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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Farmacie, i requisiti per l'individuazione delle nuove zone.


E' criticabile la scelta dell'amministrazione Comunale sulla individuazione delle nuove zone?


E' danneggiato il farmacista esistente che abbia subito la riduzione del proprio bacino di utenza a seguito della nuova perimetrazione?


Diamo una risposta a tali quesiti tramite i recenti sviluppi della Giustizia Amministrativa. Consulta i nostri articoli, ove non Trovi il tuo caso contattaci.


Ebbene, secondo consolidato orientamento del Consiglio di Stato “il compito di individuare le zone ove collocare le farmacie è assegnato espressamente ai soli comuni dall’art. 11, commi 1 e 2, d.l. n. 1 del 2012 a garanzia soprattutto dell'accessibilità del servizio farmaceutico ai cittadini; la decisione del legislatore statale di affidare ai comuni il compito di individuare le zone risponde all'esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, corrispondente agli effettivi bisogni della collettività alla quale concorrono plurimi fattori diversi dal numero dei residenti, quali in primo luogo l'individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, il correlato esame di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali — come si è detto — sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti all'area del merito amministrativo, rilevanti ai fini della legittimità soltanto in presenza di chiare ed univoche figure sintomatiche di eccesso di potere, in particolare sotto il profilo dell'illogicità manifesta e della contraddittorietà” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 15 marzo 2021, n. 2240; id., sez. III, 14 dicembre 2020, n. 7998).





Dalla formula della norma di legge si ricava, in primo luogo, che sono appunto “diversi” i fattori che vengono in considerazione ai fini della scelta di una nuova sede farmaceutica cosicché non assume carattere decisivo circa la distribuzione dei residenti sul territorio. Invero, come pure si è osservato, “la finalità-esigenza di poter servire meglio e adeguatamente aree isolate e/o scarsamente abitate va quindi necessariamente coniugata con quella di garantire la maggiore accessibilità al servizio farmaceutico da parte della maggioranza degli abitanti del Comune, in un'ottica complessiva che considera l'intero territorio comunale rispetto al quale, in concreto, va compiuta la valutazione sul grado di accessibilità all'assistenza farmaceutica” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 novembre 2019, n. 7620).


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Il riferimento, contenuto nella da ultimo richiamata pronuncia, alla “ampia discrezionalità” dell’Amministrazione implica che trovi applicazione l’ulteriore principio sancito secondo cui “quando l'Amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco, ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità , per sconfessare quest'ultimo non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità o l'evidente insostenibilità, con la conseguenza che, ove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità , ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla Pubblica amministrazione, il giudice amministrativo non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della stessa la propria, giacché , diversamente, egli sostituirebbe un giudizio opinabile con uno altrettanto opinabile, assumendo così un potere che la legge riserva all'Amministrazione” (sentenza 6 luglio 2020, n. 4312).


Ecco quindi che il ricorso al Giudice non è ammissibile o per lo meno non appare vincente ove venga criticata la scelta discrezionale offerta dalla Pubblica Amministrazione.


Non va infine trascurato il rispetto dei parametri legali da parte dell'Ente e precisamente, il fatto che la criticata scelta dell’Amministrazione comunale debba risultare rispettosa del criterio demografico (“una farmacia ogni 3300 abitanti”) previsto dalla legge n. 2/2012 nonché corroborata dagli elementi istruttori allegati alla stessa delibera di revisione, tenendo conto “dello sviluppo urbanistico e demografico” della zona interessata dalla istituzione della nuova sede farmaceutica, e pertanto “al fine di riequilibrare la situazione di scompenso creatasi nell’erogazione del servizio di assistenza farmaceutica alla popolazione di tutto il Comune servito parzialmente dalle sedi esistenti,

nonché tenendo conto della attuale localizzazione delle sedi esistenti dato dal quale non può prescindersi dopo l’intervenuta approvazione da parte della Delibera della revisione della pianta organica delle farmacie per l’anno 2010”.


Conclusivamente quindi sarà possibile il ricorso al Giudice ove la scelta dell'amministrazione non appai suffragata da elementi oggettivi, quali il criterio demografico, le distanze, l'analisi circa la necessarietà di una nuova sede stante la carenza del servizio farmaceutico, anche alla luce dei pareri ASL ed Ordine dei Farmacisti. Non sarà invece censurabile ove la delibera istitutiva della nuova sede manchi dell'attività istruttoria preliminare o appaia irragionevole ed immotivata.



Avv. Aldo Lucarelli

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