Farmacia gestita di fatto dal Direttore non socio
Cosa accade - ci é stato chiesto - nel caso in cui il direttore della farmacia partecipi alle decisioni aziendali della Srl che gestisce la farmacia pur non essendone socio?
Il quesito nasce dalla esperienza di un nostro lettore socio di capitali di una farmacia gestita da Srl nella quale il direttore assunto per la gestione della farmacia ha
invaso le proprie competenze
gestionali finendo di toccare quelle riservate ai soci proprietari.
Da qui la domanda,
può un Direttore di Farmacia invadere le competenze del socio anche se non questo non é farmacista?
La domanda appare superficiale sebbene così non é in quanto si tratta di questione delicata in tema di sanzioni ricevute e la cui competenze in termini economici era rimessa ai soci della Farmacia.
Cosa accade quindi nel caso in cui un Direttore di Farmacia prenda posizione in una decisione sociale della Farmacia rimessa alla competenza di soci ?
Per risponde a tale quesito dobbiamo rispolverare un pricipio caro al diritto societario prima della riforma del 2003, ovvero l'inesistenza delle delibere assembleari.
Farmacia gestita da Direttore non socio
Cosa accade ad una delibera di Srl assunta con il voto del Direttore di Farmacia non socio della farmacia ?
una delibera così assunta non è né nulla né annullabile, ma soltanto inesistente.
La nullità ex art. 2379 c.c. non troverebbe applicazione, dato che (a) la mancata convocazione dell’assemblea, (b) la mancanza del verbale e (c) l’impossibilità o l’illiceità dell’oggetto si fondano sul presupposto che la decisione sia stata assunta in una sede che sia appunto qualificabile come assemblea della società e, quindi, con la presenza di almeno un socio di essa che, in quanto tale, sia titolare del diritto di voto che vincola la società.
Stessa cosa dicasi per l’ipotesi di annullabilità di cui all’art. 2377, quinto comma, n. 1) c.c., attinente al quorum costitutivo dell’assemblea.
In sostanza, al fine di ricondurre una decisione alla deliberazione assembleare esistente, non è sufficiente una mera votazione, ma occorre che questa provenga da un’assemblea della società “effettivamente qualificabile (perché partecipata da almeno uno dei soci) come tale” e quindi con la partecipazione di soggetti titolari del potere di vincolare la società. In difetto, non può che trovare applicazione la figura residuale della inesistenza.
La Suprema Corte ritiene, quindi, di dover dare continuità all’orientamento giurisprudenziale formatosi nella vigenza della precedente disciplina, in caso di assemblea composta per intero da soci privi del diritto di voto.
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La decisione assunta con la sola partecipazione in assemblea di un soggetto privo della qualità di socio non consentirebbe di individuare, nell’atto deliberativo, alcun elemento tipico per cui detto atto possa essere materialmente definibile come deliberazione esistente.
Nessun atto è imputabile in via astratta alla società e, pertanto, trattasi di una mera riunione svoltasi tra soggetti privi della qualità di socio.
Una decisione così assunta deve ritenersi inesistente per mancanza dei requisiti minimi essenziali di cui deve essere dotata una deliberazione assembleare, non trovando pertanto applicazione nemmeno limiti temporali per l’impugnazione di cui agli artt. 2377 e 2379 c.c.. Cass 26199/2021
In conclusione
mentre la delibera della Srl assunta in violazione della legge o dello statuto sarà annullabile nel termine di 90 giorni la delibera assunta con il voto del Direttore di Farmacia non socio dovrà ritenersi inesistente e quindi impugnabile per invalidità in qualunque momento.
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Avv Aldo Lucarelli
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