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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Distanza minima Farmacie, il limite dei 3000 metri, al capolinea? Forse no.

Aggiornamento: 9 feb 2023

La determinazione del numero di farmacie nell’ambito del territorio costituisce attività programmatoria limitata, anzitutto, da quanto disposto dall’articolo 1 della l. n. 475/1968 il quale stabilisce il parametro di una farmacia ogni 3.300 abitanti, e vincolata sotto il profilo finalistico al raggiungimento dallo scopo (art. 2, l. n. 475/1968) di garantire un’equa distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio per renderla accessibile a tutti, anche coloro che abitano in aree scarsamente abitate.


Ma cosa dire della distanza?


Come ben noto la distanza tra farmacie esistenti costituisce presidio di legalità indispensabile sia in sede urbana con il presidio delle zone indette dalla pianta organica, e nel limite dei 200 metri, (da soglia a soglia) in sede extra urbana ove il carattere topografico e quindi del territorio costituisce deroga operativa al limite demografico.


Ecco quindi che come ben noto ai sensi dell'art 104 TU. sarà possibile derogare al criterio demografico dei 3.300 abitanti ove particolari situazioni territoriali lo richiedano, e ciò sempre al fine di


assicurare la capillarità del servizio farmaceutico...

Questo lo scopo. Ma tale scopo può costituire deroga al sistema delle distanze?


Oggi a seguito di alcune sentenze di Tar sembra di sì... ma..



Da ultimo la giustizia amministrativa dei Tar sta cercando di oltrepassare l'ultimo limite del sistema topografico ovvero la distanza minima dei 3000 metri dalla farmacia più vicina per quei Comuni sino a 12.500 abitanti che abbiano istituito una sede in deroga al modello demografico.


Sembra per ora possibile soprassedere a tale requisito ove sia la morfologia del territorio a richiederlo e l'amministrazione comunale abbia individuato quelle particolari necessità atte a giustificare siffatta scelta, affinché non venga tacciata di arbitrarietà.


In sintesi le ultime pronunce sembrano ammettere la possibilità di istituire sedi con criterio demografico senza il rispetto della distanza minima dei 3 km.


Ma sul punto offerto dalla giurisprudenza Europea e da quella del Tar Brescia e Tar Abruzzo però rimane il dubbio che tale limite legale, ovvero il rispetto dei 3000 metri in sede di farmacia topografica, non possa oltrepassare il dato legale.

Prima però di dichiarare estinto il limite legale forse sarà necessario attendere una pronuncia del Consiglio di Stato sul punto delle distanze.

Dichiarare estinta o derogabile la distanza minima mette in serio rischio il criterio di organizzazione territoriale delle Farmacie e potrebbe portare ad uno scadimento del sevizio farmaceutico nel lungo periodo, giungendo al paradosso di creare quel disservizio che invece la norma voleva risolvere, ovvero un servizio farmaceutico efficiente e capillare.


Sulla differenza tra servizio orizzontale (criterio delle distanze) e criterio verticale (farmacie imposte dai Comuni in deroga) sarà quindi il Consiglio di Stato a dover dare la propria risposta.



Questi sono i parametri da valutare al fine di esaminare la legittimità dei provvedimenti comunali con cui viene determinata la zonizzazione delle farmacie.





Una volta rispettati questi limiti le valutazioni amministrative in proposito sono ampiamente discrezionali e sfociano nel merito amministrativo, e possono essere sindacate solo in caso di manifesta illogicità o contraddittorietà (C.d.S. III, 15 marzo 2021 n. 2240; 14 gennaio 2021 n. 450).








In assenza di giurisprudenza suprema non ci rimane che attendere e tutelarci dietro le norme esistenti.


Avv Aldo Lucarelli





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