Concorso straordinario Farmacie la rinuncia di un associato travolge l'associazione
- Avv Aldo Lucarelli
- 2 giorni fa
- Tempo di lettura: 3 min
Riportiamo un passo di una recentissima sentenza sicialiana che come "colpo di coda" del terminando concorso straordinario farmacie valorizza la posizione del singolo associato rinunciante rispetto alla posizione assunta dall'intera compagine.
E' quindi legittima la rinuncia da parte di un singolo associato che informa l'Ente Regionale della volontà di recesso dalla associazione, prima della assegnazione, e tale determinazione travolge l'intera associazione.
Ci precisa la sentenza che l’art. 11, comma 5, del D.L. n. 1/2012 prevede espressamente che, in caso di partecipazione in forma associata, la titolarità della sede farmaceutica è subordinata al mantenimento di una gestione congiunta e paritaria da parte di tutti i componenti del gruppo per almeno tre anni.
Non è invece prevista la possibilità di prosecuzione in forma modificata o ridotta rispetto al gruppo originario.

Concorso Straordinario la logica dell'associazione
La norma si fonda su una logica chiara: i candidati che partecipano in forma associata possono cumulare i propri titoli per ottenere un punteggio più elevato, proprio perché si presentano come un’entità stabile e unitaria.
Se tale unità viene meno prima del termine triennale, viene meno anche il presupposto che ha giustificato l’attribuzione del punteggio e, quindi, l’assegnazione della sede.
Recesso di un associato, gli altri associati possono rimanere in corsa?
Consentire la prosecuzione in forma ridotta, a seguito del venir meno (per qualsiasi causa) di uno dei componenti dell’associazione, equivarrebbe ad alterare l’esito della selezione, riconoscendo la sede a soggetti che, sulla base dei soli titoli individuali, non avrebbero ottenuto l’assegnazione.
In tal modo si svuoterebbe di significato l’intera fase valutativa e si lederebbe il principio di parità tra i concorrenti, penalizzando chi disponeva di titoli pari o superiori rispetto a quelli dei singoli componenti dell’associazione, ma non ha potuto beneficiare del cumulo.
In sintesi, la composizione originaria del gruppo rappresenta un elemento essenziale per la validità dell’assegnazione: ogni modifica intervenuta prima del termine triennale previsto dalla legge comporta il venir meno dei requisiti richiesti e determina, ove la sede sia già stata assegnata, la decadenza dalla stessa; nei casi, invece, in cui l’assegnazione non si sia ancora perfezionata, come nella fattispecie in esame, comporta l’esclusione del gruppo dalla procedura.
Il singolo associato e la capacità rappresentativa del referente nel concorso straordinario farmacie
Come già evidenziato.. la figura del referente non comporta un’esclusività nella capacità rappresentativa dell’intera associazione, ma solo una funzione di coordinamento procedurale.
Leggi pure:
Nel caso di specie, la comunicazione è stata resa da, soggetto pienamente legittimato in quanto parte dell’associazione, ed è stata trasmessa per iscritto, a mezzo PEC, con contenuto inequivocabile.
Non vi era alcuna disposizione, né normativa né regolamentare, che imponesse l’utilizzo esclusivo della piattaforma ministeriale per tale tipo di dichiarazione unilaterale. Trattandosi di atto sostanziale, incidente sulla volontà individuale del singolo componente, la forma adottata deve ritenersi senz’altro adeguata allo scopo. Tar Sicilia - Palermo n. 759 2025
In sintesi il percorso "associativo" determina la caducazione dell'intera partecipazione quando il vincolo viene sciolto prima dei tre anni dall'autorizzazione o dell'assegnazione.
E' solo il caso di precisare che nel concorso ordinario farmacie in corso di svolgimento in alcune regioni Italiane, l'autorizzazione è rivolta al singolo partecipante, il cui vincolo rimane triennale ai sensi dell'art. 12 della legge 475 del 1968 ai sensi del quale:
Avv. Aldo Lucarelli
Comentários