Parliamo di un tema caro ai lettori e partecipanti del Concorso Farmacie, sia di quello esaurito Ordinario che di quello Straordinario.
Vero che il bando di concorso ha previsto la possibilità di partecipazione, in forma singola o associata a due particolari forme di Titolari effettivi di farmacia, e come molti di voi hanno già compreso, stiamo parlando
- titolari di farmacia rurale sussidiata;
- titolari di farmacia soprannumeraria;
Ecco quindi che è sorta sovente una domanda:
Ma cosa accade alle Farmacie dei titolari una volta che abbiano vinto il concorso?
Sia in caso in cui tale titolarità sia in forma individuale che in forma collettiva, la risposta è quella prevista dall'art. 112 del testo unico secondo cui, si decade ed infatti:
"l'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri.
E' vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona.
chi sia già autorizzato all'esercizio di una farmacia può concorrere all'esercizio di un'altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunzi con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso.
E quindi la sorte in caso di rinuncia è una incompatibilità successiva alla assegnazione che osterà all'autorizzazione.
Ecco quindi che nel caso di rinuncia l'autorizzazione è data ai concorrenti successivi in ordine di graduatoria e, in mancanza, è bandito un
nuovo concorso.
Il vero rischio nascosto è quello di trascinare nella incompatibilità anche gli altri membri dell'associazione vincitrice del concorso, fattispecie questa che è stata già affrontata in altri casi di applicabilità dell'art. 8 della legge 362 del 1991 in cui ad esempio il Tar dopo aver pronunciato la decadenza ha ribadito che il punteggio in graduatoria era dell'intera associazione e che pertanto non residuavano diritti in capo all'associato rimasto orfano del proprio partner dichiarato incompatibile.
Attenzione poi alla previsione dell'art. 8 co. 1 della legge 362 del 1991 configurandosi in questa ipotesi l’incompatibilità tra lo status di socio e quello di “titolare di altra farmacia” prevista dalla lett. b) del comma 1 dell’art. 8 della l. 362/91.
Quindi la posizione di "titolare di farmacia rurale sussidiata" o "soprannumeraria" da una parte consente la partecipazione al concorso, qualifica che non è necessario mantenere fino alla fine del concorso, dall'altra tuttavia dovrà semplicemente rinunciare alla sede di cui è titolare e/o socio, una volta vinta la posizione in graduatoria.
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