#dispensario #farmaceutico #gestione #apertura #chiusura #farmacia Cerchiamo di fare il punto sul dispensario farmaceutico, oggi che a distanza di 10 anni dall'avvio del Concorso Straordinario, il numero di farmacie titolari si è esponenzialmente innalzato e quindi la sorte dei dispensari farmaceutici diventa sempre più precaria, sebbene gli stessi soggiacciono a logiche differenti da quelle delle Farmacie. Proveremo a rispondere ad alcune domande, visto che l'istituzione dei dispensari farmaceutici non è passata di moda ove sussistano oggettivi requisiti che altro non sono se non la traduzione pratica della difficoltà di accesso al sistema farmaceutico, problema questo irrisolto in alcune aree del nostro paese.
In un altro contributo invece affronteremo il problema opposto, ovvero cosa accade ai dispensari delle aree che da sprovviste diventano invece coperte delle nuove sedi farmaceutiche. Per quel che qui rileva, laddove in un Comune con popolazione non superiore a 5.000 abitanti non risulti aperta “la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici” (art. 1, comma 2 L. n. 221/1968). Il seguente art. 1, comma 3 della L. n. 221/1968 prevede che “la gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina. Nel caso di rinunzia il dispensario è gestito dal comune”; Va subito precisato che in presenza dei requisiti richiamati “le Regioni sono vincolate ad aprire dispensari, al fine di garantire l'effettiva copertura dell'intero territorio comunale” (Cons. Stato, Sez. III, 27.02.2018, n. 1205). Il dispensario farmaceutico a chi tocca gestirlo? Quindi emerge chiaramente come non sia necessario un prodromico atto istitutivo del dispensario farmaceutico, sicché l’amministrazione regionale procede unicamente e direttamente all’apertura del dispensario, ove non vi sia la relativa farmacia. Neppure è necessario che la Regione disciplini a monte regole procedimentali relative ad un confronto competitivo tra i farmacisti interessati alla gestione temporanea del dispensario istituito. Ciò è infatti chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha rilevato che l’affidamento della gestione del dispensario farmaceutico (non stagionale) non è l’esito di una procedura ad evidenza pubblica, dovendo essere esclusa l'applicazione del metodo concorsuale, essendo i principi di imparzialità e non discriminazione rispettati a monte, posto che il dispensario costituisce un servizio aggiuntivo, estensivo dell'attività di altra farmacia posta in prossimità, e quindi non assimilabile all'ordinario servizio farmaceutico, in quanto privo di circoscrizione e di autonomia tecnico-funzionale (Cons. Stato, Sez. III, 27 giugno 2018, n. 3958). Ne consegue che alcun procedimento competitivo partecipativo che coinvolga i titolari delle farmacie della zona deve essere disciplinato dalla Regione, né ci si può dolere del mancato rispetto dei principi partecipativi in quanto il dispensario esula dalla procedura concorsuale dell'art. 4 della legge 362/1991 vertendo nel'alveo della attività vincolata della Regione ove sussistano i requisiti.
Nè è possibile richiamare contenuti tipici della concorrenza tra farmacie, il criterio principe per la gestione del dispensario è quello della accessibilità e vicinanza con la farmacia titolare piu' prossima. Anche il concetto di vicinanza deve essere però precisato infatti, oltre alla vicinanza è necessario anche il rispetto della migliore condizione di accessibilità del dispensario da parte del farmacista in rapporto al luogo nel quale questi svolge l'attività principale, che si riflette sull'efficienza, continuità, possibilità di assidua presenza per l'organizzazione e l'esercizio di compiti aggiuntivi a quelli ordinari. (cfr. sul punto Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014, n. 2906 ancora Cons. Stato, Sez. III, 7 novembre 2019, n. 7620). Ma come dimostrare tali elementi? Per la Giustizia Amministrativa anche tramite Google Maps! Avv. Aldo Lucarelli
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