La riatttivazione di una farmacia vacante da tempo in un comune, può costituire sviamento di clientela per le farmacie operanti sul territorio?
In altre parole, un farmacista può lamersi della riattivazione di una sede vacante da tempo operata dal Comune a distanza di anni?
Per rispondere al quesito possiamo citare la pronuncia del Consiglio di Stato, con la ormai risalente sentenza n. 3829/2016, ha significativamente escluso l’impugnazione da parte dei farmacisti limitrofi della delibera di riattivazione di una farmacia da tempo vacante:
“La riattivazione di una sede farmaceutica, vacante da anni, non lede la posizione giuridica dei titolari delle sedi limitrofe,
Questo é il centrale della vicenda, non sussiste alcuna lesione del diritto dei farmacisti operanti sul territorio
in quanto detta posizione si configura come di mero fatto, non traendo origine dalla pianta organica diretta a perseguire la migliore e più capillare allocazione del servizio farmaceutico;
Ed infatti la copertura della sede vacante, costituisce, infatti, lo strumento mediante il quale si ripristina – dopo tanto tempo – la corretta gestione del servizio farmaceutico a tutela degli utenti di una determinata zona che da anni erano sprovvisti del servizio farmaceutico”;
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E cosa dire dello sviamento di clientela verso la nuova sede riattivata da tempo ed in danno dei farmacisti attività sul territorio?
“..lo sviamento di clientela, come correttamente si osserva, non può costituire nel caso di specie un idoneo presupposto per fondare la legittimazione e l’interesse al ricorso.
Tale logica conseguenza deriva dal fatto che la sede vacante, seppure in stato di quiescenza, ovvero a riposo, esisteva da tempo e trova la sua legittimità nella delibera istitutiva dell’epoca, e non nella riattivazione, con la conseguenza che solo una determina di revisione in soppressione, per calo demografico, ove tale sede non sia medio tempo assegnata, né a concorso, potrebbe delegittimare la sede dormiente.
Prima di chiudere é opportuno sgomberare il campo da possibili profili di confusione, in quanto i due procedimenti – ovvero quello biennale di revisione della pianta organica e quello eventuale di assegnazione della zona precedentemente istituita- sono certamente autonomi tra loro anche se collegati a livello funzionale, con logiche conseguenze anche in tema di interesse a ricorrere al Tar. (Tar Puglia 703/24)
Diritto e legislazione farmaceutica
Avv Aldo Lucarelli
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