Hai un quesito in diritto farmaceutico e pianificazione territoriale? Contattaci
Come ben noto la revisione della pianta organica costituisce un atto amministrativo generale di carattere organizzativo municipale, in cui il Comune gode di ampia libertà. Ma quali sono i diritti del singolo farmacisti? e come risolvere i problemi derivanti dalla pratica quotidiana, come nel caso di trasferimenti, e/o mancanza di locali idonei? Vediamolo!
La revisione della pianta organica disposta dal Comune costituisce applicazione doverosa dell’art. 11 della legge 24 marzo 2012 n. 27 (di conversione, con mod., del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1), in materia di “liberalizzazione e concorrenza”, che ha sul punto modificato la fondamentale legge 2 aprile 1968 n. 475 recante: “Norme concernenti il servizio farmaceutico”, prevedendo: 1) che il numero delle autorizzazioni «è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti»; 2) che il numero di farmacie in ciascun comune sia «sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall’Istituto nazionale di statistica».
Di tale presupposto normativo deriva una discrezionalità del Comune, ma fino a quale limite?
La giurisprudenza amministrativa ha piu' volte chiarito che la revisione della pianta organica costituisce atto generale di pianificazione (funzionale al miglior assetto delle farmacie sul territorio comunale) per la sua valenza programmatoria, non sono configurabili posizioni di controinteresse in capo ai titolari delle sedi farmaceutiche esistenti nel territorio comunale (Cons. St., sez. III, 25 luglio 2022) 6515).
Inoltre, la rideterminazione della pianta organica delle farmacie costituisce atto per il quale l'autorità competente dispone di un'ampia discrezionalità amministrativa, che dev’esser immune da illogicità o palese irragionevolezza o contraddittorietà (Cons. St., sez. III, 23 maggio 2022 n. 430; Cons. St., sez. III, 8 giugno 2021 n. 4374; Cons. St., sez. III, 11 gennaio 2021 n. 37; T.A.R. Campania, sez. V, 7 maggio 2021 n. 3060) e che è sufficiente segua criteri ispiratori generali (T.A.R. Umbria, sez. I, 12 aprile 2021; T.A.R. Piemonte, sez. II, 15 settembre 2020), non occorrendo quindi una analitica motivazione (T.A.R. Lazio, sez. II, 28 ottobre 2020 e Tar Puglia 2023).
Il criterio principale cui la pianificazione delle farmacie deve ispirarsi è quello dell'equa distribuzione territoriale, mentre il criterio dell’accessibilità assume una valenza integrativa e aggiuntiva (T.A.R. Campania, sez. V, 7 giugno 2021).
Lo scopo perseguito dalla riforma operata dall’art. 11 della legge 24 marzo 2012 n. 27 non è quello del “massimo decentramento” delle sedi farmaceutiche (Cons. St., sez. III, 15 marzo 2021), a rischio di istituire o mantenere sedi che non abbiano una zona di riferimento tal da garantirne la “sopravvivenza” economica (Cons. St., sez. III, 8 giugno 2021 n. 4374), ma quello di “aumentare l’accessibilità all’assistenza farmaceutica” ex se in favore del maggior numero di abitanti possibile (T.A.R. Campania, sez. III, 1° settembre 2021 n. 5691), in un’ottica cioè di para-liberalizzazione.
Peraltro, va considerato che la nuova e vigente forma di programmazione territoriale non assegna più a ciascuna farmacia una precisa ubicazione, da intendersi come zona esclusiva, bensì una porzione di territorio (sede farmaceutica) più o meno ampia, perimetrata sommariamente attraverso le indicazioni frazioni, vie, quartieri et similia, ove aspetto prevalente, salvo il limite della distanza legale minima, è essenzialmente l’idoneità della sede a soddisfare le esigenze della popolazione residente, secondo i parametri di un’equa distribuzione sul territorio degli esercizi in questione e di accessibilità al servizio (ex multis: T.A.R. Campania, sez. V, 7 maggio 2021; T.A.R. Lazio, sez. II, 16 aprile 2021).
Di talché, come puntualmente rilevato dalla sentenza del Cons. St., sez. III, 15 marzo n. 2239:
“Lo scopo della perimetrazione della zona di una sede farmaceutica è quello di delimitare la libertà di scelta del farmacista, nel senso che questi è […] libero di scegliere l'ubicazione del proprio esercizio, purché rimanga all'interno di quel perimetro […] salva la distanza minima obbligatoria di duecento metri”.
Farmacie, cosa accade se mancano i locali nella zona assegnata?
In giurisprudenza è stato affermato che, qualora la scelta localizzativa di una nuova sede farmaceutica, già operata dal Comune, si riveli, alla prova dei fatti, non funzionale, in quanto tra l’altro non risulti possibile aprire la farmacia nella zona indicata, per indisponibilità di “locali idonei”, ben si può ammettere la “revisione” della zona farmaceutica originariamente individuata (così T.A.R. Lazio, sez. Latina, sez. I, 7 aprile 2021), peraltro sollecitabile dalla parte interessata (T.A.R. Lombardia, sez. III, 4 dicembre 2020).
Avv. Aldo Lucarelli
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