La normativa in tema di concorso ordinario di farmacie prevede che ai sensi dell’art. 48, comma 29, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 salvo diversa disciplina regionale, il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione abbia luogo mediante l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei, risultante da un concorso unico regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla Regione ogni quattro anni;
I concorsi ordinari quindi dovranno essere banditi dalla Regioni ogni quattro anni
La normativa nazionale e regionale sopra richiamata disciplina un complesso sistema volto ad assicurare il soddisfacimento del bisogno di assistenza farmaceutica territoriale mediante una rete capillare di esercizi farmaceutici aperti sull’intero territorio regionale - quali presidi sanitari di prossimità rappresentanti un elemento fondamentale ed integrante del Servizio sanitario nazionale - attraverso i seguenti procedimenti, strettamente concatenati:
a) la revisione biennale delle piante organiche delle farmacie dei comuni, da adottare entro il 31 dicembre degli anni pari, che evidenzia, tra l’altro, le sedi farmaceutiche prive di farmacie aperte (vacanti e di nuova istituzione), disponibili per il privato esercizio in quanto non sussiste per le stesse il diritto di prelazione, di cui all’art. 10 della L. 475/1968, da parte dei rispettivi Comuni, ovvero, pur sussistendo tale diritto, i Comuni non lo hanno esercitato;
b) la procedura di trasferimento di farmacie di cui all’art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968 che consente ai farmacisti titolari di farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione, non sussidiate, ubicate in comuni con meno di 6.600 abitanti, di trasferirsi nelle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio di cui alla lettera a);
c) la procedura, quadriennale, di concorso ordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio avente ad oggetto le sedi già transitate per una procedura di trasferimento di sedi soprannumerarie non assegnate o non aperte in esito a tale procedura;
in base al quadro normativo di riferimento richiamato possiamo focalizzare le seguenti caratteristiche:
- il concorso unico regionale, per titoli ed esami, per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio (già transitate per la procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie) deve essere bandito ed espletato dalla Regione ogni quattro anni (art. 48, comma 29, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e art 6, comma 1, LR 2/2016); -
il procedimento di revisione delle piante organiche delle farmacie e il successivo (eventuale, nel caso vi siano sedi disponibili per la procedura) procedimento di trasferimento di farmacie soprannumerarie hanno invece cadenza biennale;
la graduatoria avrà validità quadriennale, in modo da poter disporre, tra un concorso e il successivo, di una graduatoria valida;
prevedere che verranno assegnate mediante la suddetta graduatoria non solo le sedi già individuate come sedi da assegnare mediante concorso ordinario al momento dell’approvazione del bando di concorso, ma anche le sedi che saranno individuate come tali successivamente, nel quadriennio di validità della graduatoria stessa;
pertanto che le sedi farmaceutiche da assegnare con il concorso regionale ordinario sono:
le sedi riportata nei provvedimenti comunali di approvazione delle rispettive piante organiche;
- le ulteriori sedi farmaceutiche che si renderanno disponibili durante la validità della graduatoria, chiaramente individuate con appositi provvedimenti pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione
e, in particolare:le sedi farmaceutiche disponibili per la procedura di trasferimento di sedi soprannumerarie anno 2023 già avviata alla data di indizione del bando di concorso ordinario di cui al presente provvedimento, nelle quali, in esito alla procedura di trasferimento stessa, non risulterà trasferito alcun farmacista (sedi non opzionate da alcun partecipante, sedi non accettate a seguito dello scorrimento della graduatoria o, infine, assegnate ma non aperte nel termine perentorio di 180 giorni);
le eventuali nuove sedi disponibili per il privato esercizio che risulteranno dalle successive revisioni della pianta organica e che, dopo essere transitate da una procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie di cui all’art. 2 comma 2 bis della L. 475/1968, risulteranno ancora prive di farmacia aperta;
• le eventuali farmacie aggiuntive istituite ai sensi della legge regionale non prelazionate dai comuni o non aperte dai comuni entro il termine di legge (sedi che non transitano, per previsione di legge, dalla procedura di trasferimento di sedi soprannumerarie);
La prova del concorso ordinario prevede una prova attitudinale anche svolta da remoto, mediante l’utilizzo di strumenti informatici e digitali con modalità anche non contestuali
-prevedere che per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso sia necessario dichiarare solo il possesso dei requisiti di partecipazione stessi nonché l’avvenuto pagamento del contributo e di rinviare ad un momento successivo l’integrazione della domanda mediante dichiarazione dei titoli posseduti, in modo che, qualora la Commissione giudicatrice decida, come previsto dall’art. 4 comma 2 del D.P.C.M 298/1994, di attribuire il punteggio per titoli ai soli candidati che abbiano superato la prova attitudinale, non saranno stati raccolti dati personali inutilizzati;
il numero e la delimitazione delle sedi disponibili potranno subire variazioni per effetto:
a. di provvedimenti giurisdizionali relativi agli atti comunali istitutivi delle sedi farmaceutiche medesime;
b. delle prescritte revisioni biennali delle piante organiche delle sedi farmaceutiche, le quali, eventualmente, potranno sia modificare la descrizione delle sedi farmaceutiche sia sopprimere tali sedi, subordinatamente alla condizione che le stesse non risultino già assegnate al momento di adozione del provvedimento di revisione della pianta organica; (Bando Farmacie Ordinarie Emilia Romagna 2023)
A differenza di quanto visto nel concorso straordinario che aveva lasciato la porta chiusa alla revisione delle sedi disponibili in corso di concorso sia nella ipotesi di mutamenti demografici che in caso si sedi non assegnate ma che sul finire del 2023 ha aperto a nuove forme di revisioni da ultimo Tar Sicilia 918/24 come analizzato nel nostro articolo Leggi Qui
Nel concorso ordinario si prevede espressamente una mobilità delle sedi disponibili almeno secondo quanto già anticipato dalla Regione Emilia Romagna con una graduatoria della durata di soli 4 anni.
Le differenze tra il con
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