l’articolo 1 del decreto-legge 4 gennaio 2012, n. 1, attribuisce al Comune ampia discrezionalità (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione III, 27 aprile 2018, n. 2562) nell’organizzazione della dislocazione del servizio farmaceutico nel territorio di riferimento, stabilendo che l’individuazione della localizzazione della Farmacia debba essere adottata secondo una prudente valutazione di vari interessi che possono, al limite, contrapporsi, quali le esigenze della popolazione da servire, la sua consistenza, la situazione complessiva della viabilità e la presenza di altre farmacie che si rivolgono al medesimo bacino di utenza.
Farmacia rurale unica e trasferimento
La disposizione normativa citata, tuttavia, segna l’ultimo intervento di rilievo del legislatore in materia, atteso che, quanto al trasferimento della farmacia il settore è stato regolato dall’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nel testo vigente a seguito della novella introdotta dall’articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e dall’articolo 13 del d.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275.
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In questo quadro normativo di riferimento, il titolare di una Farmacia è tendenzialmente libero di chiedere ed ottenere il trasferimento della sede, a condizione che i nuovi locali siano ubicati all’interno della zona assegnata dalla pianta organica del Comune (anche se la zona è sempre più spesso sostituita dal concetto di ambito di pertinenza, inteso come area di utenza che la farmacia è deputata a servire, cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 29 gennaio 2018 n. 613), sia rispettato il limite di duecento metri dalle farmacie più vicine e, soprattutto, siano garantite le esigenze della popolazione ricadente in quella determinata porzione di territorio.
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Questi i concetti legali di base, tuttavia
nel caso di unica farmacia rurale in paese, puo' il Comune opporsi ad un trasferimento motivato da esigenze imprenditoriali del farmacista?
Pensiamo alle nuove esigenze della Farmacia dei servizi che richiedono spazi maggiori proprio per i servizi da offrire alla clientela
La risposta è affermativa, il Comune puo' attivarsi per tutelare il centro storico dal depauperamento a cui andrebbe incontro con il trasferimento dell'unica farmacia in altra zona pure se maggiormente abitata.
Ed infatti come soggiunto nella recente sentenza del Consiglio di Stato 5539/24 “si è infatti già chiarito che la «libertà di trasferimento del farmacista all’interno della zona di competenza non è incondizionata, essendo il trasferimento soggetto ad autorizzazione dell’autorità competente, la quale deve verificare, fra l’altro, che il locale indicato per il trasferimento della farmacia sia situato in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona» (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 19 settembre 2018, n. 5312; in termini, sezione terza, sentenza 19 giugno 2018 n. 3744).
Tali considerazioni valgono a maggior ragione per i trasferimenti delle farmacie rurali,
«che sono destinate a far fronte a particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica locale che prescinde dall’ordinario criterio della popolazione (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 9 aprile 2019, n. 2302)» (Consiglio di Stato sezione terza, sentenza 20 luglio 2022, n. 6360), data «la loro natura di fondamentale presidio di assistenza farmaceutica per le zone disagiate e in ragione delle compensazioni economiche delle quali esse beneficiano, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 221 del 1968» (Consiglio di Stato sezione terza, sentenza n. 6360 del 2022 cit.; in termini, sezione terza, sentenza 14 gennaio 2021, n. 450; sulla legittimità del diniego di trasferimento di farmacie rurali all’interno della medesima zona si vedano anche Consiglio di Stato, sezione terza, sentenze 14 gennaio 2021, n. 450, e 10 settembre 2018, n. 5312) (Consiglio di Stato, Sezione III, 13 marzo 2024, n. 2450).
Tantopiù che l' interesse che l’Amministrazione procedente deve considerare è quello, pubblico, all’effettiva erogazione nel territorio del servizio farmaceutico, rispetto al quale il correlativo interesse della farmacia, di natura imprenditoriale, pur riconosciuto come azionabile giudizialmente (Consiglio di Stato, Sezione III, 9 ottobre 2018, n. 5795) deve intendersi recessivo (Corte Costituzionale, sentenza 6 marzo 2006, n. 87).
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Diritto Farmaceutico e d’Impresa Farmaceutica
Avv. Aldo Lucarelli
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