Il caso prospettato riguarda quella situazione per la quale nel Comune di riferimento, ove siano già presenti alcune Farmacie, o vi sia un'unica farmacia, ed una farmacia succursale, operante nel periodo estivo, venga a sopraggiungere, all'esito del Concorso Straordinario, o all'esito di un Concorso Ordinario Farmacie, la nuova sede, quella che per intenderci, il Comune aveva richiesto anni addietro e che finalmente giunge, arrivando, prima della scadenza delle graduatorie concorsuali alla tanto attesa apertura.
In tali casi non è affatto infrequente che il "territorio" della nuova farmacia sia presenziato da un dispensario farmaceutico, o ancor peggio da una farmacia succursale, impiegata per far fronte a quell'innalzamento di domanda dovuto all'afflusso turistico, ad esempio dei mesi estivi, o invernali, a seconda della zona.
Della questione della sorte dei dispensari ci siamo già occupati in altri post, qui consultabili, e che per estrema brevità riassumo nella definizione, "finché morte non ci separi", nel senso che la sorte del dispensario potrebbe essere scritta, ove però vengano rispettate alcune previsioni, e quindi 1) che la nuova sede arrivata dal Concorso fosse ivi stata immessa proprio per far fronte alla insufficienza del servizio farmaceutico, sopperito medio tempo dal dispensario, con tanto di delibere ad hoc, 2) che il dispensario non assolva anche o oltre, ad altri compiti, come ad esempio casi eccezionali o emergenziali o ancora turistici. Si veda il caso dei dispensari per eventi sismici, dispensari eccezionali contemplati da disposizioni regionali, si veda il caso Toscana o Campania, dispensari per far fronte a determinate esigenze peculiari. (il noto art. 54 bis Campano).
Ed è quindi il caso di analizzare che altri casi particolari previsti dalla legislazione statale sono, com'è noto, quello dell'istituzione di una ulteriore sede farmaceutica in deroga al criterio demografico (art. 104), quello della farmacia succursale (art. 116) e quello del dispensario farmaceutico appena richiamato.
Tali previsioni derogatorie dimostrano, fra l'altro, che il criterio del rapporto numerico
non è un dogma intangibile in senso assoluto. È evidente l'affinità (ovviamente non l'identità) fra la proiezione e le figure della farmacia "topografica", della succursale, e del dispensario.
Queste quattro figure di genesi regionale o nazionale, hanno campi di applicazione tanto
vicini che in parte si possono anche sovrapporre; è ipotizzabile, cioè, che in talune situazioni concrete vi siano condizioni tali da legittimare indifferentemente l'una o l'altra soluzione, restando affidata la scelta alla mera discrezionalità degli organi competenti, quindi ai Comuni o alle Regioni, il cui criterio di scelta potrà essere sanzionato dal TAR solo ove mostri effettiva arbitrarietà, contrarietà alla normativa nazionale, o illogicità manifesta.
Il fatto che talora e a seconda dei casi l'amministrazione possa trovarsi ad optare fra l'istituzione di una proiezione e quella di una succursale, o di un dispensario, ovvero di una farmacia "topografica", lungi dal delegittimare l'istituto della proiezione conferma che quest'ultimo non è un mostro e non si pone in contraddizione con il sistema ordinario più di quanto lo facciano gli altri tre istituti.
Lo scopo comune è sempre quello di conferire al sistema una certa capacità di adattamento alle peculiarità del territorio, cosicché anche la scelta legislativa di riservare (di norma) la proiezione al titolare di zona appare rispettosa dell'impianto del sistema, che prevede il diritto di esclusiva entro quell'àmbito territoriale” (CdS 2021).
Quindi, con riferimento al caso di specie, l’autorizzazione di una farmacia succursale o di un dispensario stagionale è rimessa alla discrezionalità amministrativa, questo è il primo punto da tener presente.
Con particolare riguardo alle farmacie succursali è stato precisato che la disposizione legislativa dell'art. 116 che consente l’istituzione di farmacie succursali nelle “stazioni di cura”, intese estensivamente come tutte le località in cui in determinate stagioni dell’anno vi è un particolare afflusso di popolazione non residente, non è inserita fra quelle che regolano la formazione della pianta organica – che ha come base di riferimento la popolazione residente e non quella stagionale – e configura, pertanto, un provvedimento che viene preso discrezionalmente caso per caso.
Le finalità alle quali sono destinate le farmacie succursali sono meramente integrative e complementari rispetto a quelle istituzionalmente proprie della pianta organica delle farmacie ordinarie, nel senso che all’assistenza farmaceutica aggiuntiva a carattere stagionale può farsi ricorso esclusivamente se e dove esista un afflusso di popolazione non residente tale da rendere inadeguata la rete distributiva ordinaria, siccome ragguagliata ex lege alle esigenze della sola popolazione residente.
Quindi, la farmacia succursale non rientra nella cd. pianta organica delle farmacie, proprio perché legata ad esigenze transeunti (potenzialmente diverse di anno in anno): a fortiori, non incide sulla pianta organica il dispensario farmaceutico, stagionale o meno che sia, atteso che esso non è nemmeno una farmacia (potendo invece erogare, all’utenza, solo medicinali di pronto soccorso e di uso comune).
Ebbene, dal suddetto quadro si ricava che la farmacia succursale sebbene non rientra nella cd. pianta organica debba comunque essere assegnata tramite concorso pubblico.
Ecco quindi che l'arrivo di una nuova Farmacia determina la necessità di una riconsiderazione dell'assetto del territorio da parte della Pubblica Amministrazione, che sarà chiamata di concerto (Comune/Regione) con il supporto della ASL e dell'ordine dei farmacisti, a valutare SE, l'esigenza da cui è sorta la Farmacia Succursale permanga ANCHE dopo l'arrivo della nuova sede derivante dal Concorso Straordinario Farmacie, o dal Concorso Ordinario Farmacie.
Cerchiamo di trarre una conclusione dal lungo discorso,
A questo punto, quindi, se la nuova sede sarà confermata, è auspicabile la ri-edizione del concorso pubblico volto a valutare i nuovi pretendenti, ove invece non vi fosse piu' la necessità, la Regione, di sovente per mano della propria Giunta Regione, sentiti i rappresentanti di zona già citati, potrà revocare la Farmacia Succursale precedentemente istituita per la quale quindi siano cessati i requisiti di permanenza e periodica apertura.
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