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Concorso Farmacie Puglia ancora sulla previsione del divieto dei 10 anni

Aggiornamento: 3 ore fa


CHI PUÒ PARTECIPARE AL CONCORSO AL CONCORSO FARMACIE ORDINARIO PUGLIA 2025

Possono partecipare al concorso tutti coloro che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:


1. cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;

2. non aver compiuto 60 anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

3. possesso dei diritti civili e politici;

4. iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei farmacisti;

5. non aver riportato condanne penali definitive che precludano o escludano, ai sensi delle vigenti disposizioni, l’esercizio della professione di farmacista;


E poi per quello che desta maggiormente la nostra attenzione in tema di divieto di doppio vantaggio:

6. non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni (ai sensi dell’art. 12, comma 4 della L. 475/1968 e ss.mm.ii.). Tale condizione deve sussistere al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso e permanere fino al momento del rilascio dell’autorizzazione all’apertura della farmacia nella sede vinta.

Non possono partecipare utilmente e devono essere esclusi dal Concorso pubblico regionale, per titoli ed esame, per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Puglia i farmacisti che nel decennio precedente abbiano:


a) trasferito, a titolo oneroso o a titolo gratuito o per conferimento dell’azienda in una società di persone o di capitali anche a socio unico, la titolarità individuale della propria farmacia ad altro titolare individuale o a società di persone o di capitali; b) trasferito la propria quota della società, di persone o di capitali, costituita, unitamente ad altri farmacisti, a seguito del superamento del concorso straordinario di cui alla L. 27/2012.


Ma attenzione la preclusione decennale di cui all’art. 12 comma 4 della L. 475/1968 non si applica al farmacista che abbia ceduto quote di società titolare di farmacia acquisita a titolo oneroso, oppure quote ricevute, anche indirettamente, per successione o divisione ereditaria o patto di famiglia o donazione o altri atti di liberalità.


Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 112 del R.D. 1265 del 27/07/1934, nel caso di co-titolarità o titolarità di quota di società, di persone o di capitali, costituita per la gestione associata con riguardo a farmacia conseguita attraverso la partecipazione in forma associata insieme ad altri farmacisti in un concorso straordinario di cui alla L. 27/2012, è possibile la rinuncia, con conseguente possibilità di assegnazione di nuova sede farmaceutica a seguito di concorso, a condizione che tale rinuncia sia da parte di tutti i co-titolari o soci, in modo che la farmacia (rinunciata) ritorni nella disponibilità pubblica e possa nuovamente essere assegnata per concorso.





Assistiamo quindi anche in Puglia alla previsione amministrativa (non legislativa) di una deroga al divieto del doppio vantaggio piu' volte sancito dalla Giurisprudenza Amministrativa (Leggi Qui)


La tematica è stata già affrontata in occasione del #concorso ordinario #farmacie Emilia Romagna, (Leggi qui il divieto del doppio vantaggio il caso Emilia Romagna) avvenuta per mezzo della delibera 1584/2024 che ha interpretato in autotutela il bando regionale.



Come per allora prendiamo atto della tendenza avviata dalla direzioni regionali, con qualche dubbio di compatibilità con quella parte restrittiva della Giurisprudenza Amministrativa che ha da sempre sottolineato il divieto di monetizzare in vista di un concorso, il c.d. "doppio vantaggio", si veda tra le altre la pronuncia capolinea del consiglio di Stato 6016/2023.



Rimane poi l'ipotesi tutt'altro che residuale della problematica tra la compatibilità alla partecipazione, in assenza delle preclusioni, ed il diritto di apertura, una volta che tale preclusioni si siano evitate, magari con attività poste medio tempore da parte dei vincitori. Sono aspetti che sono in ottica di una pronuncia giurisprudenziale sul tema troveranno una compiuta individuazione, per ora ne prendiamo atto.




Studio Legale Angelini Lucarelli

Avv. Aldo Lucarelli











non costituisce consulenza le opinioni espresse sono frutto del pensiero del suo autore.

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