Spesso arriva la domanda, ma se il numero degli abitanti di un comune cala, il Comune deve rialliniare il numero delle farmacie in auto tutela?
Sennonché la questione se il dato ISTAT di riferimento debba essere oggetto di procedimenti di riallineamento automatici connessi alla effettuazione di un ultimo censimento della popolazione e, pertanto, debba essere ricavato da una ricostruzione cd intercensuaria.
Aggiungasi che il significato della ricostruzione intercensuaria, come emerge dalla stessa descrizione offerta nel sito web dell’Istat: “rivalorizza la disponibilità di dati di popolazione, fino a livello locale, per gli anni compresi tra il Censimento generale della popolazione del 2001 e quello del 2011. La ricostruzione intercensuaria della popolazione residente si basa sulle evidenze fornite dall’ultimo censimento, unitamente all’esame comparato con i flussi demografici ( nascite, decessi, migrazioni) intercorsi nel medesimo periodo.”
“In nessun caso, invece, la ricostruzione può considerarsi un processo che riscrive gli atti amministrativi pregressi operati dai Comuni in termini di iscrizioni e cancellazioni anagrafiche.
Semmai essa ha l’obiettivo di riscrivere la storia dell’evoluzione demografica del Paese, sia esso considerato nella sua interezza o come insieme di distinte realtà territoriali. La popolazione ricostruita è, infatti, un prodotto finale frutto di stima, benché si basi su dati oggetto di rilevazione, e pertanto non è possibile attribuire a essa alcun significato che non sia quello esclusivamente statistico.”
Né si rintracciano disposizioni normative le quali impongano di tener conto di una percentuale di errore nelle rilevazioni anagrafiche, il che potrebbe indurre a valutare con prudenza i dati messi a disposizione.
Ulteriore obiezione da muovere al ragionamento difensivo è rappresentata, peraltro, dal fatto che lo scostamento numerico tra il dato anagrafico della popolazione residente registrata al 31 dicembre 2010 e quello che emerge dalla successiva ricostruzione intercensuaria, non può legittimamente essere fatto valere quale motivo ostativo alla istituzione di una nuova sede farmaceutica.
Esso trova, invece, la sua sede più naturale ed appropriata di verifica nel momento in cui l’amministrazione preposta è chiamata a disporre la revisione delle sedi farmaceutiche, così come prevede l’art. 11 della legge 27 del 2012.
Non sussiste, pertanto, alcun obbligo, per la Regione di procedere in autotutela ad un annullamento di sedi farmaceutiche dovuto a fenomeni di calo demografico, posto che lo stesso legislatore si è premurato di convogliare questa criticità all’interno del diverso procedimento di revisione, stabilendo che “Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune e' sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica".
Ecco quindi che la risposta risiede nell'obbligo di revisione biennale delle piante organiche che ogni Comune dovrà porre in essere per tenere aggiornato il rapporto Abitanti/Farmacie.
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