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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Farmacia come funziona la riperimetrazione delle zone farmaceutiche operata dal Comune.

Aggiornamento: 15 gen 2023

Ci è stato chiesto di chiarire quando è possibile procedere ad una riperimetrazione delle zone farmaceutiche e quale sia l'ampiezza dei poteri del Comune, soprattutto in coordinamento con gli interessi dei Farmacisti insediati.


Si deve premettere che, ai sensi legge 475/1968, come modificata dal D.L. 1/2012 le zone di collocamento delle farmacie devono essere identificate al fine primario di


"assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate".



Come più volte chiarito dalla giurisprudenza, la liberalizzazione delle farmacie, attuata con il citato D.l. 1/2012, non comporta che il Comune effettui la pianificazione territoriale dando priorità alle zone meno popolate, bensì che realizzi l'obiettivo "di assicurare un'equa distribuzione sul territorio" e, solo in via aggiuntiva (dunque non esclusiva), consideri altresì l'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate (cfr.: Cons. Stato, Sez. III, 4.10.2017).



Dunque, il criterio principale cui la pianificazione delle farmacie deve ispirarsi è quello dell'equa distribuzione territoriale delle stesse, mentre il criterio dell'accessibilità assume valenza integrativa e aggiuntiva.


Lo scopo perseguito dalla riforma operata con il d.l. 1/2012 non è quello del massimo decentramento delle sedi farmaceutiche, a rischio di istituire o mantenere sedi che non abbiano una zona di competenza tale da garantirne la sopravvivenza, ma di aumentare l'accessibilità all'assistenza farmaceutica in favore del maggior numero di abitanti possibile.



L'esigenza di poter servire adeguatamente aree isolate e/o scarsamente abitate va quindi necessariamente coniugata con quella di garantire la maggiore accessibilità al servizio farmaceutico da parte della maggioranza degli abitanti del Comune,


in un'ottica complessiva che consideri l'intero territorio comunale, rispetto al quale, in concreto, va compiuta la valutazione sul grado di accessibilità all'assistenza farmaceutica (cfr.: Cons. Stato, Sez. III, 11.7.2018)


Deve ancora rammentarsi che, nell'organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, il Comune gode di ampia discrezionalità in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, alle particolari esigenze della popolazione, per cui la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione (cfr.: Cons. Stato, 22 novembre 2017) non potendo il giudice amministrativo sostituire la propria valutazione di opportunità a quella resa dall'Amministrazione comunale.




Alla realizzazione dell'equa distribuzione concorrono, infatti, plurimi fattori, quali in primo luogo l'individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti l'area del merito amministrativo.

Ecco quindi che


L'interesse commerciale dei farmacisti già insediati


- destinato ad essere sacrificato per effetto dell'applicazione di una disposizione che, come quella di cui all'art. 1, comma 2, l. n. 475 del 1968, persegue una chiara finalità di stimolo della concorrenza, promuovendo l'incremento degli esercizi farmaceutici mediante un meno stringente parametro demografico -


deve essere preso in considerazione dall'Amministrazione ai fini del compimento di una scelta equilibrata e ragionevole,


fermo restando però che, secondo i principi generalmente applicati laddove venga in rilievo l'esercizio di un potere di matrice discrezionale, l'interesse patrimoniale del privato è destinato a recedere ove si dimostri che è incompatibile con il prevalente perseguimento dell'interesse pubblico (cfr.: Cons. Stato, sez. III, 24 gennaio 2018).





Avv Aldo Lucarelli





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