Sono un farmacista, ho chiesto con una istanza al Comune che provveda alla revisione della pianta organica, e contestualmente autorizzi il decentramento della mia farmacia, il comune non risponde sebbene abbia mandato la stessa istanza anche alla Regione.
Cosa posso fare? E' legittimo tale comportamento?
Per rispondere a tale domanda, di cui anticipiamo la risposta, è necessario ripercorrere la normativa in tema di pianificazione territoriale delle farmacie e di rimedi avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione. Quindi per anticiparle la risposta possiamo sintetizzare nell'affermare che il silenzio del Comune non è legittimo anche se non è automatico l'ottenimento di un provvedimento positivo nel suo caso in quanto in capo al Comune sussiste una discrezionalità nella scelta della regola da applicare, sebbene sussista comunque un obbligo di risposta. Vediamo nel dettaglio.
L’interesse azionato, peraltro, attiene all’esercizio dei poteri di cui l’Amministrazione comunale dispone in materia di apertura, esercizio e trasferimento di farmacie ai sensi della legge n. 475 del 1968, come incisivamente modificata dal D.L. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012.
L’art. 2 di detta legge attribuisce ai Comuni la pianificazione territoriale del servizio farmaceutico. In particolare, tale norma prevede che il Comune, sentiti l’Azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti, identifichi le zone di collocazione delle nuove farmacie per assicurarne un’equa distribuzione sul territorio, tenendo anche conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico ai residenti in aree scarsamente abitate.
La giurisprudenza ha più volte chiarito che, benché la legge non preveda più espressamente un atto tipico, denominato pianta organica, resta affidata alla competenza del Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori ed effetti, corrisponde alla vecchia pianta organica.
La competenza comunale si estende inoltre, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, anche al trasferimento della farmacia all’interno della sede assegnata, disciplinato dall’art. 1 della medesima legge (cfr., ex multis, TAR Umbria, sez. I, 26 aprile 2019, n. 209), che subordina l’autorizzazione al trasferimento all’unica condizione della distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri (comma 4).
Giova altresì precisare che, mentre il potere di decisione in ordine all’istituzione e all’assetto distributivo delle farmacie nel proprio territorio spetta ai Comuni, ex art. 11 del decreto legge n. 1 del 2012, alle Regioni e alle Province autonome spetta la gestione del concorso per l’assegnazione delle sedi individuate dai Comuni, oltre al potere sostitutivo nel caso espressamente previsto ex art. 1, comma 9, del decreto legge n. 1 del 2011; per cui, non è ravvisabile un autonomo potere di verifica e di controllo da parte della Regione sull’osservanza dell’asserito obbligo di revisione biennale del numero delle sedi farmaceutiche da parte del Comune
ex multis, Consiglio di Stato, sent. n. 7998 del 2020, secondo cui “…Il compito di individuare le zone ove collocare le farmacie è assegnato espressamente ai soli comuni dall'articolo 11, commi 1 e 2, del dl 1/2012 a garanzia soprattutto dell'accessibilità del servizio farmaceutico ai cittadini.
La decisione del legislatore statale di affidare ai comuni il compito di individuare le zone "risponde all'esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, corrispondente agli effettivi bisogni della collettività alla quale concorrono plurimi fattori diversi dal numero dei residenti, quali in primo luogo l'individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, il correlato esame di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali - come si è detto - sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti all'area del merito amministrativo, rilevanti ai fini della legittimità soltanto in presenza di chiare ed univoche figure sintomatiche di eccesso di potere, in particolare sotto il profilo dell'illogicità manifesta e della contraddittorietà (Cons. St., sez. III, 22 marzo 2017, n. 1305, 23 luglio 2018, n. 4449, e 15 ottobre 2019, n. 6998)”).
Inoltre, “…lo strumento pianificatorio (in passato denominato pianta organica) non è più configurato come atto complesso che si perfezioni con il provvedimento di un ente sovracomunale (la Regione ovvero la Provincia, o altro, a seconda delle legislazioni regionali), bensì come un atto di esclusiva competenza del Comune (e per esso della Giunta, secondo ripetute decisioni di questa Sezione): e ciò tanto nella prima applicazione del D.L. n. 1 del 2012 , quanto nelle future revisioni periodiche” (Cons. di Stato, sent. n. 2233 del 2020; n. 6998 del 2019; n. 3338 del 2019).
Ciò posto, tenuto anche conto della natura discrezionale del potere sollecitato con le istanze in questione, la pretesa azionata deve trovare accoglimento nei soli limiti dell’accertamento dell’obbligo di provvedere da parte del Comune sulle istanze del farmacista mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato.
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Non può invece trovare accoglimento la domanda con cui parte ricorrente ha chiesto che l’Amministrazione provveda nel senso suggerito nell’istanza. ( da ultimo conforme Tar Ancona 64/2024)
Avv. Aldo Lucarelli
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