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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Concorso Straordinario Farmacie, una esperieza unica?

Incentivare i giovani farmacisti, questa la ratio legis della norma istitutiva del concorso straordinario farmacie secondo il Consiglio di Stato che nella sentenza n. 3973/2021 del 21.05.2020 torna sul concorso, sul criterio di cumulo del punteggio, e sul tetto dei 35 punti, affermando per la prima volta (fino a prova contraria) che la ratio base della norma istitutiva del concorso straordinario è proprio quella di incentivare i giovani farmacisti MA con minore esperienza.


Ed infatti


In tema di punteggi, il massimo tribunale amministrativo ha avuto modo di precisare che il concorso straordinario previsto dall'art. 11 del d.l. n. 1 del 2012 per l'assegnazione delle sedi istituite in base ai nuovi criterî da esso introdotti si inerisce nell’ambito di una più ampia riforma che ha avuto il fine, dichiarato nel comma 1, di


"favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché di favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico"

(v. ex plurimis, sulle previsioni dell'art. 11, Cons. St., sez. III, 4 ottobre 2016, n. 4085).





Quindi.. una deroga alla valorizzazione delle esperienze..



In siffatte evenienze, dunque, il punteggio per il conseguimento della farmacia risulta dal cumulo dei punteggi spettanti singolarmente a ciascun farmacista, senza che si pongano vincoli di sorta fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal d.P.C.M. n. 298 del 1994 rispettivamente, per i primi dieci anni di esperienza e per le annualità successive.


In tal modo trova, dunque, piena attuazione la stessa ratio dell'art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012, nella parte in cui mira ad incentivare l'aggregazione dei farmacisti con minore esperienza per consentire loro di conseguire in forma associata l'assegnazione di una sede farmaceutica,


..ciò che non potrebbero mai o difficilmente conseguire isolatamente in un concorso ordinario..


Oggi pendono in Cassazione alcuni ricorsi che hanno contestato la modalità aritmetica del calcolo dei punteggi..


Vedremo se il giudice di legittimità sarà concorde con tale ricostruzione, sul filo della scadenza delle graduatorie del concorso straordinario ed in attesa del concorso ordinario farmacie chiamato ad attribuire tutte quelle sedi resesi vacanti o non ancora assegnate.


Rimane il dubbio se tale modalità "aritmetica" sarà riproposta in futuro nel prossimo concorso farmacie..






Avv Aldo Lucarelli



Ps. Il titolo non ha alcuna accezione negativa, si riferisce alla disciplina del concorso e non costituisce valutazione sulla modalità di accesso al concorso nè sulla professionalità dei candidati.

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