Farmacia SAS morte del socio e clausola di prosecuzione
- Avv Aldo Lucarelli
- 14 mar
- Tempo di lettura: 5 min
Nella #farmacia come Società in Accomandita Semplice (SAS), la morte di un socio ha implicazioni diverse a seconda che si tratti del socio accomandatario o del socio accomandante.
Morte del Socio Accomandatario della Farmacia
Ruolo e responsabilità di Farmacista titolare
Il socio accomandatario è responsabile illimitatamente per le obbligazioni sociali e ha il potere di amministrare la società come azienda.
Le Conseguenze dovute alla sua morte possono creare una situazione di instabilità, poiché viene a mancare la figura chiave per la gestione sia dell’azienda farmacia che della farmacia come presidio sanitario.
Se la sostituzione del direttore farmacista non crea problemi stante una apposita modulistica in ciascuna Asl la modica societaria é ben più complessa.
Ed infatti Secondo l'articolo 2315 del Codice Civile, salvo diverse disposizioni nel contratto sociale e della previsione di patti para sociali specifici, gli altri soci in caso di decesso possono:
Liquidare la quota agli eredi.
Sciogliere la società con restituzione dell’autorizzazione alla Regione.
Continuare la società con gli eredi, se questi acconsentono.
Dí fondamentale Importanza é il contratto sociale che può prevedere clausole specifiche per la gestione di questa eventualità, come il diritto di subentro di un altro socio o la nomina di un nuovo accomandatario o la prosecuzione come si vedrà di seguito.
Il caso di morte del Socio Accomandante nella farmacia :
Nel caso di decesso del socio accomandante va rilevato che questi è responsabile limitatamente alla sua quota di capitale e non partecipa all'amministrazione dalche le le conseguenze hanno un impatto minore sulla gestione della società sebbene a volte sopratutto in passato questi era la “fonte” dei finanziamenti per le farmacie familiari che prevedevano apporto da parte di non farmacisti, il che avrà un impatto importante in caso di decesso ai fini della eventuale liquidazione.
La quota del socio accomandante è trasmissibile agli eredi per causa di morte, salvo diverse disposizioni nel contratto sociale (art. 2322 c.c.).
In ogni caso gli #eredi del socio defunto, acquistano la qualità di soci accomandanti della società di cui faceva parte il "de cuius", ma
anche in questo caso, il contratto sociale può contenere clausole che regolano la successione della quota.
In caso di liquidazione della quota, è necessario effettuare una valutazione del suo valore.
Di particolare importanza è difficile gestione sono le clausole di continuazione post mortem inserite nel contratto sociale della #farmacia Sas
In caso di morte dell’accomandatario è, quindi, applicabile l’art. 2284 c.c., che stabilisce, come criterio generale, che gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano. È, dunque, esclusa l’automatica trasmissibilità, iure ereditario, della partecipazione sociale del socio defunto, illimitatamente responsabile, prevista (2322 c.c.), invece, nel caso di morte del socio accomandante. Con l’accettazione dell’eredità all’erede del socio accomandatario compete, pertanto, secondo la disciplina ordinaria, il diritto alla sola conversione della partecipazione sociale in un credito, corrispondente al valore della quota (art. 2289 c.c.). In deroga a questo regime, l’art. 2284 c.c. fa, tuttavia, salva ogni contraria disposizione del patto sociale.
La legittimità di tali contrarie pattuizioni, soprattutto quando esse contengano una c.d. “clausola di continuazione” con gli eredi, acquista un rilievo del tutto specifico nell’ipotesi di morte dell’accomandatario nella #farmacia società in accomandita semplice:
sia per la posizione qualitativamente diversa delle due categorie di soci: sia in considerazione del ruolo tipologico della riserva di amministrazione ai soci accomandatari, specie laddove esista un unico accomandatario.
Sulla validità delle clausole di continuazione (c.d. “facoltativa”), stabilite in favore degli eredi del socio defunto, senza distinzione tra accomandante ed accomandatario, la Corte di Cassazione si è ripetutamente espressa in senso favorevole (Cass. 16 luglio 1976, n. 2815).
La questione si ripropone in una prospettiva diversa nell’ipotesi di una clausola di continuazione che preveda l’automatica trasmissibilità all’erede dell’accomandatario del minus di amministratore, quale elemento inscindibile dalla posizione del defunto farmacista
In tale situazione è necessario verificare se e in quali limiti, essendovi interessi sottratti alla disponibilità delle parti, l’ordinamento consente di attribuire efficacia alla clausola.

Occorre, anzitutto, considerare che la scelta dell’amministratore della #farmacia costituisca, in linea generale, un interesse assolutamente disponibile da parte della volontà collettiva dei soci, ed integra un elemento essenziale del contratto di società, sia che la nomina avvenga all’atto della sua costituzione, sia che, con riferimento alla società in accomandita semplice, essa si realizzi con atto separato (artt. 2319 c.c.), che coinvolge la volontà e degli accomandatari e degli accomandanti.
Leggi pure “premorienza del farmacista associato e concorso’
Perciò, una clausola di prosecuzione post mortem, come deroga alla disciplina dell’art. 2284 c.c., ove i contraenti abbiano già individuato la persona chiamata a succedere all’accomandatario in caso di decesso, ben potrebbe estendersi alla funzione amministrativa connessa alla qualifica dell’unico accomandatario.

Il problema della validità di tale clausola si pone, invece, quando essa contenga una designazione della funzione amministrativa in incertam personam o delineata con criteri di indifferenza, così da costituire, sostanzialmente, un atto abdicativo, da parte di un socio (l’accomandante superstite), all’espressione della volontà negoziale su un punto essenziale del contratto sociale. La funzione amministrativa integra il momento gestorio dell’attività sociale, è strettamente strumentale al perseguimento del fine sociale ed attiene alla qualificazione della società come impresa.
Ma tale funzione, proprio perché essenziale, non potrebbe essere realizzata da un soggetto che, al momento in cui è posto in essere il negozio societario, resti indeterminabile ovvero sia individuabile con criteri di indifferenza rispetto alle sorti della società e allo scopo che i soci intendono perseguire.
Una designazione in incertam personam coinvolgente la stessa struttura societaria, lederebbe, perciò, necessariamente, un elemento essenziale del contratto della società in accomandita. Egualmente, sarebbe illegittima una clausola di continuazione che, con indifferenza rispetto ai soci accomandatari o accomandanti, prevedesse genericamente il subentro degli eredi del socio defunto anche nella qualifica di amministratore da lui rivestita nella società. E non potrebbe impedire una diversa determinazione negoziale da parte dell’erede dell’accomandatario e dell’accomandante superstite.
Ciò, indipendentemente dal problema (che qui non è necessario affrontare) della trasmissibilità iure ereditario di un situazione personale del de cuius, qual’è la qualifica di amministratore. Cass 2632/1993.
Di simile avviso la Cassazione 15395/2013 secondo cui é valida la clausola "di continuazione", con la quale i soci di una società in accomandita semplice prevedano nell'atto costitutivo, in deroga all'art. 2284 cod. civ., l'automatica trasmissibilità all'erede del socio accomandatario defunto della predetta qualità di socio, purché non sia anche trasmesso il "munus" di amministratore, dal momento che tale funzione - a differenza di quanto previsto dall'art. 2455 cod. civ. per le società in accomandita per azioni - nella società in accomandita semplice non è attribuita di diritto a tutti i soci accomandatari.
Prima di chiudere una nozione, l’articolo 11 del DL 1/2012 del concorso Monti prevedeva espressamente una deroga al vincolo della gestione associata della farmacia in caso di morte o sopravvenuta incapacità sopravvenuta.
Diritto Farmaceutico
Avv Aldo Lucarelli
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