top of page
© Copyright
Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Farmacia, il passaggio generazionale

Come gestire il passaggio generazionale della farmacia?
Come evitare liti tra i chiamati all'eredità?
E' possibile porre in essere una transazione tra i futuri eredi per pianificare il passaggio generazionale?

Per rispondere a tali domande inerenti il passaggio generazionale dell'azienda di famiglia è opportuno soffermarsi su due aspetti ovvero: 1) ciò che è legittimo 2) ciò che è impugnabile per contrarietà alle norme in tema di successione.


Ecco quindi che per rispondere ai primi due quesiti è opportuno richiamare la normativa in tema di patti di famiglia, previsti dal nostro codice civile secondo cui  


è patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

Ti puo' interessare anche:




Al contratto, nella forma dell'atto pubblico, devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore.


Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dalla legge, (art. 536 cc).


I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari della farmacia o in generale dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti ma l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purchè vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.


La tutela si concretizza nel senso che quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione, quindi non è attaccabile successivamente. Questa la disciplina del patto di famiglia della farmacia.

Invece per focalizzarsi su ciò che non è permesso nel nostro ordinamento è opportuno richiamare la disciplina in tema di divieto dei patti successori, ovvero degli accordi volti a regolare la successione quando il titolare è ancora in vita.


Ed è infatti nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi. (art. 458 cc)

Ed è altresì vietato rinunciare preventivamente a far valere l'azione legale di riduzione prima della apertura della successione. (art. 557 cc)

Ecco quindi non è ammissibile, nel nostro ordinamento, una transazione o accordo con cui vengano concessi benefici in termini di rinuncia ad una controversia o in termini di accordi successori prima che si verifiche l'evento morte del titolare, salvo quanto già affrontato in tema di patti di famiglia.


Ed infatti il patto di famiglia è escluso dall'azione di riduzione, da quella di collazione e non è soggetto al divieto dei patti successori.


Rimane da affrontare il tema della transazione o accordo privatistico per gestire la successione dell'azienda, e per quel che qui interessa della farmacia.


La Corte di Cassazione ha posto il principio che è nulla, per il contrasto con il divieto dei patti successori e della rinuncia all'azione di riduzione, la transazione conclusa da uno dei futuri eredi, allorquando sia ancora in vita il de cuius, con il quale egli rinunci ai diritti vantati, anche quale legittimario, sulla futura successione, ivi incluso il diritto a fare accertare la natura simulata degli atti di alienazione posti in essere dall'ereditando perché idonei a dissimulare una donazione (Cass.n.15919/18 e 366/24).


Farmacia il patto di famiglia e la rinuncia preventiva all'eredità

Farmacia il patto di famiglia e la rinuncia preventiva all'eredità

il passaggio generazionale della farmacia



Come pure evidenziato che in relazione agli atti di disposizione posti in essere dal de cuius la parte acquisisce il diritto solo a seguito della morte, sicché è nulla la transazione con cui si rinunci preventivamente ad esercitare l'azione di riduzione.


In conclusione il patto di famiglia nella forma dell'atto pubblico e con le garanzie della partecipazione e della liquidazione delle quote è lo strumento posto nel nostro ordinamento per potersi "accordare" in tema di successione dell'azienda quando il titolare è ancora in vita, non essendo possibile procedere con accordi di diritto privato quali la transazione o con atti di ingegneria legale come atti simulati in vita e relative future rinunce alle azioni legali, come la rinuncia preventiva all'azione di riduzione che è espressamente esclusa dalla giurisprudenza citata e dalla normativa applicabile.



53 visualizzazioni0 commenti

Comments


bottom of page