La trasformazione della Farmacia ditta da partita iva individuale in SRL e la successiva donazione delle quote puo' costituire in senso ampio una ipotesi di cessione della #Farmacia?
Abbiamo già affrontato il tema nell'articolo "doppio vantaggio", torniamo a parlarne alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato che si è spinta sino ad analizzare il concetto di "cessione" da un punto di vista logico - fattuale, con particolare riguardo al #Concorso #Farmacie.
Premesso infatti che il termine “cessione” è caratterizzato da una ampia portata, non vi è dubbio che sia riconducibile in tale concetto l’attribuzione della titolarità della farmacia a titolo di conferimento aziendale a favore della neo costituita società.
il conferimento aziendale puo' considerarsi quindi una “cessione” nell'ambito del sistema concorsuale Farmacie.
ciò in quanto non assume rilievo il concetto di “gratuità-onerosità” dell'atto.
E ció in quanto non può negarsi che il conferimento da parte del Farmacista abbia natura di prestazione corrispettiva, finalizzata a compensare, l’acquisizione al suo patrimonio della titolarità (maggioritaria) delle quote sociali, della neo nata società.
il concetto di “cessione”, quindi assume un significato ulteriore che si concentra sul risultato dell'operazione in sé piuttosto che sul valore letterale dell'atto.
Deve solo aggiungersi, a completamento di tale ricostruzione che il distacco della titolarità della farmacia dal patrimonio giuridico risulta completato a seguito della donazione del pacchetto di quote societarie in favore di un familiare.
Ecco quindi che “trasformazione” della ditta individuale in quote di SRL e successiva “donazione” è una operazione che integra la previsione di “cessione”, così prevista come causa escludente dall’art. 2.6 del bando di concorso straordinario Farmacie e del suo referente legislativo di cui all’art. 12, comma 4, l. n. 475/1968.
E ció in totale aderenza al principio sancito dalla pronuncia del CdS n. 229 del 10 gennaio 2020 secondo cui lo scopo del legislatore di “evitare che il farmacista, il quale abbia ceduto la propria farmacia, si appropri, attraverso l’assegnazione concorsuale di un nuovo esercizio farmaceutico prima che sia trascorso un decennio dalla cessione, di un doppio vantaggio economicamente valutabile”.
Ad integrazione di tale presupposto è necessario evidenziare il concetto di "doppio canale" attraverso il quale è prevista la circolazione della “farmacia” ovvero concorsuale e tramite compravendita privata.
Tale doppio canale é a sua volta regolamentato in chiave privatistica ed in chiave pubblica.
Sul piano privatistico da un lato viene in rilievo il diritto di iniziativa economica ex art. 41 Costituzione del privato, mentre sul piano pubblicistico si esalta il concetto di servizio farmaceutico strettamente connesso all’erogazione di un servizio pubblico di carattere essenziale.
Scopo della normativa é quello di coniugare il profilo pubblicistico di erogazione di farmaci con quello di tutelare il privato farmacista imprenditore per “perseguire idonei livelli di redditività nell’attività farmaceutica, nell’esercizio del diritto di iniziativa economica di cui essa costituisce espressione
Come è stato autorevolmente affermato lo scopo della normativa oggi è quello di convogliare la “redistribuzione” delle Farmacie, in via preferenziale, verso il sistema concorsuale (attesa la previsione normativa di cui all’art. 112, comma 3, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, per il quale “chi sia già autorizzato all’esercizio di una farmacia può concorrere all’esercizio di un'altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunzi con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso”, con il corollario di cui al comma 4, secondo cui “nel caso di rinuncia l’autorizzazione è data ai concorrenti successivi in ordine di graduatoria e, in mancanza, è bandito un nuovo concorso”.
Ecco quindi che il sistema si sta orientando sempre maggiormente ad una redistribuzione concorsuale tranne nei casi - legittimi - di passaggio di proprietà tra privati, anche di notevoli dimensioni MA nei limiti oggi possibili, ovvero il 20% regionale.
Comments