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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Farmacie, ma esistono ancora i confini?

Diciamolo subito, oggi si sta assistendo ad una degradazione del concetto di confini di pertinenza, il criterio demografico dei 3.300 abitanti e le recenti pronunce dei Tar in tema di capillaritá del servizio farmaco a discapito della perimetrazione, degradano il riparto Farmacia/ Zona ad un giudizio discrezionale della pubblica amministrazione, per intenderci della giunta Comunale e sempre meno i Tar censurano le scelte delle amministrazioni permessi purché lo scopo sia quello di privilegiare la distribuzione del farmaco e la vicinanza tra servizio e popolazione.



Oggi sempre piu' spesso si sente parlare del perimetro. Al riguardo, che le categorie della “pianta organica” e della “sede farmaceutica” risultano essere state sostituite dalla nuova definizione di “zona territoriale” e rispetto a tale nuovo concetto il Ministero della Salute, in una nota del 21 marzo 2012, ha precisato, da un lato, la chiara volontà di tenere conto del parametro della popolazione ai soli fini della determinazione del numero delle farmacie del Comune e, dall’altro lato, il fatto che, per quanto riguarda la localizzazione, spetta ora al Comune stabilire le zone nelle quali collocare le nuove farmacie con un’attività che, a dire il vero, «risulta svincolata dalla necessità di definire esattamente un territorio di astratta pertinenza di ciascun nuovo esercizio e non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte, dovendo solo assicurare un’equa distribuzione sul territorio degli esercizio.


Tale evoluzione del sistema è stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza amministrativa prevalente, che ha da tempo ha osservato che, considerato l’avvenuto superamento del concetto di “pianta organica” (intesa, in particolare, come zona di pertinenza in funzione di una riserva di redditività), non è più richiesta una perimetrazione del territorio ove collocare la sede farmaceutica di nuova istituzione, con l’indicazione dei precisi confini, essendo sufficiente anche la sola indicazione della località/zona in cui è ubicata la farmacia e che


«la collocazione della nuova sede farmaceutica in area già servita da preesistenti esercizi non è di per sé illegittima, laddove giustificata dall’entità della popolazione interessata, poiché, se è vero che l’aumento delle farmacie risponde allo scopo di estendere il servizio farmaceutico alle zone meno servite, è altresì vero che tale indicazione non è tassativa né esclusiva, stante il prioritario criterio dell'equa distribuzione sul territorio»


(v., ex multis, Cons. St., sez. III, 27 agosto 2014 , n. 4391).


Sul piano terminologico, attualmente appare essere stata abbandonata persino la nozione di “zona”, sostituita sempre più spesso dal concetto di “ambito di pertinenza”, inteso come area di utenza che la farmacia è deputata a servire, sempre individuata «in forma semplificata» (Cons. St., sez. III, 29 gennaio 2018, n. 613).

Il suddetto nuovo approccio alla regolazione del servizio farmaceutico che ha ispirato la riforma del 2012 dovrebbe anche guidare sia l’applicazione della nuova disciplina da parte dell’amministrazione sia l’interpretazione dei provvedimenti adottati in materia.


Concludiamo quindi il nostro contributo con un consiglio, non soffermiamo più l'attenzione solo sul parametro demografico, né sulle distanze, ma

operiamo una valutazione complessiva del Servizio Farmaceutico per comprendere se la zona sia effettivamente servita oppure sia soggetta ad implementazioni della Pubblica Amministrazione.




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