Domanda scomoda che oggi è sempre piu' frequente da parte dei farmacisti titolari di sedi in Comuni di medio piccole dimensioni ove l'effetto spopolamento è evidente ed in crescita.
Ma esiste un diritto di richiedere la soppressione della sede, ed un obbligo del Comune di provvedere in tale senso?
Facciamo il punto della situazione sulla modalità di istituzione secondo il criterio speciale, topografico, in deroga ai parametri demografici.
Il criterio topografico previsto dalla legge n. 362 del 1991, secondo l’art. 104 dispone che:
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilita' lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all'art. 1 della L. 475/1968 e successive modificazioni, sentiti l'unita' sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune.
Quindi che in sede di revisione delle piante organiche le farmacie gia' aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti demografici sono considerate in soprannumero.
Ecco quindi che le farmacie risultanti in soprannumero alla pianta organica saranno gradatamente assorbite nella pianta stessa con l'accrescimento della popolazione o per effetto di chiusura di farmacie che vengano dichiarate decadute.
Ma tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune. .
E cosa accade alle Farmacie istituite con Criterio Topografico in sede di Revisione della Pianta Organica?
Per rispondere a tale domanda partiamo da dati normativi.
La legge n. 362 del 1991 ha stabilito in tema di “revisione della pianta organica” all’art. 5, che
“Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il comune e l’unità sanitaria locale competente per territorio, in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune o dell’area metropolitana anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, provvedono alla nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche”;
Ecco quindi che la revisione della pianta organica è giustificata biennalmente a Dicembre e per qualunque mutamento della distribuzione della popolazione.
Tale locuzione oggi è altamente utilizzata per giustificare gli insediamenti in quei Comuni con pochi abitanti ma su un territorio molto esteso, oppure frazionato in zone alte e basse ove è suddivisa la comunità.
Sussiste la divisione tra rurali ed urbane poi l’art. 1 della legge n. 221 del 1968 aveva previsto che le farmacie sono classificate in due categorie: a) farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti; b) farmacie rurali, ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.
Tuttavia la stessa legge precisa che “ Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle citta', congiunti a queste senza discontinuita' di abitati.”
Effetti della riforma 2012 e Farmacie Soprannumerarie
L’art. 11 del d.l. n. 1 del 2012, al dichiarato scopo di favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie di un più ampio numero di aspiranti, ha ridotto il quorum delle farmacie da istituire con criterio demografico, abbassando la soglia a 3.300 abitanti.
Ecco quindi che secondo quanto previsto dall’art. 380 del r.d. n. 1265 del 1934, le farmacie risultanti in soprannumero alla pianta organica sono “gradatamente assorbite nella pianta stessa con l’accrescimento della popolazione o per effetto di chiusura di farmacie che vengano dichiarate decadute”.
Ai sensi della legge n. 475 del 1968, per farmacie soprannumerarie si intendono “le farmacie aperte in base al criterio topografico o della distanza che non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione.
Da quanto sopra si desume che la soppressione può essere disposta solo con riferimento a quelle sedi che non possano essere riassorbite per effetto dell’incremento del numero degli abitanti e che, comunque, si siano prima rese vacanti;
Ne discende che i Comuni non sono tenuti a promuovere la soppressione delle sedi farmaceutiche che non possano essere comunque assorbite nella pianta organica: la revisione in diminuzione delle sedi, nell’ambito della procedura di revisione della pianta organica, non è dunque un provvedimento obbligatorio o automatico, ma richiede una valutazione discrezionale di merito circa la sussistenza o meno dell’interesse pubblico alla riduzione delle sedi, pur in presenza dei presupposti di carattere demografico.
Oltre a ciò, ai fini della soppressione assume rilevanza la dimostrata vacanza della sede.
In questo senso, si è affermato che “l’adeguamento del numero delle farmacie possa e debba essere fatto non solo in aumento (nel caso di incremento demografico), ma anche in diminuzione (in caso di decremento).
È vero semmai che in questa seconda ipotesi la riduzione del numero delle farmacie in pianta organica non comporta, nell’immediato, la chiusura di alcuna delle farmacie in esercizio – non essendovi previsioni normative in tal senso – ma avrà comunque effetto nel momento in cui la farmacia soprannumeraria venga, per altra legittima causa, a trovarsi vacante”. (Cons. Stato, sez. III, del 2015; Id., sez. III, del 2016 e Tar Piemonte 2021).
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