio il dispensario resta un qualcosa di differente dalle sedi farmaceutiche contemplate nelle piante organiche comunali, destinato a sopperire a esigenze diverse e assoggettato a regime autorizzatorio differente, con la conseguenza che le Regioni sono autonome nella individuazione ma non possono istituire criteri specifici autonomi derogatori della legge nazionale per l'individuazione delle degli stessi, ed infatti,
“Il dispensario non può essere assimilato alla farmacia. Si tratta, infatti, di un mero presidio sul territorio al servizio dei cittadini, che tuttavia non viene riconosciuto – come detto - dalla costante interpretazione giurisprudenziale né come soggetto economico in grado di competere con le farmacie; né come struttura autonoma, essendo gestito, di norma, dalla sede farmaceutica più vicina, di cui è parte integrante. Anche la sua istituzione risponde ad una logica del tutto diversa da quella delle farmacie, in quanto è finalizzata esclusivamente a rendere più agevole l'acquisto di farmaci di uso comune e di pronto soccorso in zone territoriali sprovviste di presidi farmaceutici, sopperendo alle esigenze primarie ed immediate della popolazione” (Consiglio di Stato, Sez. 3, Sentenza 30 agosto 2021, n. 6065).
Ed in tema di proroghe all'apertura delle sedi da Concorso farmacie?
Sussiste infatti grande incertezza non tanto nel termine utilizzato dalle Regioni nel dettare le date di apertura, 180 giorni, bensì nelle proroghe concesse di volta in volta, soprattutto durante la fase Covid. Così se abbiamo assistito a Regioni molto rigide nella concessione delle proroghe, abbiamo altresì visto concessioni meno strette e soprattutto con motivazioni standardizzate.
Quindi per trarre una risposta possiamo proporre la recente pronuncia del Consiglio di Stato del 25 gennaio 2023 secondo la quale le Regioni godono di discrezionalità, nei termini che seguono.
"Quanto, infine, alla riproposta censura afferente alle proroghe concesse dall’Amministrazione alla controinteressata per l’apertura della nuova sede farmaceutica, rispetto all’originario termine di decadenza di dodici mesi, è sufficiente osservare che, nella specie, si tratta invero di un termine decadenziale, non previsto dalla legge, ma dalla stessa Regione .., essenzialmente per esigenze di programmazione e organizzazione del servizio farmaceutico. È evidente quindi che l’Amministrazione regionale aveva ampia discrezionalità nel valutare le ragioni addotte dalla controinteressata a sostegno delle proprie istanze di proroga, dovendo queste essere commisurate non già a un dato astratto ossia al carattere imputabile o non imputabile, oggettivo o soggettivo, delle ragioni medesime, quanto alle ridette esigenze, delle quali, solo la Regione era titolare.
Se dunque, nonostante il decorso del tempo, rimaneva opportuno consentire l’apertura della nuova sede farmaceutica alla controinteressata - anziché operare scelte differenti - la proroga del termine di decadenza, purché tempestivamente richiesta come nella specie avvenuto, ben poteva essere legittimamente concessa.
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