Ci viene posto il quesito in tema di debiti della Farmacia sotto forma di SNC, quando quindi sussista una società di persone in cui entrambi i farmacisti sono soci titolari ed anche amministratori.
E' solo il caso di precisare che la Farmacia nella forma della Società in Nome collettivo è quell'azienda in cui i soci sono illimitatamente responsabili per i debiti sociali e ove ciascuno dei due sia al contempo amministratore e socio.
La snc infatti rientra nell'alveo delle società di persone, ha una fiscalità più semplice e meno costosa della Srl ma al contempo espone i propri soci a responsabilità piu' severe, essendo illimitata la responsabilità di questi verso i creditori della società
Ma cosa dire dei rapporti tra i soci? sussiste una responsabilità illimitata anche nei rapporti interni tra i soci di snc?
la risposta è negativa, ed infatti il principio della responsabilità solidale illimitata dei soci per le obbligazioni sociali, desumibile dall’art. 2291 c.c., non si applica nei rapporti tra i soci medesimi, a prescindere dal titolo dell’azione intrapresa contro la società, perché da ritenersi dettato ed operante esclusivamente a tutela degli interessi dei terzi estranei a quest’ultima, avendo così l’ordinamento inteso favorire ed agevolare l’attività di enti, quali le società di persone o le associazioni non riconosciute, dotati di mera soggettività giuridica e di un fondo comune, ma sprovvisti del riconoscimento della personalità giuridica perfetta, prevedendo che, nei confronti dei terzi, per le obbligazioni ad essi imputabili rispondano solidalmente ed illimitatamente tutti i soci o gli associati [ o alcuni di loro ], sul cui patrimonio personale, pertanto, oltre che sul predetto fondo comune, i primi possono fare affidamento. Cass. 21066/16
Come ha avuto modo di precisare la Corte di Cassazione in una vicenda relativa agli obblighi reciproci tra soci di snc il principio della responsabilità solidale illimitata dei soci per le obbligazioni sociali, desumibile dall’art. 2291 c.c., non si applica nei rapporti tra i soci medesimi, a prescindere dal titolo dell’azione intrapresa contro la società, perchè da ritenersi dettato ed operante esclusivamente a tutela degli interessi dei terzi estranei a quest’ultima”: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21066 del 19/10/2016
E ciò in quanto In tema di società di persone, non sussiste la responsabilità illimitata del socio, nei confronti degli altri soci, per le obbligazioni contratte dalla società verso i soci stessi per un titolo estraneo al contratto sociale, sicché l’estensione agli altri soci dell’azione promossa dal socio creditore contro la società è configurabile solo ove sussista un effettivo squilibrio tra i soci medesimi nei reciproci obblighi di contribuzione per il pagamento dei debiti sociali. Cass. 21066/16 e conforme al principio Cass. 27610/20.
Farmacia Snc i soci non sono illimitatamente responsabili tra loro
Tra questi infatti andrà a valere il principio valido in tema di associazioni ovvero
la regola dell'azione di regresso tra co-debitori solidali, prevista dall'art. 1299 cc.
applicato al caso specifico di una Farmacia Snc, ove i soci non sono illimitatamente responsabili tra loro, secondo cui:
"Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.. Se uno di questi è insolevente la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento.
Ecco quindi che l'estensione dell'azione di recupero potrà estendersi tra i soci solo ove venga ravvisata una sproporzione tra i soci negli obblighi reciproci di contribuzione per il pagamento dei debiti sociali.
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Avv. Aldo Lucarelli
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