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Farmacia: Quali sono le competenze del Comune?
La Farmacia ed il Comune, la ripartizione dei compiti ed il ruolo della Regione
Oggi i Comuni a seguito del potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, ed accesso alla titolarità delle farmacie, introdotto dall'art. 11 del D.L. 1/12, detengono l'esercizio delle competenze connesse alla pianificazione sul territorio delle sedi, mentre le Regioni, tramite gli uffici della ASL mantengono le funzioni di impulso e controllo, oltre che di sostituzione di detto potere, volto a garantire l'approvazione biennale delle piante organiche ed i conseguenti concorsi, ordinario e straordinario per l'assegnazione delle sedi di farmacia resesi vacanti oppure di nuova istituzione a seguito della ripartizione popolazione/territorio.
Come abbiamo visto in altri contributi, i Comuni hanno un ruolo preponderante nella istituzione delle farmacie e nell'organizzazione della dislocazione sul territorio, grazie alla vicinanza ed al collegamento con il territorio.
La revisione della pianta organica delle farmacie costituisce il momento centrale dell'organizzazione del servizio farmaceutico sul territorio, essendo un atto di generale funzione programmatoria con il quale le previsioni della legge vengono calate concretamente nella vita di ogni singolo comune.
Ecco quindi che la revisione, sulla base della popolazione residente e di eventuali esigenze topografiche e di viabilità del territorio determina sia il numero degli esercizi farmaceutici di cui la comunità locale potrà disporre, che la tendenziale ubicazione di ciascuna di essere, mediante la suddivisione del territorio comunale in differenti zone limitate da precisi confini, e l'assegnazione di ciascuna zona ad un corrispondente farmacista.
La pianta organica redatta dal Comune dovrà tener conto della popolazione residente secondo gli indici ISTAT disponibili, le sedi farmaceutiche già esistenti, le sedi farmaceutiche assegnate, e la circoscrizione di ciascuna farmacia.
Ecco quindi che la revisione coinvolgerà: l'istituzione di nuove sedi, la ridefinizione di quelle esistenti, il decentramento delle farmacie in caso vi sia stata la necessità di dislocare una precedente sede, o a seguito di domanda di trasferimento del titolare, alla conferma della precedente pianta organica, ed al riassorbimento delle sedi istituite e non ancora in esercizio per effetto dell'intervenuto decremento della popolazione.
Fatta eccezione per i Comuni con sede farmaceutica unica, la pianta organica è corredata dalla rappresentazione cartografica delle sedi.
La rappresentazione cartografica e la descrizione letterale devono individuare l’identica porzione di territorio comunale.
La pianta organica è inoltre corredata da appendice indicante, ove
presenti:
- le farmacie aggiuntive istituite dalla Regione nei luoghi ad
alto transito
- i dispensari farmaceutici permanenti;
- i dispensari farmaceutici stagionali;
- le farmacie succursali.
La Regione, all’inizio di ciascun anno pari, invia comunicazione ai Comuni per invitarli a procedere alla revisione della pianta organica delle farmacie. La comunicazione è inviata anche alle Aziende USL,le quali, nell'ambito di un rapporto collaborativo volto ad assicurare la migliore distribuzione delle farmacie sul territorio, assumono un duplice ruolo: da un lato offrono supporto tecnico ai Comuni che lo richiedano e suggeriscono eventuali modifiche volte, a loro avviso, a migliorare la distribuzione delle farmacie; dall'altro verificano il rispetto degli adempimenti obbligatori propri dei Comuni così consentendo l'eventuale esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione.
Entro il mese di febbraio dello stesso anno pari, il Comune avvia il procedimento di revisione della propria pianta organica e valutata l'adeguatezza della distribuzione delle farmacie sul proprio territorio, elabora un progetto che può essere di revisione o di conferma della pianta organica esistente.
Il progetto è un documento che indica se la pianta organica preesistente è confermata o se, invece, è oggetto di revisione,
Il progetto è di conferma quando restano invariati il numero di sedi farmaceutiche e le circoscrizioni perimetrate (descrizione delle sedi territoriali). In tal caso la pianta organica è semplicemente aggiornata con il dato della popolazione residente ed eventualmente rettificata per variazioni ed errori (ad esempio variazioni di titolarità, di indirizzo, di classificazione in urbana/rurale).
Il progetto è, invece, di revisione quando varia il numero di sedi farmaceutiche e, di conseguenza, variano le circoscrizioni perimetrate, oppure quando, pur restando invariato il numero di sedi farmaceutiche, variano le circoscrizioni.
Nel progetto di revisione il Comune indica anche le nuove sedi farmaceutiche sulle quali intende esercitare il diritto di prelazione, nel limite della metà delle sedi vacanti e di nuova istituzione, ai sensi dell’articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475. Nel caso di unica farmacia vacante o di nuova istituzione, la prelazione si esercita alternativamente al concorso, nel senso che l'opzione da parte del Comune è possibile solo se l'ultima assegnazione di sede effettuata nel comune sia avvenuta per concorso pubblico (cd. criterio dell’alternanza); qualora il numero delle sedi vacanti o di nuova istituzione risulti dispari, la preferenza spetta per l'unità eccedente al Comune.
Una volta elaborato il progetto, il Comune lo trasmette all’Ordine Provinciale dei Farmacisti competente per territorio per acquisirne, entro il termine di trenta giorni, il parere previsto dalla legislazione statale (art. 11 del D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012).
Prima di chiudere due aspetti da precisare.
La giustizia amministrativa ha piu' volte ribadito che l'Ordine dei Farmacisti territorialmente competente, così come la ASL di zona DEVONO essere preventivamente sentiti ai fini della riformulazione della pianta organica, ma il mancato allineamento alle loro indicazioni non costituisce irregolarità tant'è che i Comuni in assenza di risposta possono comunque procedere decorsi 90 giorni dalla richiesta del parere. Quello che invece rileva maggiore importanza è la prova che l'Ente Comunale abbia effettivamente dato vita ad una compiuta istruttoria atta a sostenere le motivazioni della conferma e/o della riforma della pianta organica comunale, e cio' in quanto la delibera di Giunta sarà sufficiente motivata, nei limiti della ragionevolezza e della discrezionalità amministrativa.
Ultimo punto, a quale organo Comunale compete la revisione?
La maggiore giurisprudenza conferisce tale compito alla Giunta, anche se vi sono arresti a favore dei Consigli Comunali sopratutto anche in relazione ad alcune raccomandazioni Ministeriali sul tema, e cio' in ragione del fondamento delle scelte di revisione che trattando momenti fondamentali della vita sociale, incidono sulla programmazione del servizio, e quindi rientrerebbero nella competenza del Consiglio Comunale.