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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Farmacia: dalla impresa Familiare alla Srl alla successione dei debiti

Cosa accade se una Farmacia che era una impresa familiare è stata chiusa per decesso del titolare poco dopo essere stata trasformata in SRL?

La chiusura di una Farmacia in forma di SRL garantisce l'ex socio (moglie superstite) dai debiti fiscali della Farmacia estinta?

Il quesito deriva da un caso nel quale l'impresa familiare, costituita da marito titolare e moglie collaboratrice, è stata dapprima trasformata in SRL e successivamente a causa della morte del titolare liquidata e chiusa per la presenza di debiti anche di natura fiscale.


Da qui il quesito della nostra lettrice, l'ex socia di farmacia può rispondere dei debiti della Farmacia anche se la società è stata cancellata dal registro delle imprese?

Prima di tutto nel caso in esame vi è stato il passaggio da impresa familiare ad SRL, tematica che abbiamo affrontato in altro post.


Farmacia Impresa Familiare:

L'impresa familiare è un impresa solo fittiziamente in quanto si tratta in realtà di attività imprenditoriale svolta per il 51% in proprio e per la restante parte divisa con i propri familiari. (art. 230 codice civile)


I familiari quindi non saranno né soci, né dipendenti, bensì associati, e come tali percepiranno un quota di utili, non diventando per cio' stesso imprenditori. (art. 5 co. 4 Tuir).


Nel caso in cui detta impresa venga anche svolta con il coniuge, ma in regime di comunione legale, si pone l'ulteriore problema di dover mutare anche il regime della famiglia, da comunione legale a separazione, e quindi all'uso delle somme cadute in separazione legale per il successivo conferimento nella neo nata SRL. (Art. 177 e segg. Codice civile).

Farmacia: dalla impresa Familiare alla Srl alla successione dei debiti


Sarà possibile per il farmacista sciogliere l'impresa familiare, e mutare il regime familiare da comunione a separazione, tramite una liquidazione della quota familiare, liquidazione che non costituirà costo deducibile bensì liquidazione di una parte dell'utile in favore del coniuge associato. La somma residua della liquidazione può quindi essere conferita nella neo nata SRL per la quale, secondo l'agenzia delle entrate, costituirà operazione neutra in quanto le somme conferite sono state precedentemente tassate nella impresa individuale sciolta.


Chiarito il passaggio dalla Farmacia come impresa familiare alla SRL è necessario rispondere al quesito in tema di debiti sociali della SRL estinta.



Come precisato dalla Corte di Cassazione oltre un decennio: «il debito del quale, in situazioni di tal genere, possono essere chiamati a rispondere i soci della società cancellata dal registro non si configura come un debito nuovo, quasi traesse la propria origine dalla liquidazione sociale, ma s'identifica col medesimo debito che faceva capo alla società,


L’estinzione della società di capitali conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese comporta, quindi, un fenomeno di tipo successorio che si caratterizza, da un lato, per il trasferimento ai soci del medesimo debito che faceva capo alla società e, dall’altro lato, per la limitazione della responsabilità del socio a quanto ricevuto in sede di liquidazione.  (Cass., Sez. U, 12/03/2013, n. 6070).


Possiamo quindi concludere affermando che si, l'ex socia di Farmacia Srl risponderà dei debiti fiscali della estinta Farmacia nei limiti di quanto ricevuto in fase di chiusura.

È in tale prospettiva che il socio di una società di capitali risponde anche per le obbligazioni della società estinta rimaste inadempiute, comprese quelle relative alle sanzioni pecuniarie derivanti dalla violazione di norme tributarie, nei limiti di quanto attribuito nel bilancio di liquidazione.


Studio Legale Angelini Lucarelli

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