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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Farmacia: esistono vincoli al trasferimento?


La novella di cui al D.L. n. 1/2012 ha introdotto una “deregolamentazione” del mercato con la conseguente caduta dei vincoli relativi alla istituzione ed al trasferimento delle farmacie?

No, la sede ha sempre un collegamento diretto con il territorio di istituzione.


Ed invero, secondo il consolidato orientamento la novella lascia comunque in vigore molte delle norme precedentemente vigenti in materia di circoscrizioni farmaceutiche; in particolare persiste l’art. 1, comma 4, legge 2 aprile 1968 n. 475 secondo cui “Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.


E’ stato, altresì, rimarcato che le modifiche all’ordinamento farmaceutico, apportate dal D.L. n. 1/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 27/2012, se da una parte hanno soppresso le disposizioni che prevedevano la formazione e la revisione periodica delle piante organiche comunali, a cura di un’autorità sovracomunale, dall’altra hanno lasciato “invariato l’impianto generale della disciplina, a partire dal “numero chiuso” delle farmacie, pur se i criteri per la determinazione di tale numero sono alquanto modificati. Peraltro, il “numero chiuso” implica logicamente che la distribuzione degli esercizi sul territorio sia pianificata autoritativamente.


E in effetti, il nuovo testo dell’art. 2 della legge n. 475/1968, come modificato dal d.l. n. 1/2012, dispone: «Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate».


il Trasferimento della Farmacia puo' essere negato? Sempre proprio di si.

Vediamo in cosa consistono le Zone della farmacia, con l'avvocato aldo lucarelli.
Farmacia, Zona o Sedi?


Non si parla più di “sedi” ma di “zone”, ma questo mutamento non è rilevante, perché la giurisprudenza aveva già da tempo avvertito che quando la normativa previgente usava il termine “sede” si doveva intendere “zona”, perché questo era il significato che si desumeva dal contesto. Peraltro usa il termine “zona” anche l'art. 1, comma settimo (originariamente comma quarto) della legge n. 475/1968, del seguente tenore: «Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato (...) in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona». A sua volta il regolamento approvato con D.P.R. n. 1275/1971, art. 13, secondo comma, dispone: «Il locale indicato per il trasferimento della farmacia deve essere situato (...) in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona». E’ vero che la nuova formulazione dell’art. 2 sembra riferirsi esplicitamente solo all’assegnazione delle “zone” alle farmacie di nuova istituzione, tacendo delle altre; ma stanti il contesto e la finalità dichiarata dalla legge, è ovvio che anche le farmacie preesistenti conservano il rapporto con le “sedi”, ossia “zone”, originariamente loro assegnate; e questo appunto dispone esplicitamente l’art. 13 del regolamento, che del resto esprime una implicazione naturale del sistema.


In estrema sintesi quindi il quadro normativo su richiamato impone di mantenere una precisa ed univoca individuazione dell’ambito territoriale assegnato a ciascuna sede farmaceutica in funzione di garanzia della capillarità del servizio.



Nel trasferimento di una sede pertanto dovrà essere sempre valutato il collegamento con il territorio tant'è che la sede di farmacia è sempre il risultato del servizio che dovrà prestare, con la logica conseguenze che le amministrazioni potranno verificare la sussistenza del servizio prima di concedere un trasferimento da una zona ad un'altra.




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