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Farmacia gestita da amministratore farmacista, cosa accade se recede?

Stiamo parlando del caso di una Farmacia gestita da Società a responsabilità limitata, costituita a seguito di concorso straordinariofarmacie, per eventi avvenuti dopo il decorso del triennio.


Farmacia gestita da amministratore farmacista, cosa accade se recede?


Per rispondere al nostro lettore precisato che l'art. 2385, comma 1, c.c. regola l'istituto della c.d. proroga dell'amministrazione, principio in base al quale l'amministratore che rinunzia alla carica deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione (se esistente).


La rinunzia quindi ha effetto si effetto immediato, a condizione che rimanga in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.


Questa disciplina in caso di SRL con consiglio di amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.


La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale.


Ove invece sussista unicità, l'amministratore unico che cessa dalla carica per dimissioni volontarie o per scadenza del termine del suo mandato permane in carica sino a quando non viene sostituito da un nuovo amministratore ed ove questi abbia accettato la carica;



Lo scopo è quello di tutelare il normale funzionamento della società anche durante la fase del passaggio da un amministratore all'altro.


L'amministrazione della Srl e la gestione della farmacia sono due aspetti differenti.

Nella Farmacia gestita da Srl con unico amministratore farmacista, sarà necessario individuare "subito" un nuovo amministratore che potrà -nei limiti della gestione della Srl azienda e non della gestione della farmacia - anche non essere farmacista.


Ove invece - come nel caso di specie - sussisteva una dualità di amministratori farmacisti - il recesso di uno non determina altro che la rettifica ad amministratore unico in camera di commercio superato il vincolo triennale, a condizione che lo statuto iniziale lo preveda, in caso contrario sarà necessario anche modificare lo statuto o diversamente ricostituire la dualità degli amministratori


A titoli di opinione personale, appare ipotizzabile nelle Srl di farmacie costituite a seguito del concorso, avere un dipendente sociale con la carica di amministratore.


Tale soggetto infatti non interferirebbe nelle "gestione da associzione" (art 11 d.l. 1/12) e quale dipendente costuirebbe gestore amministrativo della società ininfluente ai fini del vincolo triennale associativo di derivazione concorsuale.


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Studio Legale Angelini Lucarelli

Avv Aldo Lucarelli


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